Data: 2015-02-02 15:54:01

karaoke

E’ stato accertato da parte di ARPA il superamento dei limiti di rumorosità presso un pubblico esercizio. La rilevazione è stata fatta presso l’abitazione dell’esponente, i tecnici di ARPA hanno riportato nel verbale “durante l’attività di karaoke” ma non sono state accertate le modalità di svolgimento dell’attività. 

Preciso che in fase di presentazione di scia per subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande l’interessato ha presentato autocertificazione di rispetto di limiti di rumorosità nell'esercizio dell'attività (in quel momento non aveva ancora iniziato l’attività di karaoke)

Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi non è stato liberalizzato (art. 13 del D.L. 9.2.2012 n. 5)? quindi se ricorrono alcune condizioni (ingresso libero e gratuito, attività di trattenimento complementare a quella prevalente di somministrazione, mancanza di spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo,  avvenimenti non pubblicizzati, il prezzo delle consumazioni rimane invariato)  il titolare dell’attività non deve presentare alcuna richiesta/scia per lo svolgimento dell’attività di karaoke, è corretto?
La D.G.R. 10 gennaio 2014 X/1217 prevede comunque la presentazione di  documentazione di previsione di impatto acustico o un’autocertificazione del rispetto dei limiti sonori in base alle casistiche previste. 
Quindi l’interessato, se volesse continuare l’attività di karaoke,  dovrebbe presentare al suap unicamente la documentazione o autocertificazione?

Grazie per l'ottimo servizio sempre preciso e puntuale!

riferimento id:24438

Data: 2015-02-02 20:44:04

Re:karaoke

Tutto corretto.
Il DL 5/2012, eliminando il comma 2 dell'art. 124 TULPS ha di fatto liberalizzato gli spettacoli di qualunque genere che si danno nei PE.

Resta inteso che devono essere spettacoli/trattenimenti che non snaturano, da un punto di vista fisico, la natura dei luoghi. In altre parole, un conto è lo spettacole durante la somministrazioe e un conto è un ristorante che viene sgombrato dalle sedie e dai tavoli diventando una balera.

Anche dal lato prevenzioni incendi il DM 19/08/96 ci dice che lo stesso decreto non si applica:
[i]c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale «karaoke» o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;[/i]

Sull'impatto acustico si applica il DPR 227/2011, leggi art. 4 e relativo allegato: in sinetsi, basta una dichiarazione sostitutiva tramite la quale si attesta il NON superamento dei limiti di pressione sonora.

riferimento id:24438

Data: 2015-02-02 23:48:16

Re:karaoke

Solo una precisazione in tema di acustica.

Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20/02/2014, n. 10/1217:

Caso 1:
- apertura dopo le 6:00
- chiusura non oltre le 22:00
- non viene effettuato dj set
- non viene effettuata musica live
- non vengono svolti intrattenimenti danzanti
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2
- strutturalmente non connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
- situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale
- non viene effettuato dj set
- non viene effettuata musica live
- non vengono svolti intrattenimenti danzanti
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3
- assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 Watt e assenza di subwoofer
- assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- non viene effettuato dj set
- non viene effettuata musica live
- non vengono svolti intrattenimenti danzanti
- assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A)
- assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.


Se l'attività rientra interamente in almeno una delle tre casistiche è possibile autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.
Altrimenti per regione Lombardia si deve presentare la valutazione previsione di impatto acustico.

riferimento id:24438

Data: 2015-02-03 15:00:03

Re:karaoke

Integro. Se l' ARPA ha accertato il superamento dei limiti viene meno qualsiasi autocertificazione consentita dalla legge. Per cui vanno inibite le attività che comportano il superamento dei limiti di emissione.
Vale sempre il principio che qualsiasi attività, libera o meno, deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti e dei limiti di legge,  proprio come in casa nostra possiamo suonare le percussioni basta che non rompiamo i timpani agli inquilini del piano di sopra.

riferimento id:24438

Data: 2015-08-27 07:54:39

Re:karaoke


La mia situazione è la seguente:

Attività di somministrazione alimenti e bevande (Bar) posta in centro del paese.

La SCIA per la somministrazione autorizza già l'installazione di impianti in genere per la diffusione sonora.

Nel caso in cui tutti i Venerdì e Sabato, dovesse svolgere piccoli trattenimenti (karaoke o dj set anche all'esterno) sino mezzanotte, deve ottenere una specifica autorizzazione??

o deve presentare esclusivamente la relazione previsionale di impatto acustico??? (l'autocertificazione del rispetto dei limiti mi pare non sia possibile farla).

Grazie in anticipo

Luca

riferimento id:24438

Data: 2015-08-27 08:24:12

Re:karaoke

Se rientra nella casistica dei piccoli trattenimenti (ma mi sembra di capire che ci sia una certa ricorsività, per cui verifica cosa eventualmente prevede il tuo regolamento comunale in materia) deve solo aggiornare la valutazione di impatto acustico alla luce delle modifiche, che sottoporrai ad ARPA per il parere di competenza.

Inoltre verifica che non si ricada nel campo di applicazione dell'art. 68 del TULPS (pubblico spettacolo)...

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