Codice della strada - aggiornamento TARIFFE per diritti del Ministero
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2014
[color=red]Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 405 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (15A00616)
(GU n.25 del 31-1-2015)[/color]
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo Codice della Strada, approvato
con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,n. 495,
riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998,n.
213,recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433»;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali
disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti
dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei
due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro
applicazione;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati relativo al mese di novembre 2014 calcolato
dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione
percentuale dell'indice del mese di novembre 2014 rispetto a novembre
1992 in misura pari al 64,7% ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 2014,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 4
luglio 2014, concernente l'attribuzione al Sen. Riccardo Nencini del
titolo di Vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie generale, n. 156 dell' 8 luglio 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo Codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610,
sono aggiornati come segue:
a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 85,06»;
b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 170,12»;
c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 212,65»;
d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 320,24»;
e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo
stesso deve intendersi sostituito in «euro 425,30»;
f) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 850,60»;
g) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000»,
lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1275,91».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata
successivamente al 31 dicembre 2014.
Roma, 23 dicembre 2014
Il vice Ministro: Nencini
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 150
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D.P.R. 16-12-1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
Art. 405 Art. 228 Cod. Str. - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade
1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall'entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. (669)
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario. (671)
4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
“2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli.
6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.”. (670)
5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14. (670)
(669) Comma così modificato dall'art. 227, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(670) Comma aggiunto dall'art. 227, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(671) Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati aggiornati con D.M. 27 dicembre 1994, con D.M. 27 dicembre 1996, con D.M. 23 dicembre 1998, con D.M. 5 gennaio 2001, con D.M. 7 gennaio 2003, con D.M. 29 dicembre 2004, con D.M. 15 gennaio 2007, con D.M. 23 aprile 2009, con D.M. 27 dicembre 2010 e con D.M. 27 dicembre 2012.
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[color=red]I PRECEDENTI IMPORTI
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Tabella VII.1 Art. 405 (779)
Diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici
Tipo di operazione Tariffa
A Nulla osta per gare fra motoveicoli da includere nel programma annuale (Per ciascuna gara) Euro 84,44
B Nulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale (Per ciascuna gara) Euro 168,88
C Come al punto A per gare fuori programma Euro 168,88
D Come al punto B per gare fuori programma Euro 337,76
E Approvazione dispositivi segnaletici Euro 211,10
F Approvazioni parziali: approvazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti Euro 211,10
G Omologazione dispositivi segnaletici Euro 844,41
H Omologazioni parziali: omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti Euro 422,20
I Omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni Euro 1266,61
L Approvazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni Euro 1266,61
M Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto I Euro 844,41
N Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto L Euro 422,20
O Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali Euro 1266,61
P Verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione di cui al punto O Euro 422,20