La legge regionale degli estetisti ha dichiarato cessata di applicarsi la L. 1/1990 la quale all'art. 8 stabiliva i requisiti riconoscendo anche titoli presi da enti riconosciuti e autorizzati accreditati dalle regioni.
Praticamente sono imposti più stringenti percorsi formativi.
Chi ha conseguito un titolo valido ai sensi della L. 1/1990 può comunque esercitare l'attività?
Non è forse troppo restrittiva la norma regionale?
Non si viola il principio della concorrenza?
La norma regionale del 2004 dispone (con una frase di rito) che dalla data del suo vigore, in Toscana, non si applica più la legge 1/1990.
La giurisprudenza costituzionale di questi ultimi anni ha chiarito che i requisiti di accesso ad una professione sono gli stessi in tutto il territorio nazionale. Sulla scia del mutato quadro interpretativo rispetto ai primi anni seguenti alla riforma del titolo V della Costituzione (il discorso sarebbe lungo), un titolo valido in una regione deve essere valido anche nelle altre e un titolo già valido a livello statale lo sarà anche adesso in Toscana.
Tant’è vero che con l’ultima modifica della legge 28/04 e del reg. 47R/2007 la regione si è uniformata ai requisiti della legge 1/90.
Per il commercio è la stesa cosa. Lì però è più evidente, infatti i requisiti professionali sono quelli dell'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. Inutile doverli riscrivere tal quali nella legge regionale.