MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 gennaio 2015
[color=red]Criteri e modalita' per il deposito telematico dei titoli della proprieta' industriale. (15A00607) [/color]
(GU n.24 del 30-1-2015)
IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il
riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 131;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il
«Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo
2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse
alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di
utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni
industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta'
concessi;
Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che
l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato
da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero
dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si e'
provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via
telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della
domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della
proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di
convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art.
56 del codice della proprieta' industriale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e
del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del
20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento
tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli
della proprieta' industriale;
Ritenuto opportuno dare attuazione alla nuova procedura di
deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per
invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di
registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle
istanze connesse a dette domande nonche' ai titoli di proprieta'
industriale concessi;
Decreta:
Art. 1
Deposito telematico
1. Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni
industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di
disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a
dette domande e dei rinnovi dei marchi, puo' essere effettuato a
decorrere dal 2 febbraio 2015 secondo le modalita' tecniche di cui
all'allegato 1. Dette modalita' possono essere utilizzate anche per
le istanze connesse a domande di brevetto per invenzioni industriali
e modelli di utilita', domande di registrazione di disegni e modelli
e di marchi d'impresa e rinnovi dei marchi se presentate
precedentemente alla predetta data. Inoltre le citate modalita'
possono essere utilizzate per le fattispecie di cui all'art. 1, comma
1, del decreto del direttore generale per la lotta alla
contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero
dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 che prevedono il
pagamento di diritti di deposito nonche' per quelle di cui all'art.
1, comma 3, del decreto direttoriale medesimo.
2. Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze
connesse di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dal decreto
ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e
integrazioni. I moduli da utilizzare a partire dal 2 febbraio 2015
sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it.
3. Fino al 1° marzo 2015 e' possibile effettuare il deposito
telematico delle domande e delle istanze connesse di cui al comma 1,
mediante collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it».
4. A decorrere dal 2 marzo 2015 le domande e le istanze connesse di
cui al comma 1, devono essere presentate per via telematica
esclusivamente secondo le modalita' di cui all'allegato 1.
5. Le istanze connesse alle domande presentate mediante
collegamento al sito «web.telemaco.infocamere.it» dal 2 febbraio 2015
al 1° marzo 2015 devono essere presentate nel medesimo periodo
esclusivamente mediante collegamento a detto sito. Non e' quindi
possibile per dette istanze utilizzare le modalita' di cui al comma
1.
6. Le istanze connesse alle domande presentate ai sensi del comma 1
non possono essere trasmesse secondo le modalita' di cui al comma 3.
7. L'avvio del deposito telematico secondo le modalita' tecniche di
cui all'allegato 1 per gli atti di opposizione alla registrazione dei
marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali
e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie
dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei
ricorsi e delle istanze connesse a dette domande sara' disciplinato
con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 2
Effetti e modalita' di effettuazione del deposito telematico
1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito
di cui all'art. 1, comma 2, se eseguito con le modalita' tecniche di
cui all'allegato 1.
Art. 3
Ricevuta di presentazione del deposito
e comunicazione della data di validita' del deposito
1. A decorrere dal 2 febbraio 2015, in relazione a ciascun deposito
telematico ultimato, il sistema informativo rilascia una ricevuta di
avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione
web; detta ricevuta viene rilasciata con le medesime modalita' e
contenuti disciplinati dal presente decreto anche per le domande di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto del direttore generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del
Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014. A seguito
della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati
relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia
delle entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante
indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun
deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validita'
del deposito medesimo in base a quanto previsto dalla vigente
normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in
cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti e' effettuato in
pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di
effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 e s.m.i.
Art. 4
Pagamento dei diritti e delle tasse
1. In relazione ai depositi telematici di cui all'art. 1, comma 1,
il pagamento dei relativi diritti e tasse e' effettuato secondo
quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281, che prevede
l'utilizzo del modello F24 Versamenti con elementi identificativi e
del modello F24 Enti pubblici. Per i depositi di cui all'art. 1,
comma 3, si applicano le previgenti modalita' di pagamento fino alla
data del 1° marzo 2015. Per i depositi di cui all'art. 1, comma 7
continuano ad applicarsi le previgenti modalita' di pagamento fino
alla data indicata nel decreto del direttore generale per la lotta
alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del
Ministero dello sviluppo economico di cui al medesimo art. 1, comma
7.
