Data: 2015-02-04 08:42:12

Provvedimento Unico Suap

A conclusione della conferenza di servizi attivata nell’ambito della procedura di cui all’art. 1, commi 24-25 della L.R. n. 3/2008 (conferenza di servizi) veniva rilasciato il provvedimento unico con il quale si autorizzava la realizzazione di interventi edilizi finalizzati alla trasformazione del territorio.
Data la natura dell’intervento e le peculiarità dei luoghi, in sede di conferenza di servizi venivano acquisiti molteplici pareri di competenza di differenti Amministrazioni coinvolte nel procedimento a tutela di distinti e specifici interessi (edilizi-urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, ambientali, igienico-sanitari….).
Come disposto dall’art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, il provvedimento unico adottato a conclusione della conferenza di servizi sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo.
Pertanto, il provvedimento unico emesso sostituisce differenti provvedimenti che nella procedura ordinaria sarebbero stati adottati distintamente da ogni Amministrazione coinvolta nel procedimento: concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica, nullaosta del Genio Civile, nullaosta del Parco Geominerario, nullaosta ARPAS….
I lavori assentiti avevano inizio oltre il termine di un anno da rilascio del provvedimento unico in violazione dell’art. 15, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Tali lavori, comunque, risultano conformi al provvedimento unico a suo tempo rilasciato.
Il provvedimento unico, pertanto, risultava inefficace per la parte in cui esso sostituisce la concessione edilizia.
Per contro i lavori risultavano iniziati regolarmente se valutati in relazione agli altri “provvedimenti virtuali” confluiti nel provvedimento unico.
Si chiede se nell’ipotesi sopra rappresentata, la caducazione del provvedimento unico per la parte che sostituisce la concessione edilizia comporta anche la caducazione di tutti gli altri provvedimenti ricompresi nel provvedimento unico o se quest’ultimo può ancora ritenersi efficace per la parte in cui sostituisce “i provvedimenti virtuali” le cui normative di settore ritengono ancora efficaci.
Tale chiarimento risulta indispensabile per valutare se l’istanza di accertamento di conformità presentata debba essere esaminata solo sotto il profilo edilizio-urbanistico o debba essere sottoposta all’esame di tutte le Amministrazioni che si sono già espresse nell’ambito della conferenza di servizi.

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Data: 2015-02-06 07:23:08

Re:Provvedimento Unico Suap

Quel che decade è il titolo edilizio, per espressa previsione della norma, e non i restanti titoli abilitativi confluiti nel provvedimento unico, i quali hanno autonomi termini di validità (ad esempio l'autorizzazione paesaggistica vale 5 anni).

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