Data: 2015-02-04 12:03:13

ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

La sezione comunale della federazione Italiana della caccia ha chiesto al Comune N.O. per la costituzione di un'area temporanea per l'addestramento cani, ai sensi dell'rt. 24 della  L.R.  12.01.1994, n.3. Nel provvedimento di N.O. è stato  fatto presente che per  l'inizio dell'attività è necessario presentare scia ai sensi dell'art. 11 L. R. 59/2009.

La Federazione della caccia ritiene di non dover presentare la suddetta scia in quanto la propria attività riguarda esclusivamente l'addestramento dei cani ai fini della caccia e quindi sostiene  che non sia  sottoposta alla L.R. 59/2009 e che il Comune deve esprimere parere esclusivamente dal punto di vista urbanistico dell'area utilizzata per l'addestramento dei cani da caccia.

Si chiede parere in mertio.
Grazie

riferimento id:24495

Data: 2015-02-04 19:00:33

Re:ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA

La questione è incerta.

La legge n. 59/2009 dipone:
[i]2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge:
a) gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero;
b) gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l’uomo;
c) i feti e gli embrioni animali.
3. Gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge qualora si instauri un rapporto di convivenza ed interazione tra di essi e l’uomo. [/i]

Alla luce di quanto riportato, anche io ritengo che la comunicazione di cui all'art. 11 della legge 59/2009 non sia dovuta.
Resta inteso che deve essere un'area di cui all'art. 24 della LR  3/1994 e di cui all'art. 48 del relativo regolamento n. 33/2011, abilitata dalla provincia come tale.
La ratio della comunicazione è soddisfatta da un provvedimento provinciale, quindi la ASL e il comune sono già o potrebbero già essere informati sull'esistenza dell'area

Difatti, da altro punto di vista si rileva che la procedura ex art. 11 della legge 59/2009 pare una semplice comunicazione senza valore abilitativo, non è una SCIA. In sintesi basterebbe una PEC o un fax (se trattasi di soggetto non imprenditoriale) al comune con l'indicazione dei luoghi e dei periodi di addestramento.

Per concluedere, per questo caso (poste le condizioni indicate) in mancanza della comunicazione non applicherei le relative sanzioni di cui all'art. 40, comma 1, lett. e) della LR 59/2009.


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