Data: 2015-01-31 15:54:21

Deposito telematico dei titoli della proprieta' industriale


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 gennaio 2015
[color=red]Criteri e modalita' per  il  deposito  telematico  dei  titoli  della proprieta' industriale. (15A00607) [/color]
(GU n.24 del 30-1-2015)



                        IL DIRETTORE GENERALE
                  per la lotta alla contraffazione

  Vista  la  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.  30,  recante  il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo  13
agosto 2010, n. 131;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2010, n. 33 e successive modifiche  e  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo
2013 relativo al nuovo deposito  telematico  delle  domande  connesse
alle domande di brevetto per  invenzioni  industriali  e  modelli  di
utilita',  alle  domande  di  registrazione  di  modelli  e  disegni
industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai  titoli  di  proprieta'
concessi;
  Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede  che
l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato
da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta  alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello sviluppo economico dell'11 luglio  2014  con  il  quale  si  e'
provveduto  ad  avviare  la  nuova  procedura  di  deposito  per  via
telematica della traduzione in italiano  delle  rivendicazioni  della
domanda di brevetto europeo, di cui  all'art.  54  del  codice  della
proprieta' industriale, e della traduzione in italiano,  a  scopo  di
convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art.
56 del codice della proprieta' industriale;
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  e
del direttore generale per la lotta  alla  contraffazione  -  Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del
20  novembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento
tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite  ai  titoli
della proprieta' industriale;
  Ritenuto  opportuno  dare  attuazione  alla  nuova  procedura  di
deposito,  per  via  telematica,  delle  domande  di  brevetto  per
invenzioni industriali  e  modelli  di  utilita',  delle  domande  di
registrazione di disegni e  modelli  e  di  marchi  d'impresa,  delle
istanze connesse a dette domande  nonche'  ai  titoli  di  proprieta'
industriale concessi;

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Deposito telematico

  1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per  invenzioni
industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione  di
disegni e modelli e di marchi d'impresa,  delle  istanze  connesse  a
dette domande e dei rinnovi dei  marchi,  puo'  essere  effettuato  a
decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalita'  tecniche  di  cui
all'allegato 1. Dette modalita' possono essere utilizzate  anche  per
le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni  industriali
e modelli di utilita', domande di registrazione di disegni e  modelli
e  di  marchi  d'impresa  e  rinnovi  dei  marchi  se  presentate
precedentemente alla  predetta  data.  Inoltre  le  citate  modalita'
possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma
1,  del  decreto  del  direttore  generale  per  la  lotta  alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero
dello  sviluppo  economico  dell'11  luglio  2014  che  prevedono  il
pagamento di diritti di deposito nonche' per quelle di  cui  all'art.
1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo.
  2. Il deposito in formato cartaceo delle domande  e  delle  istanze
connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto
ministeriale  13  gennaio  2010,  n.  33  e  successive  modifiche  e
integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal  2  febbraio  2015
sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it.
  3. Fino al 1°  marzo  2015  e'  possibile  effettuare  il  deposito
telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma  1,
mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it».
  4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di
cui  al  comma  1,  devono  essere  presentate  per  via  telematica
esclusivamente secondo le modalita' di cui all'allegato 1.
  5.  Le  istanze  connesse  alle  domande  presentate  mediante
collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015
al 1° marzo  2015  devono  essere  presentate  nel  medesimo  periodo
esclusivamente mediante collegamento a  detto  sito.  Non  e'  quindi
possibile per dette istanze utilizzare le modalita' di cui  al  comma
1.
  6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1
non possono essere trasmesse secondo le modalita' di cui al comma 3.
  7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalita' tecniche di
cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei
marchi, per le domande di certificati complementari per i  medicinali
e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di  topografie
dei prodotti a  semiconduttori,  dei  ricorsi  alla  Commissione  dei
ricorsi e delle istanze connesse a dette domande  sara'  disciplinato
con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico.
                              Art. 2


    Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico

  1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti  del  deposito
di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche  di
cui all'allegato 1.
                              Art. 3


              Ricevuta di presentazione del deposito
        e comunicazione della data di validita' del deposito

  1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito
telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta  di
avvenuta presentazione dello stesso prodotta  tramite  l'applicazione
web; detta ricevuta viene rilasciata  con  le  medesime  modalita'  e
contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le  domande  di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore  generale  per  la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del
Ministero dello sviluppo economico dell'11  luglio  2014.  A  seguito
della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e  marchi  dei  dati
relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia
delle entrate viene trasmessa,  all'indirizzo  mail  del  depositante
indicato nella domanda o atto  depositato,  in  relazione  a  ciascun
deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validita'
del deposito  medesimo  in  base  a  quanto  previsto  dalla  vigente
normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in
cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti  e'  effettuato  in
pari data.  Negli  altri  casi  coincide  con  quella  successiva  di
effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.
                              Art. 4


