Egregi signiori e signore,
avrei una domanda da farle, spero che mi puó dare una risposta.
Allora, siamo tre ditte individuali dove ogniuna possiede delle licenza per noleggio con conducente.
Sicome noi vorremmo collaborare e avere un logo unico su tutte vetture, vorrei chiedere se sarebbe possibile o e abusivo?
Un´altra domanda ancora, dove mi servirebbe una informazione é quella, se io con la mia vettura NCC nel comune dove e stata rilasciata non ce la faccio piú a accontentare tutta la clientela, potrei riservare una altra vettura NCC anche da un´altro comune che a modo di dire mi aiuta ?
Distinti saluti
Klaus Gruber
La legge n. 21/92 prevede varie forme di esercizio dell’attività e lo fa in modo generico. Da questa genericità derivano differenti interpretazioni quindi consiglio di approfondire anche con il comune di riferimento.
In via di principio l’art. 7 delle legge prevede:
7. Figure giuridiche.
1[i]. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. [/i]
In genere, come succede per i “radio taxi” con logo comune e utenza telefonica comune, si tratta di consorzi o cooperative di servi. Altre volte l’associazione diventa più stretta e si può andare verso la cooperativi di produzione lavoro con proprietà collettiva delle auto (ma credo che non sia il tuo caso).
Resta inteso che una volta fatta la scelta si applicano i commi 2 e 3 riportati sopra.
Per gli atti da redigere puoi sentire un commercialista.
Per la seconda domanda che poni ti posso dire che la licenza è “territoriale”. Il cliente può sicuramente prenotare l’auto anche in altro comune e farsi venire a prendere ma se tale auto (autorizzata da altro comune) stabilmente si trasferisce nella tua sede allora potrebbe essere sanzionata. Anche su questo punto ci sono diverse interpretazioni ma diciamo che una licenza è rilascia per un’auto precisa e una rimessa (sede dove l’auto deve ritornare a fine corsa) precisa.