Cass. Sez. III n. 537 del 9 gennaio 2015 (Ud 10 dic 2014)
Pres. Squassoni Est. Orilia Ric. Toschi
[b]Urbanistica.Violazione obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo[/b]
La violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, già sanzionata sotto la vigenza dell'ormai abrogata L. n. 47 del 1985, è tuttora punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le diverse disposizioni. I destinatari dell'obbligo vanno individuati nel titolare del permesso di costruire, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori.
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