Data: 2015-02-02 10:30:19

EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI P.A. - Cabina di regia nazionale


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 gennaio 2015
[color=red]Individuazione delle modalita' di funzionamento della cabina di regia
istituita per il  coordinamento  degli  interventi  per  l'efficienza
energetica degli edifici pubblici. (15A00364)
(GU n.17 del 22-1-2015)[/color]

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO


                                  e


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  25  ottobre  2012  sull'efficienza  energetica,  che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  recante
l'attuazione della direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e, in particolare, l'art. 4 comma  4
che istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
Stato, una cabina di regia  composta  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per assicurare, in particolare,  il  coordinamento  delle
politiche e degli interventi attivati  attraverso  il  Fondo  di  cui
all'art. 15 del  medesimo  decreto  e  attraverso  il  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 1110, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
dispone che le modalita'  di  funzionamento  della  cabina  di  regia
stessa siano  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare;
  Vista la strategia a  lungo  termine  per  mobilitare  investimenti
nella riqualificazione del parco nazionale di edifici residenziali  e
commerciali, sia pubblici che privati, di cui all'art. 4, comma 1 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  Visto il Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza  energetica,
approvato con decreto 17 luglio  2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
luglio 2014, n. 176  e  successivamente  trasmesso  alla  Commissione
europea in attuazione  dell'art.  24,  paragrafo  2  della  direttiva
2012/27/UE;
  Considerato che la strategia energetica  nazionale,  approvata  con
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo  2013,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  27  marzo  2013,
riconosce l'efficienza energetica come  prima  priorita'  d'azione  e
attribuisce all'edilizia un notevole potenziale di efficientamento;

                            Decretano:

                              Art. 1


                  Finalita' e ambito di intervento

  1. Il presente decreto  individua  le  modalita'  di  funzionamento
della cabina di regia istituita dall'art. 4,  comma  4,  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo n.
102/2014).
                              Art. 2


        Funzioni della cabina di regia di carattere generale

  1. La cabina di regia di cui al presente decreto ha la funzione di:
    a) promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi  di
medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica
degli  immobili,  di  cui  all'art.  4  del  decreto  legislativo  n.
102/2014, ed i relativi aggiornamenti;
    b) contribuire, secondo le modalita' all'art. 3, alla definizione
del programma per la riqualificazione energetica degli edifici  della
pubblica  amministrazione  centrale  di  cui  all'art.  5,  ai  fini
dell'approvazione da parte delle amministrazioni di cui  all'art.  5,
comma 2, del decreto legislativo  n.  102/2014,  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto ministeriale di cui  all'art.  5,  comma  5,
dello stesso decreto legislativo;
    c) assicurare il  coordinamento  delle  misure  per  l'efficienza
energetica attivate attraverso il Fondo  nazionale  per  l'efficienza
energetica di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.  102/2014  e
il Fondo di cui all'art. 1, comma 1110, della legge n. 296/2006;
    d)  coordinare  interventi  di  formazione,  di  supporto  alla
predisposizione dei progetti e di pubblicita' dei risultati;
    e) favorire sinergie con le  regioni  per  favorire  lo  sviluppo
omogeneo  dell'efficienza  energetica  degli  edifici  su  tutto  il
territorio nazionale;
    f) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e
con le istituzioni bancarie e finanziarie al  fine  di  stimolare  il
mercato dei servizi energetici;
    g) formulare proposte ai  Ministri  responsabili  per  migliorare
l'efficacia  delle  misure  per  la  promozione  dell'efficienza
energetica;
    h)  riferire,  almeno  due  volte  l'anno,  sulle  politiche  per
l'efficienza energetica al Ministro dello  sviluppo  economico  e  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con  ipotesi  di
ulteriore  promozione  e  sviluppo  coordinato  delle  politiche  di
settore.
                              Art. 3


