Split Payment: in anteprima il decreto sul versamento dell'IVA delle P.A.
[color=red]Il Dipartimento delle Finanze, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile il DM del 23.1.2015.[/color]
L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
Nella Relazione illustrativa al decreto si precisa che in base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto allegato, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Per quanto concerne l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l'articolo 1 del decreto, rinviando a quanto stabilito dall'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 sopra citato, chiarisce che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972.
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l'articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l'annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l'imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale).
Tale imposta, infatti, deve essere versata dall'amministrazione acquirente sulla base dell'esigibilità dell'imposta stessa.
Al riguardo, nell'articolo 3 si dispone preliminarmente che, per le operazioni soggette al regime di scissione dei pagamenti, l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura.
Tuttavia, a fini di semplificazione, è consentito all'amministrazione acquirente di optare un'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
Infine, in considerazione dell'alternatività delle disposizioni in attuazione con quella contenuta nell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, al comma 3 dell'articolo 3 si chiarisce che, nella vigenza del meccanismo della scissione dei pagamenti, il regime dell'IVA a esigibilità differita non torna più applicabile.
L'articolo 4 del decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell'IVA da parte della pubblica amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue:
a) con un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente;
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
a) per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;
b) per le amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Inoltre, l'articolo 5 del decreto prevede che le pubbliche amministrazioni che rivestono la qualità di soggetto passivo e che hanno effettuato acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, devono versare la relativa imposta facendo partecipare la medesima alla liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica l'esigibilità della medesima, previa registrazione della fattura nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del d.P.R. n. 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.
All'articolo 6 del decreto sono contenute alcune disposizioni in materia di monitoraggio dei versamenti e di controlli; in particolare, i versamenti sono monitorati dall'Agenzia delle entrate, la quale, previa intesa con la Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le informazioni dei versamenti effettuati nonché le informazioni contenute nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 27 dicembre 2007, n. 244.
Altresì, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.
Da ultimo il comma 3 prevede che gli organi interni di revisione e di controllo vigilino, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni.
All'articolo 7, poi, si precisa che resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto per le operazioni, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le quali queste ultime sono debitrici dell'imposta. A titolo meramente esemplificativo, si possono citare le seguenti ipotesi:
- pubblica amministrazione che acquista nell'esercizio d'impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell'inversione contabile generalizzata di cui all'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972;
- pubblica amministrazione che acquista nell'esercizio d'impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell'inversione contabile interna di cui all'articolo 74, settimo comma, del d.P.R. n. 633/1972;
- pubblica amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell'IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e la relativa IVA va veAltresì, con l'articolo 8 si dà attuazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 630, della legge di stabilità includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.
Infine, all'articolo 9 si prevede il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica successivamente alla stessa data.
Tuttavia, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali dello Stato, e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2015, viene previsto che le amministrazioni individuate nell'articolo 1 del presente decreto accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta; detto versamento deve comunque avvenire entro il 16 aprile 2015.
Il Dipartimento delle Finanze, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha reso disponibile il DM del 23/01/201 che si compone di 9 articoli.
Scarica il DM 23.1.2015
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/febbraio/1422816551641.html
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[b][color=red]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2015
Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore
aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. (15A00690)
(GU n.27 del 3-2-2015)[/color][/b]
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, di seguito "decreto n. 633 del 1972", recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo
II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, che ha introdotto l'obbligo di
emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma
elettronica delle fatture emesse nei confronti delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7
marzo 2008, con il quale e' stato individuato il gestore del sistema
di interscambio della fatturazione elettronica e le relative
attribuzioni e competenze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, del 3 aprile 2013, n. 55, con il quale e' stato
adottato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che introduce l'art. 17‑ter del decreto n. 633 del
1972, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni,
per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'imposta e' in ogni caso versata dalle medesime secondo modalita' e
termini da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 1, comma 632, secondo periodo, della citata legge n.
