Data: 2015-02-03 22:25:20

Somministrazione vino su area pubblica

Salve, sto per aprire un'attività di vendita al dettaglio e consumo sul posto di prodotti tipici su un chiosco denominato "posteggio fisso su area pubblica" dove il chiosco risulta di mia proprietà, ma che insiste su suolo comunale in concessione. Preciso che fino a poco tempo fa vi si vendevano fiori e adesso la tabella merceologica è stata ampliata e si è aggiunta anche la categoria "alimentare". Il chiosco dispone già di servizi igienici per il personale. Le mie domande sono:
1. Posso sbicchierare un bicchiere di vino o devo vendere soltanto la bottiglia integra?
2. Posso tenere una macchina del caffè e servire caffè?
3. Posso servire ai tavoli?
4. Posso avere posate e vasellame "vero" o soltanto contenitori usa e getta?
Molte grazie,
Claudia

riferimento id:24481

Data: 2015-02-04 16:45:04

Re:Somministrazione vino su area pubblica

Sugli alcolici c’è molta confusione normativa. In più, il tuo è un caso limite dato che la tua attività può essere inquadrata sia come commercio su area pubblica su posteggio dato in concesione che come commercio al dettaglio. A parere mio, visto che il chiosco non si può spostare e ha una struttura rigida e coperta, da un punto di vista della [i]ratio[/i] legata alla sicurezza pubblica in materia di alcolici, al di là delle classificazioni formali, sei equiparabile a un normale esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa.
Puoi approfondire con il comune.

Per gli [b]ambulanti e operatori dei mercati[/b] si applicano queste norme:
Legge n. 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”

1[i]4-bis. Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche

1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma TULPS

2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. [...] Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate

3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni[/i]

L’art. 6-bis citato è abrogato; l’art. 6 citato riguarda la sospensione della vendita e della somministrazione di alcolici negli esercizi di vicinato e negli esercizi di somministrazione.

TULPS

Art. 87 TULPS
[i]E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione
[/i]
Art. 176 regolamento TULPS
[i]Agli effetti dell'art. 86 della legge (TULPS), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre (ndr. quelle di cui all’art. 89 sono le alcoliche con più di 21 gradi)
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.[/i]

D.lgs. n. 114/98

Art. 30, comma 5
[i]Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari
[/i]

Per le altre questioni sulla somministrazione non assistita vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24194.0

riferimento id:24481

Data: 2015-02-04 19:07:45

Re:Somministrazione vino su area pubblica

Molte grazie per la cordiale risposta, il problema è che il responsabile del SUAP del mio comune a proposito della questione "mescita vino" mi risponde soltanto che non si può fare visto il regio decreto e TULPS, mentre non mi pone limite nel vendere vino in confezioni sigillate. Io come appunto mi suggerisce anche lei credo di trovarmi in una situazione "limite" e quindi non sono convinta della risposta del funzionario del mio comune, per questo vorrei approfondirla...da quanto poi leggo nell'altro post riguardo il caffè vedo che anche qua la normativa non è del tutto chiara, quindi diciamo che queste norme sono soggette a diverse interpretazioni dei vari organi di controllo...giusto?
Ancora grazie,
Claudia

riferimento id:24481

Data: 2015-02-05 16:40:56

Re:Somministrazione vino su area pubblica

Purtroppo quando la norma non è chiara le intepretazione possono essere molteplici. E' un problema molto rilevante in Italia che sta danneggiando il mondo produttivo ad ogni livello.

Il funzionario comunale potrebbe rilevare che si tratta di un esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa, almeno da un punto di vista sostanziale, e quindi applicare il regime degli esercizi di vicinato.

Da rilevare, però, che benché le normative siano molto opinabili, i criteri interpretativi devo essere regionevoli e  in linea con i nuovi principi introdotti dalle norme di liberalizzaizone del 2011/2012 (DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012), in sintesi:

- là dove una norma avente valore di legge imponga un divieto o una modalità di esercizio, questi devono essere motivati da esigenze aventi un notevole valore di interesse generale, come ad esempio, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la tutela dei principi fondamentali della Costituzione, la salvaguardia delle sicurezza, della libertà, della dignità umana e della salute pubblica;

- ogni disposizione recante divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'esercizio / accesso delle attività è, in ogni caso, interpretata ed applicata in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle finalità di interesse pubblico generale. In altre parole, non è legittimo, da parte di una PA, imporre divieti o restrizioni per analogia o per astratta [i]ratio[/i] che non trovi riferimento ad una precisa ed esplicita disposizione legale. In ogni caso, qualora sussista una restrizione questa deve essere interpretata in modo ragionevolmente proporzionato al rapporto che vige fra la libertà di esercizio e limiti derivanti da possibili danni in ordine alla salute, l’ordine pubblico e altri aspetti di notevole valore sociale

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