Data: 2015-02-03 09:07:39

Noleggio con conducente con autovettura

Buongiorno,
Faccio seguito ai precedenti quesiti, ora sono in possesso di dichiarazioni e copia documenti  forniti dall’interessato che permettono di ricostruire almeno in parte la situazione:
o il sig. x è titolare  di autorizzazione per NCC con autovettura rilasciata dal comune;
o in data 31 dicembre 2013 si è cancellato dall’Albo imprese artigiane;
o in data 12 dicembre 2014 il comune ha ricevuto dalla Commissione Provinciale per l’artigianato, per le funzioni istruttorie  e gli accertamenti la scheda relativa alla domanda di nuova iscrizione del sig. x  come ditta individuale all’albo imprese artigiane per l’attività di autonoleggio con conducente;
o a fronte della richiesta di nuova iscrizione, il comune che solo in questo momento è venuto a conoscenza della precedente cancellazione ( 31/12/2013),  ha chiesto al sig. x informazioni e chiarimenti riguardanti l’attività svolta dal 1 gennaio 2014 al 10 dicembre 2014;
o il sig. x ha risposto,con pec, dichiarando che nel corso del 2014 ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa, precisando che è divenuto socio della cooperativa in data 01/01/2014 ed ha lavorato alle dipendenze della stessa fino al 24/11/2014, data in cui ha presentato le dimissioni. Ha allegato alla dichiarazione:copia del  verbale  del consiglio di amministrazione della cooperativa di ammissione del sig. x a  socio; copia del contratto di lavoro subordinato  stipulato tra la cooperativa ed il sig. x  con decorrenza dal 01/05/2014 e con scadenza 30/04/2015 con la mansione di autista; copia  delle dimissioni e recesso da socio dalla cooperativa del sig. x datata 24/11/2014 e copia del verbale del consiglio di amministrazione della cooperativa di accettazione  delle dimissioni e recesso del socio.
Da quanto precede, ad oggi, posso considerare  che il soggetto si è associato in cooperativa come previsto dall’art. 7 comma 1 lettera b) della legge 21/1992,  anche se al momento dell’associazione in cooperativa non ha comunicato nulla al comune? Con quale tipo di atto doveva avvenire il conferimento dell’autorizzazione? La prassi sarebbe stata quella di volturare l’autorizzazione alla cooperativa? Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 3 della legge 21/92, in caso di recesso il socio conferente non può chiedere la reintestazione dell’autorizzazione se non è trascorso almeno un anno dal recesso. Ma nel mio caso l’autorizzazione non è stata intestata all’organismo associativo ( è sempre rimasta intestata al sig. x) quindi come posso  legittimamente adottare un provvedimento  che inibisca al soggetto la possibilità di “ lavorare” con la sua autorizzazione fino a che sia trascorso un anno dal recesso dalla cooperativa? Quali atti deve adottare il comune alla luce delle dichiarazioni e documenti pervenuti?
Grazie mille.


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Data: 2015-02-03 20:52:29

Re:Noleggio con conducente con autovettura

Nel caso specifico che poni la normativa non è chiara e molto dipende dal regolamento comunale che può disciplinare il conferimento da un punto di vista pubblicistico.
Ti riposto una parte di un regolamento preso a caso sul web:
[i]2. E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della
legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo
collettivo, da diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
a) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita la licenza/autorizzazione;
b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'
organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito
previsto dal successivo art. 8, comma 1 lettera e);
c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte del conducente del veicolo, dei requisiti
previsti dall'art. 6 della legge 21/1992.
4. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta
(30) giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di
richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/1992.
5. Nella licenza o autorizzazione, [u]intestata al titolare[/u], sarà riportato in calce, la data del conferimento, la
ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.[/i]

Tieni conto, però, che il comune ha una certa liberta nel prevedere o meno certe disposizioni. L’aspetto sostanziale è che il conferimento non è un subingresso. Con il conferimento l’operatore non cede ad altri la sua azienda ma la porta in una proprietà collettiva dove continua a lavorare anche lui. Licenza e auto si trasferiscono nella disponibilità dell’organismo collettivo (stiamo parlando di cooperative di lavoro). Detto questo, il comune dovrebbe annotare il conferimento e inibire, come nel tuo caso, l’esercizio dell’attività all’operatore che vuole rientrate nella disponibilità della licenza prima di un anno dalla data del recesso. Anche su questo punto l’amministrazione comunale può agire secondo regolamento. Nel tuo caso è vero che non hai saputo da subito del conferimento ma adesso sai qual è la data del recesso. Puoi dire al privato che la licenza non è nella sua disponibilità e quindi è come se lavorasse in sua assenza (con le relative sanzioni di cui al CdS).