190 del 2014, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 629,
lettera b), dello stesso articolo, nelle more del rilascio della
misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, trovano
comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul
valore aggiunto e' esigibile a partire dal 1° gennaio 2015;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la nota n. 8006 del 14 novembre 2014 con la quale il
Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla Commissione europea la
richiesta di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 della
direttiva 2006/112/CE che autorizzi l'Italia a prevedere che per le
forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche
amministrazioni queste ultime siano responsabili del pagamento
dell'imposta;
Considerata l'esigenza di adeguare i sistemi informativi relativi
alla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni centrali
dello Stato alle disposizioni recate dal presente decreto;
Visto l'art. 1, comma 630, della citata legge n. 190 del 2014, che
prescrive al Ministro dell'economia e delle finanze di includere i
soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'art. 17-ter
del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente al credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate, fra le categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via
prioritaria ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, dello stesso decreto
n. 633 del 1972, e successive modificazioni;
Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive
modificazioni, in materia di versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza;
Visto l'art. 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972, e
successive modificazioni, in materia di esecuzione dei rimborsi, e,
in particolare, il comma 10 con il quale e' stabilito che con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle
tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per
i quali i rimborsi di cui al predetto art. 38-bis sono eseguiti in
via prioritaria;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644,
in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo
2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25
maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno
2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio
2014;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui
all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti
delle pubbliche amministrazioni ivi contemplate, di seguito
"pubbliche amministrazioni", e per le quali tali amministrazioni non
sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di
imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del
presente decreto.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore
aggiunto e' versata dalle pubbliche amministrazioni cessionarie di
beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta
diviene esigibile.
Art. 2
Effetti sui soggetti passivi fornitori
1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura
secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con
l'annotazione "scissione dei pagamenti".
2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui
all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la
registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24
del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata
nella liquidazione periodica.
Art. 3
Esigibilita' dell'imposta
1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento
dei corrispettivi.
2. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per
l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione
della fattura.
3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del decreto
n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
disciplinate dal medesimo articolo non e' applicabile la disposizione
di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633
del 1972.
Art. 4
Versamento dell'imposta
1. Il versamento dell'IVA dovuta e' effettuato dalle pubbliche
amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in
cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilita' di compensazione
e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalita':
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la
Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno
2013;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui
alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una
banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste
italiane, mediante versamento unificato di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b), direttamente all'entrata del bilancio dello Stato
con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo
1203.
2. Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare,
entro la scadenza indicata al comma 1 del presente articolo, distinti
versamenti per l'IVA dovuta cosi' come segue:
a) in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle
fatture per le quali l'imposta e' divenuta esigibile in tale giorno;
b) relativamente a ciascuna fattura la cui imposta e' divenuta
esigibile.
Art. 5
Disposizioni per le pubbliche
amministrazioni soggetti passivi dell'IVA
1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e
servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle
quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli
articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del
mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, con
riferimento al mese precedente.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla
liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od, eventualmente,
del relativo trimestre.
Art. 6
Attivita' di monitoraggio e controllo
1. Per il monitoraggio dei versamenti I.V.A. di cui all'art. 4,
l'Agenzia delle entrate, previa intesa con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, acquisisce ed elabora le
informazioni dei predetti versamenti e le informazioni contenute
nelle fatture elettroniche trasmesse ai sensi dell'art. 1, commi da
209 a 214, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, e relativi decreti
attuativi.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche
amministrazioni mettono a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione
utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta
e quello dell'IVA versata per ciascun mese di riferimento.
3. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, gli organi
interni di revisione e di controllo vigilano, in particolare, sulla
corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 7
Rinvio
1. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni generali in
materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi, effettuate nei confronti delle pubbliche
amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta.
Art. 8
Contribuenti ammessi
al rimborso in via prioritaria
1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n.
633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione
dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile,
si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre
dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato
operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo restando
quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2007, e nel rispetto dei presupposti di cui
all'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per
un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta
applicata alle operazioni, di cui all'art. 17‑ter del decreto n. 633
del 1972, effettuate nel periodo in cui si e' avuta l'eccedenza
d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.
Art. 9
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni per le quali e' stata emessa fattura a partire dal 1°
gennaio 2015.