        Funzioni della cabina di regia di carattere specifico

  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  102/2014,  nell'ambito  della  cabina  di  regia,
collaborano al coordinamento:
  a) per le attivita'  di  istruttoria  dei  progetti  di  intervento
presentati  dalla  pubbliche  amministrazioni  centrali  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  n.  102/2014,  secondo
criteri omogenei di valutazione;
  b)  per  l'elaborazione  del  programma  di  interventi  per  il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale;
  c) nell'effettuazione del monitoraggio dell'andamento dei programmi
anche sulla base delle relazioni di cui all'art.  5,  comma  14,  del
decreto legislativo n. 102/2014.
  2. Le amministrazioni di cui all'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  102/2014,  nell'ambito  della  cabina  di  regia,
collaborano:
  a) per individuare le priorita', i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' di funzionamento, di gestione e  di  intervento  del  Fondo
nazionale per l'efficienza energetica;
  b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.
                              Art. 4


                            Composizione

  1. La cabina di regia e' composta da otto membri,  di  cui  quattro
nominati dal Ministero dello sviluppo economico  e  quattro  nominati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. I Direttori generali delle competenti  Direzioni  del  Ministero
dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sono membri  di  diritto  permanente  della
cabina di regia.
  3. Il Direttore generale della competente Direzione  del  Ministero
dello sviluppo economico assume la presidenza della cabina di  regia.
Le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal Direttore  generale
della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
  4. Le funzioni di Presidente e vicepresidente di  cui  al  comma  2
possono essere delegate ad altri componenti della  cabina  di  regia,
rispettivamente  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  o  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al  presente  decreto,
la cabina di regia si avvale dell'ENEA e del GSE, nel rispetto  delle
rispettive competenze  istituzionali,  che  provvedono  a  designare,
ciascuno, un rappresentante.
                              Art. 5


                    Modalita' di funzionamento

  1. La cabina di regia si riunisce  presso  la  sede  del  Ministero
dello sviluppo economico, che ne assicura il  supporto  logistico  ed
organizzativo, con cadenza almeno mensile.
  2. Le riunioni della cabina di regia sono convocate dal Presidente,
sentito il vice-presidente, a mezzo di posta elettronica  certificata
specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il
vice presidente  puo'  comunque  indire  riunioni  straordinarie  per
trattare  tematiche  ritenute  di  prioritaria  importanza.  La
convocazione, contenente l'indicazione del giorno  e  dell'ora  della
riunione  nonche'  l'elenco  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, e' fatta almeno tre giorni prima della riunione.
  3. Il Presidente presiede le riunioni della  cabina  di  regia.  In
caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte
dal vice presidente.
  4. La cabina di regia  prende  le  proprie  decisioni  con  voto  a
maggioranza. La riunione e' valida se vi  partecipano  un  numero  di
membri pari almeno alla maggioranza di quelli in carica.
  5. Alle riunioni della cabina  di  regia  possono  partecipare,  se
convocati  e  comunque  senza  diritto  di  voto,  i  rappresentanti
dell'ENEA e del GSE di cui all'art. 4, comma 5.
  6. La cabina di regia ha facolta' di  convocare  alle  riunioni  il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  i  provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio  nonche'
le altre amministrazioni centrali e le regioni.
  7. Dell'esito delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura
del segretario nominato dal Presidente e scelto tra i  componenti  la
cabina di regia. Il verbale delle riunioni deve contenere in  termini
sintetici lo svolgimento della discussione e le determinazioni  e  le
decisioni adottate e dovra' essere approvato nel corso della riunione
successiva  dai  membri  della  cabina  di  regia.  Successivamente
all'approvazione, il verbale dovra' essere sottoscritto da colui  che
ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali delle  riunioni
devono essere numerati progressivamente e conservati presso  la  sede
del Ministero dello sviluppo economico.
                              Art. 6


              Disposizioni finali e entrata in vigore

  1. Le iniziative promosse dalla cabina di regia sono pubblicate sul
sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. All'attuazione del presente decreto si provvede con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2015

                                                  Il Ministro       
                                            dello sviluppo economico
                                                      Guidi         
  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
        e del mare
          Galletti

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