Sulla natura del conferimento ti riporto un passo della sentenza del TAR Roma n. 6606/2013:
[i]La cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva debbono essere “operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione”. Quindi le dette cooperative di produzione e lavoro devono non solo avere la disponibilità delle licenze taxi e la proprietà delle relative vetture che devono essere appunto intestate alla cooperativa stessa, in ciò concretizzandosi la richiamata proprietà collettiva, ma devono, altresì, in ogni sua parte, operare nel rispetto delle leggi sulla cooperazione. Il procedimento per il trasferimento si attua, per quanto concerne la vettura, attraverso un semplice passaggio di proprietà, e, per quanto concerne la licenza d’esercizio, con un conferimento autenticato dalla pubblica amministrazione, il quale, in termine tecnico si chiama “conferimento funzionale”, poiché il trasferimento della licenza è attuato per la gestione complessiva del lavoro del trasporto persone, e dura solo fino a quando il socio conferente non decida di recedere dalla cooperativa. Per conferimento non può, pertanto, che intendersi quello strumento concesso ai soci di cooperative mettendo a disposizione della società la propria licenza che, in tal modo, passa dal socio conferente alla società che ne acquista la piena disponibilità. Nel caso d’adesione alla cooperativa di lavoro, pertanto, il tassista perde la sua figura d’impresa, di soggetto fiscale, di responsabilità complessiva per la gestione del servizio e acquista, invece, la figura di socio subordinato della società cooperativa. La società cooperativa, attuando essa stessa il servizio di taxi, può, pertanto, rappresentare, in ogni sede, sia i propri interessi collettivi sia gli interessi dei soci. Nella struttura cooperativa, i singoli soci possono rapportarsi giuridicamente, fiscalmente e per i versamenti contributivi con la cooperativa in modo diverso, a seconda della forma contrattuale prescelta. E, infatti, dopo la legge n. 142 del 2001 e il successivo D.L. n. 276 del 2003, le possibilità offerte alla cooperativa si sono ampliate di molto, con la conseguenza che vi possono essere appunto diverse figure di soci, che sono in concreto prescelte secondo la convenienza del singolo socio nonché della cooperativa stessa. La prima figura di socio è quella del socio lavoratore subordinato, titolare di un contratto di lavoro subordinato di contenuto analogo a quello esistente nel settore. Una seconda possibilità è quella del socio lavoratore a progetto, il quale espleta la sua funzione all’interno di un progetto complessivo di lavoro, presentato dalla cooperativa. Altre e diverse possibilità possono comunque essere rinvenute anche alla luce delle disposizioni di cui al CCNL di categoria del 2008.
In definitiva la cooperativa di produzione e lavoro postula il diretto espletamento di servizi di trasporto, sia pure mediante l'utilizzazione delle forze lavorative dei soci lavoratori.[/i]

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Data: 2015-02-04 07:22:02

Re:Noleggio con conducente con autovettura

grazie!

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Data: 2015-02-05 14:26:39

Re:Noleggio con conducente con autovettura

Buon giorno
sono il dott. Michele Lupo.
Io sono presidente
di una cooperativa di noleggiatori e sono stato per anni un appartenente alla polizia locale, seguendo il commercio e le autorizzazioni ncc.
il caso è molto semplice non essendoci stato il conferimento l'autorizzazione è sempre rimasta in capo al sig. "X"!
Perciò lui non deve attendere il trascorrere dell'anno come indicato dalla l 21.92, ma può esercitare come ditta individuale.
Deve però aver continuato ad avere i requisiti morali e l'iscrizione al ruolo e la rimessa in capo a lui o alla ditta intestataria dell'autovettura.
la cooperativa è stata solo lo strumento finanziario per fatturare e produrre lavoro. Diverso era il caso se fosse stato socio di una srl o una società di persone poiché sarebbe cambiata l'intestazione della carta di circolazione e quindi ci sarebbe stata l'emissione di una nuova autorizzazione.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esaustivo.
Cordialmente
Dott. Michele Lupo

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