2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi
relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non
oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate
nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme
occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi
in ogni caso entro il 16 aprile 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2015
Il Ministro: Padoan
Dallo split payment il rischio di super-sanzioni per gli enti locali
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-02-03/dallo-split-payment-rischio-super-sanzioni-gli-enti-locali-210927.php?uuid=AB14biT
Lo split payment esclude gli acquisti senza fattura
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/fisco-e-contabilita/2015-02-09/lo-split-payment-esclude-acquisti-senza-fattura-220937.php?uuid=ABrvTPU
Split Payment: niente sanzioni per le violazioni finora commesse in buona fede
[color=red]Primi chiarimenti sull'applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti Iva nella circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015.[/color]
Il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti Iva denominato split payment è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l'Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore.
L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, spiega che non saranno sanzionate le violazioni eventualmente commesse in buona fede prima della pubblicazione del documento di prassi.
Cos'è lo split payment - In pratica, con le nuove regole, il pagamento del corrispettivo viene quindi ad esser scisso dal versamento dell'imposta dovuta. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014.
Il circolo virtuoso dello split payment, pagamenti Iva scissi, “Vat gap” ridotto – Il nuovo meccanismo alla base dell'adozione dello split payment modifica e allo stesso tempo innova nelle fondamenta il sistema di riscossione dell'Iva. Il cambiamento è diretto alla riduzione del “Vat gap” e al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi in materia di Iva.
I soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti – Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell'Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l'Inps. In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura.
Per lo split payment vale la fattura, non il semplice scontrino o la ricevuta – La scissione dei pagamenti Iva, chiarisce la Circolare, riguarda soltanto le operazioni documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Pertanto, sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste.
Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede – In considerazione dell'incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell'affidamento, il documento di prassi chiarisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati finora dai contribuenti. Pertanto l'Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento Iva eventualmente commesse prima dell'emanazione della circolare.
I soggetti esclusi - Fuori dalla platea dei destinatari gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l'Aran, l'Agid, gli Automobile club provinciali, l'Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell'Iva. La circolare chiarisce inoltre che, poiché il richiamo all'elenco IPA non può essere esaustivo, l'operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/febbraio/1423511187037.html
[img width=300 height=200]http://www.ilquotidianodellapa.it/export/photos/55e13b88-b094-11e4-851d-6b86d5422760/_hi.jpg[/img]
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CIRCOLARE N. 1/E
Roma, 9 febbraio 2015
OGGETTO: IVA. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della
scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Primi chiarimenti
Premessa
Al fine di agevolare l’applicazione del meccanismo della scissione dei
pagamenti (c.d. split payment) introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito legge di stabilità 2015), con la
presente circolare si forniscono i primi chiarimenti interpretativi circa
l’individuazione dell’ambito applicativo, sotto il profilo soggettivo.
La disposizione sopra richiamata ha modificato il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter secondo cui
“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali,
degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente
carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di
previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori
d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle
pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma, per i quali queste non siano
debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di
Direzione Centrale Normativa 2
inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà
essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché
allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal
pagamento della relativa imposta.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972
effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni.
In particolare, la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non
commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di
attività d’impresa.
La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante
fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es,
piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio
della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello
scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive
modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale
per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi
sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero
altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.
La predetta disposizione è riconducibile tra quelle volte ad innovare il
sistema di riscossione dell’imposta, al fine di ridurre il “VAT gap” e contrastare i
fenomeni di evasione e le frodi IVA. Il meccanismo della scissione dei
pagamenti, infatti, mira a garantire, da un lato, l’erario, dal rischio di
inadempimento dell’obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura
l’imposta e, dall’altro, gli acquirenti, dal rischio di coinvolgimento nelle frodi
commesse da propri fornitori o da terzi.
Nel perseguire tali finalità, il meccanismo introdotto deroga all’ordinario
meccanismo di applicazione dell’IVA che caratterizza il sistema comune 3
d’imposta sul valore aggiunto di cui alla Direttiva del Consiglio del 28 novembre
2006, n 112/2006/CE.
Sotto tale profilo, il Dipartimento delle finanze ha inoltrato alla
Commissione europea la richiesta di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395
della direttiva 2006/112/CE che autorizzi l’Italia a prevedere che per le forniture
di beni e servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni queste
ultime siano responsabili del pagamento dell’imposta.