2. A decorrere dal 2 marzo 2015 il pagamento dei diritti e delle
tasse per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale di cui all'art. 1, comma 1, deve essere effettuato
esclusivamente secondo quanto previsto al comma 1.
Roma, 26 gennaio 2015
Il direttore generale: Gulino
Allegato 1
Il presente allegato contiene le modalita' tecniche e le
informazioni utili per procedere al deposito telematico delle domande
relative ai titoli della proprieta' industriale e delle istanze
connesse, attraverso il portale di servizi online
https://servizionline.uibm.gov.it dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
Prima di procedere, il depositante deve registrarsi per essere
identificato e ottenere le credenziali necessarie. La registrazione
richiede la compilazione digitale di un modulo in formato PDF,
scaricabile direttamente dal portale.
Il depositante puo' registrarsi utilizzando i seguenti ruoli:
Persona fisica (pre-selezionato e non escludibile);
Rappresentante o mandatario (nel secondo caso va indicato anche
il numero d'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Consulenti in
Proprieta' Industriale);
Delegato (con indicazione della Partita IVA e della
denominazione della persona giuridica delegante).
Il modulo, munito di firma digitale qualificata ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale, deve essere trasmesso
utilizzando l'apposito link sul portale. Il sistema provvede a
inoltrare una e-mail all'indirizzo indicato nel modulo stesso,
contenente le istruzioni da seguire per completare la registrazione e
ottenere le credenziali di accesso.
Ottenute le credenziali, il depositante puo' utilizzarle negli
appositi campi di login per accedere all'area di deposito, dove
inserire i dati e i documenti allegati richiesti. Tali allegati
devono essere prodotti nel formato PDF per i documenti testuali, con
firma digitale di tipo PaDES e CaDES (1) ; per le immagini e i
disegni in formato JPG o TIFF; esclusivamente per la sequenza di
nucleotidi o aminoacidi in formato TXT. A partire dal 2 febbraio 2015
dette modalita' sono applicate anche agli allegati relativi alle
domande di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Direttore
Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano brevetti
e Marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014.
Qualora i documenti depositati e la relativa istanza richiedano il
bollo, va indicato nel campo che lo prevede il numero identificativo
della marca utilizzata, del quale l'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi provvede a effettuare i controlli ritenuti necessari, anche
per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, come per esempio la
corretta trascrizione, la veridicita' e il non utilizzo della
medesima marca per piu' depositi. Detta marca da bollo deve essere
apposta a cura del depositante sui documenti di deposito.
Il deposito telematico e' temporaneamente consentito dal lunedi'
al venerdi', dalle ore 8,00 alle ore 19,00, esclusi i festivi. Il
completamento della procedura di deposito, iniziata ma non terminata
entro l'intervallo di tempo sopra indicato, e' permesso fino e non
oltre l'orario limite delle 19,15 del medesimo giorno.
Per ulteriori informazioni e' possibile fare riferimento alla
guida in linea pubblicata sul portale all'indirizzo citato all'inizio
del presente allegato; oppure contattare i servizi informativi
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi:
hd1.deposito@mise.gov.it;
tel. 06 4705 5602 - dal lunedi' al venerdi', dalle 9,00 alle
19,00, esclusi i festivi.
Per utilizzare la procedura di deposito telematico e' necessario
disporre di Acrobat Reader 9 o versione successiva e di uno dei
seguenti browser: Internet Explorer 10 o versione successiva, Firefox
e Chrome aggiornati alle ultime versioni. La procedura di deposito
non e' inizialmente supportata da dispositivi mobili quali tablet e
smartphone.
(1) http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_mult
iple.pdf
[img width=300 height=52]http://www.gazzettaufficiale.it/resources/img/logo.png[/img]