                Pagamento dei diritti e delle tasse

  1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, comma  1,
il pagamento dei relativi  diritti  e  tasse  e'  effettuato  secondo
quanto previsto dal provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del direttore generale per la lotta alla  contraffazione  -
Ufficio italiano brevetti  e  marchi  del  Ministero  dello  sviluppo
economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n.  281,  che  prevede
l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi  identificativi  e
del modello F24 Enti pubblici. Per i  depositi  di  cui  all'art.  1,
comma 3, si applicano le previgenti modalita' di pagamento fino  alla
data del 1° marzo 2015. Per i depositi di cui  all'art.  1,  comma  7
continuano ad applicarsi le previgenti modalita'  di  pagamento  fino
alla data indicata nel decreto del direttore generale  per  la  lotta
alla  contraffazione  -  Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  del
Ministero dello sviluppo economico di cui al medesimo art.  1,  comma
7.
  2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei  diritti  e  delle
tasse  per  il  mantenimento  in  vita  dei  titoli  di  proprieta'
industriale di cui  all'art.  1,  comma  1,  deve  essere  effettuato
esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1.
    Roma, 26 gennaio 2015

                                        Il direttore generale: Gulino

                                                          Allegato 1

    Il  presente  allegato  contiene  le  modalita'  tecniche  e  le
informazioni utili per procedere al deposito telematico delle domande
relative ai titoli  della  proprieta'  industriale  e  delle  istanze
connesse,    attraverso    il    portale    di    servizi    online
https://servizionline.uibm.gov.it dell'Ufficio  italiano  brevetti  e
marchi.
    Prima di procedere, il depositante deve  registrarsi  per  essere
identificato e ottenere le credenziali necessarie.  La  registrazione
richiede la compilazione  digitale  di  un  modulo  in  formato  PDF,
scaricabile direttamente dal portale.
    Il depositante puo' registrarsi utilizzando i seguenti ruoli:
      Persona fisica (pre-selezionato e non escludibile);
      Rappresentante o mandatario (nel secondo caso va indicato anche
il  numero  d'iscrizione  all'Albo  dell'Ordine  dei  Consulenti  in
Proprieta' Industriale);
      Delegato  (con  indicazione  della  Partita  IVA  e  della
denominazione della persona giuridica delegante).
    Il modulo, munito di firma  digitale  qualificata  ai  sensi  del
Codice  dell'amministrazione  digitale,  deve  essere  trasmesso
utilizzando l'apposito  link  sul  portale.  Il  sistema  provvede  a
inoltrare  una  e-mail  all'indirizzo  indicato  nel  modulo  stesso,
contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione e
ottenere le credenziali di accesso.
    Ottenute le credenziali, il depositante  puo'  utilizzarle  negli
appositi campi di login  per  accedere  all'area  di  deposito,  dove
inserire i dati e  i  documenti  allegati  richiesti.  Tali  allegati
devono essere prodotti nel formato PDF per i documenti testuali,  con
firma digitale di tipo PaDES e CaDES  (1)  ;  per  le  immagini  e  i
disegni in formato JPG o TIFF;  esclusivamente  per  la  sequenza  di
nucleotidi o aminoacidi in formato TXT. A partire dal 2 febbraio 2015
dette modalita' sono applicate  anche  agli  allegati  relativi  alle
domande di cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  del  Direttore
Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano brevetti
e Marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio  2014.
Qualora i documenti depositati e la relativa  istanza  richiedano  il
bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero  identificativo
della marca utilizzata,  del  quale  l'Ufficio  Italiano  Brevetti  e
Marchi provvede a effettuare i controlli  ritenuti  necessari,  anche
per il tramite  dell'Agenzia  delle  Entrate,  come  per  esempio  la
corretta  trascrizione,  la  veridicita'  e  il  non  utilizzo  della
medesima marca per piu' depositi. Detta marca da  bollo  deve  essere
apposta a cura del depositante sui documenti di deposito.
    Il deposito telematico e' temporaneamente consentito dal  lunedi'
al venerdi', dalle ore 8,00 alle ore 19,00,  esclusi  i  festivi.  Il
completamento della procedura di deposito, iniziata ma non  terminata
entro l'intervallo di tempo sopra indicato, e' permesso  fino  e  non
oltre l'orario limite delle 19,15 del medesimo giorno.
    Per ulteriori informazioni e'  possibile  fare  riferimento  alla
guida in linea pubblicata sul portale all'indirizzo citato all'inizio
del  presente  allegato;  oppure  contattare  i  servizi  informativi
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi:
      hd1.deposito@mise.gov.it;
      tel. 06 4705 5602 - dal lunedi' al venerdi',  dalle  9,00  alle
19,00, esclusi i festivi.
    Per utilizzare la procedura di deposito telematico e'  necessario
disporre di Acrobat Reader 9 o  versione  successiva  e  di  uno  dei
seguenti browser: Internet Explorer 10 o versione successiva, Firefox
e Chrome aggiornati alle ultime versioni. La  procedura  di  deposito
non e' inizialmente supportata da dispositivi mobili quali  tablet  e
smartphone.

(1) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_mult
    iple.pdf


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