L’art. 1, comma 631, della legge di stabilità 2015 stabilisce che il
meccanismo della scissione dei pagamenti, nelle more del rilascio della misura di
deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione
per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire
dal 1° gennaio 2015. L’art. 9 del DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27
del 3 febbraio 2015, che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni documentate con fatture emesse dal 1° gennaio 2015 , la cui imposta
diviene esigibile a partire dalla medesima data”.
Ai fini dell’individuazione del momento di esigibilità occorre avere
riguardo all’art. 3, comma 1, del citato DM secondo cui “L’imposta relativa alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi … diviene esigibile al momento del
pagamento dei corrispettivi”.
Alla luce delle predette disposizioni il meccanismo della scissione dei
pagamenti si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia
stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già
fatturate anteriormente alla predetta data. Il meccanismo della scissione dei
pagamenti non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa
fattura entro il 31 dicembre 2014.
1. Ambito soggettivo di applicazione della norma
Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione in commento,
sotto il profilo soggettivo, si rileva, in primo luogo, che il testo di detta norma
reca un’elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione dei 4
pagamenti di uguale contenuto rispetto a quella recata dall’art. 6, quinto comma,
secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972, che ha ad oggetto l’applicabilità, alle
operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni ivi indicate,
dell’esigibilità differita dell’IVA all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
Si evidenzia, al riguardo, che lo scopo dell’art. 6, quinto comma, secondo
periodo, del DPR n. 633 del 1972, era quello di evitare ai soggetti che effettuano
cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche
amministrazioni espressamente individuate di anticipare l’imposta per operazioni
rispetto alle quali il pagamento del corrispettivo e dell’imposta per rivalsa
avviene normalmente con notevole ritardo. Trattandosi, pertanto, di una norma
speciale avente carattere agevolativo e natura derogatoria rispetto ai principi
ordinari dell’IVA, non è possibile effettuare interpretazioni estensive della stessa.
La disciplina della scissione dei pagamenti, invece, come evidenziato in
premessa, persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA,
nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti
delle pubbliche amministrazioni indicate dalla norma, trasferendo il pagamento
del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si è dell’avviso che, ai fini
dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 17-ter del
DPR n. 633 del 1972, occorra, quindi, fare riferimento ai soggetti destinatari
dell’art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, effettuando, comunque,
un’interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata
su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della
differente ratio che ha ispirato il legislatore nell’adozione di tale norma rispetto
al citato art. 6, quinto comma, dello stesso DPR n. 633.
Tanto premesso, si ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate
dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei
pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché
dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni 5
scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono
considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto
compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi
distintivi (cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e
parere dell’Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001).
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città
metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31 del testo unico
degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si
ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali
indicati dall’art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità
montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di
enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o di
servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad
essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti
dall’applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di
raggiungere pienamente l’obiettivo del legislatore, limitando, di fatto,
l’attuazione della finalità antievasione della norma in commento;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).
In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità
antievasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria
anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l’adesione in forza della riforma
recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti
appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio
sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e
tecniche, si è dell’avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti 6
nell’ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti
pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti
ospedalieri nell’approvvigionamento di beni e servizi destinati all’attività di
questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la
conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile,
in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano
assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in
regime di diritto privato;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
(I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
(ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
1.2 Soggetti esclusi.
In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina
recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione
per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali
privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per
l’applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse
quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che
operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo
della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della
collettività.
Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del
meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed
istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti
(quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), 7
le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile
club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto
per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di
enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che
perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili
in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.
1.3 Indice delle Pubbliche Amministrazioni
Alla luce dei criteri sopra delineati, per ragioni di semplicità operativa e
per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli
stessi enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più
puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della
scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(c.d. IPA), consultabile alla pagina
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
1
Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA
la categoria di appartenenza e i riferimenti dell’ente pubblico acquirente.
