Data: 2015-02-02 12:45:04

Limitazioni orarie e di luogo per produttore agricolo

Il Comune, sulla base della previgente L.R. 15/2000, nella Delibera di Giunta di individuazione delle aree per lo svolgimento del commercio su area pubblica, escluse alcune vie del territorio dalla possibilità di poter svolgere il commercio su area pubblica per ragioni di polizia stradale. Nel regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, anch'esso risalente all'anno 2000/2001, stabilì poi che gli "operatori itineranti" erano vincolati alla sosta in un determinato luogo per il tempo massimo di un'ora (salvo concludere le operazioni di vendita, ecc., come usa di solito). 
E' sorto ora un contenzioso con un produttore agricolo che, per il solo fatto di operare non sulla base delle disposizioni regionali, bensì delle norme a valenza nazionale del D. Lgs.  228/2001 asserisce di non essere assoggettato alle disposizioni comunali (soprattutto sulla limitazione oraria) proprio per il fatto che le stesse  trassgono origine da qeulle regionali che non trattano dell'imprenditorìa agricola.
E' corretta una simile interpretazione?

riferimento id:24429

Data: 2015-02-02 14:46:35

Re:Limitazioni orarie e di luogo per produttore agricolo

Premessa: applicare nel 2015 un regolamento comunale del 2000 basato su una l.r. abrogata è....

Nella sostanza l'allegato A alla l.r. 15/2000 prevedeva al punto V. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private

V.1 Aree per il commercio in forma itinerante

1. Il comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge.

2. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge può essere consentito solo in apposite aree individuate dal comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo II.1.

3. I comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge e di cui al punto 2.

4. [b]Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante[/b] ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modifiche ed integrazioni.


Ciò premesso io non andrei sereno davanti al TAR per aver applicato un regolamento del 2000...

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