Data: 2015-01-30 16:00:14

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E LIBERALIZZAZIONE ORARI


Dopo le disposizioni sugli orari introdotte dal D.L. 201/2011 questo Comune , non ravvisandone la necessita' , non ha adottato ordinanze  in materia, limitandosi a prendere atto dell' intervenuta liberalizzazione.
Si manifesta pero' oggi il problema di stabilire con certezza se permangano in capo agli esercenti alcuni obblighi previgenti la riforma, tuttora presenti nella disciplina regionale di settore :
 
1) l' obbligo di esposizione dell' orario praticato (art. 74 della L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 29/2005)
2) il divieto di accesso oltre tale limite (art. 75 della medesima L.R)

Questo perche' le forze dell' ordine hanno sanzionato un esercente per avere consentito l'accesso al locale oltre l' orario  esposto al pubblico.

Gli scritti difensivi presentati dall' interessato si basano sostanzialmente nel rimarcare che l' intervenuta liberalizzazione degli orari consente oggi  di svolgere l' attivita' senza alcun vincolo di orario ; le nuove norme , pur non avendo abrogato le leggi nazionali o regionali , le avrebbero di fatto svuotate di contenuto.

In verita' , da una ricerca facilmente attuabile in rete, risulta che vi sono  tantissimi Comuni che, sulla base di ordinanze e di regolamenti emanati DOPO l'entrata in vigore del D.L 201/2011  , hanno mantenuto  gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 sopraindicati.

Noi pero', come gia' detto in premessa, non lo abbiamo fatto.

Chiamati a decidere sulle controdeduzioni dell' esercente, ci permettiamo di chiedere al forum un contributo di idee sulla questione.  Grazie 

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Data: 2015-01-30 23:29:20

Re:ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E LIBERALIZZAZIONE ORARI

La liberalizzazione agisce anche se il Comune e la Regione non dispongono di conseguenza. Tutto ciò che è in contrasto con le disposizioni statali che hai citato è da considerarsi tacitamente abrogato (così disponeva il DL). Quindi, le norme regionali e comunali in tema di commercio restano in vigore per quanto compatibilmente con i principi dettati dallo Stato in ordine alla tutela della concorrenza.

Molti hanno optato per non recepire la liberalizzazione limitandosi a divulgare il concetto che ho appena espresso.

Detto questo, ritengo che la disposizione che obbliga a notificare l'orario al pubblico sia una disposizione che non ostacoli l'esercizio dell'attività né che sia qualcosa di eccessivo o irragionevole (l'onere del privato è minimo in confronto dell'importanza che può rivestire). A parere mio, questa è in vigore e cogente.

Diverso è il discorso dell'accesso extra limite indicato. Se l'esercente rispetta comunque l'orario scelto e va anche oltre, non vedo ragioni per sanzionarlo dato che non è venuto meno alla ratio di rendere noto l'orario al pubblico (l'esercente è libero di continuare l'orario, l'avventore ha, in ogni caso, trovato aperto nelle ore che erano state indicate).
Se, al contrario, il vigile rilevasse che l'esercizio è chiuso nonostante l'orario esposto indichi il contrario, allora ci potrebbero essere gli estremi per applicare la sanzione in ordine al fatto che non è stato notificato l'orario di chiusura (in partica il cartello dell'orario è errato).

Questo il mio parere basato su criteri di ragionevolezza.

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Data: 2015-02-06 15:06:09

Re:ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E LIBERALIZZAZIONE ORARI

Innanzi tutto grazie molte per il tuo parere (fra l'altro espresso in tempi record) .
Allego anche una nota dalla ns. Regione, che mi sembra vada nella stessa direzione.
Il problema , ahime' ( o ahinoi ) , e' che siamo costretti ad agire sulla base di interpretazioni, per cui molti Comuni ritengono che lo sforamento degli orari sia sanzionabile , e gli stessi Carabinieri, il cui raggio d'azione comprende spesso Comuni diversi, ci chiedono come mai in certi Comuni i loro accertamenti vengono accolti ed in altri invece archiviati.             

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Data: 2015-02-26 11:59:20

Re:ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E LIBERALIZZAZIONE ORARI

c' e' ancora un aspetto da considerare : accogliere la tesi di "maggior favore" sostenuta dalla ns. Regione  rende di fatto incontrollabile un altro precetto (norma nazionale) che e' quello del  c.d. "sgombero locali" ex art. 186 regolamento TULPS , anch' esso sanzionabile.
Avete evidenza di quale sia l'orientamento sulla questione  ( anche a livello nazionale) delle  forze dell' ordine dopo il D.L 201/2011 ?
Ho provato a fare una ricerca in rete senza particolari risultati ma trovo strano che il problema non sia mai stato sollevato

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Data: 2015-03-01 08:31:52

Re:ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E LIBERALIZZAZIONE ORARI

Riporto la disposizione che citi ad uso di tutti:
[i]Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.[/i]

Tale disposizone ha senso se applicata in un regime giuridico in cui l'orario di apertura è autorizzato in modo preciso. Rammenta che è una disposizione nata in epoca fascista, quando i pubblici esercizi erano potenziali ritrovi di oppositori politici.

Oggi che l'orario è libero, sarebbe lapalissiano affermare che quendo il locale è chiuso l'esercente deve cessare la somministrazione. L'esercente potrebbe sempre affermare che, arrivato all'orario di chiusura, ha ritenuto di continuare determinando un allungamento del suddetto orario. Ha facoltà di farlo.

Se guardiamo tutti i pincipi di liberalizzaizone introdotti a cavallo fra 2011 e 2012 (DL138/11, DL 201/11, DL1/2012, DL 5/2012) ritengo che l'art. 186 del RD 635/40 sia una di quelle disposizioni da reputarsi non più applicabili.

Il discorso sarebbe poi da affrontare anche su discriminanti baste sulla differenza fra "polizia amministrativa" e "pubblica sicurezza" con relative competenze alla luce del d.lgs. n. 112/98, vedi art. 158 e seguenti.

riferimento id:24385

Data: 2016-12-24 05:59:36

Re:ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E LIBERALIZZAZIONE ORARI

[color=red][size=14pt][b]Orari esercizi somministrazione LIBERALIZZATI con alcuni vincoli Ris. 294246 [/b][/size][/color]

[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]

[i]- permane l’obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, ben visibile
- le disposizioni sulle liberalizzazioni degli orari non si applicano agli esercizi di cui all’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 287 del 1991
- permane l’obbligo, per gli esercenti, di rendere noti i turni al pubblico mediante l’esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Il sindaco, infatti, al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.[/i]

http://buff.ly/2hlHC67

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