A titolo esemplificativo, possono ritenersi riconducibili nell’ambito
applicativo della disposizione in commento, in via generale, gli enti pubblici
appartenenti alle categorie IPA di seguito indicate:
- “Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici” – codice L8;
- “Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona” – codice L34;
- “Aziende Sanitarie Locali” – codice L7
1
L’IPA costituisce l’archivio ufficiale contenente i riferimenti delle pubbliche amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi. Tali enti sono tenuti ad accreditarsi presso l’IPA, dichiarando a quale
categoria appartengano, in forza dell’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre 2000, recante le “regole tecniche per l’adozione del modello informatico”, e dell’art. 57bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 8
- “Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro
Unioni Regionali” – codice L35;
- “Città Metropolitane” – codice L45;
- “Comuni e loro Consorzi e Associazioni” – codice L6;
- “Comunità Montane e loro Consorzi e Associazioni” – codice L12;
- “Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela
dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica” – codice C11;
- “Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado” – codice L33;
- “Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, musicale e Coreutica –
AFAM” – codice L43;
- “Organi costituzionali e di Rilievo Costituzionale” – codice C2;
- “Presidenza del Consiglio dei Ministri, ministeri e Avvocatura dello
Stato” – codice C1;
- “Province e loro Consorzi e Associazioni” – codice L5;
- “Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni” – codice
L4;
- “Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni” – codice L18;
- “Università e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici” – codice L17.
Si precisa, comunque, che restano esclusi, in ogni caso, dall’ambito
soggettivo di riferimento della stessa enti privati eventualmente inquadrati nelle
predette categorie.
Considerato, inoltre, che il richiamo alle anzidette categorie IPA non può
ritenersi esaustivo, si evidenzia che laddove, in relazione a taluni enti, dovessero
permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei
pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello
all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante le “disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”. 9
2. Sanzioni
Si precisa, infine, in considerazione dell’incertezza in materia e della
circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha
esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire
dal 1° gennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che
possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai
quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative
alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso -
eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento
di prassi.
Ne deriva che ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015,
abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad
operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia
computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta
incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna
variazione. Diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con
l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio
operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche
amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa
all’operazione ricevuta.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
[b]Split Payment: CODICE TRIBUTO 620E e 6040 per gli adempimenti[/b]
RISOLUZIONE N. 15/E
Roma, 12 febbraio 2015
[color=red]OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[/color]
L’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
taluni enti pubblici, per i quali detti enti “non sono debitori d’imposta ai sensi delle
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze.”
Il comma 632 del citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014 stabilisce, tra l’altro,
che la suddetta disposizione, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del
Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali
l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all’articolo 4, comma 1, stabilisce che il
versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza
possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti
modalità:
a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite
modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 28 giugno 2013;
b) per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a),
autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia
delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b),
direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova
istituzione del capitolo 1203.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in
parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce
il seguente codice tributo:
“620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art.
17-ter del DPR n. 633/1972”.
In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la
denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il
versamento;
nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel
formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,
nel formato “AAAA”.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta in parola, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il
seguente codice tributo:
“6040”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art.
17-ter del DPR n. 633/1972”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.”
e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento,
rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per i versamenti da effettuare con le modalità descritte all’articolo 4, comma 1,
lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, si precisa che dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/febbraio+2015+risoluzioni/risoluzione+n+15e+del+12+febbraio+2015/risoluzione+split+payment.pdf
[img width=300 height=168]http://cdn2.hubspot.net/hub/393901/file-1789448170-png/home_page/iva3.png[/img]
[b]Split payment e reverse charge: alternatività più complicata dal 2015[/b]
Fornitura di servizi di pulizia e di energia elettrica nei confronti di enti pubblici: lo split payment potrebbe perdere il posto per cederlo al reverse charge. Prima di emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” i fornitori devono pertanto verificare se le operazioni rese rientrano o meno tra quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile. Verifica che - dal 1° gennaio 2015 - risulta ancora più complicata, a causa delle nuove ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile introdotte dalla legge di Stabilità 2015.
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/02/18/split-payment-e-reverse-charge-alternativita-piu-complicata-dal-2015?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa+quotidiano&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=246
Agenzia delle Entrate
CIRCOLARE N. 6/E - 19 febbraio 2015
OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro
[img]http://www.agenziaentrate.gov.it/grafica/pie/img/logo_trasparente.gif[/img]