E' POSSIBILELEGITTIMO REVOCARE UN ATTO AMMINISTRATIVO (DETERMINAZIONE DIRIGENTE DI CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO) DOPO 8 ANNI DALL'EMMISSIONE DELL'ATTO, CONSIDERATO L'ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/90?
E SOPRATTUTTO PER EVITARE E DINIEGARE L'ATTO DI REVOCA E' POSSIBILE RICHIAMARE LA MANCANZA DI UN ARCO TEMPORALE RAGIONEVOLE (che in realtà sembrerebbe applicarsi solo all'art. 21 nonies)?
E' POSSIBILELEGITTIMO REVOCARE UN ATTO AMMINISTRATIVO (DETERMINAZIONE DIRIGENTE DI CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO) DOPO 8 ANNI DALL'EMMISSIONE DELL'ATTO, CONSIDERATO L'ART. 21 QUINQUIES DELLA L. 241/90?
E SOPRATTUTTO PER EVITARE E DINIEGARE L'ATTO DI REVOCA E' POSSIBILE RICHIAMARE LA MANCANZA DI UN ARCO TEMPORALE RAGIONEVOLE (che in realtà sembrerebbe applicarsi solo all'art. 21 nonies)?
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La questione è più complessa di quanto sembri.
A fronte di un orientamento giurisprudenziale che richiama il LEGITTIMO AFFIDAMENTO del privato rispetto a PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO (annullamento, revoca ecc....) come nelle recenti sentenze che ti riporto (ma ve ne sono centinaia!!!!)
Cons. Stato Sez. V, 16-01-2015, n. 67
Il potere di annullamento d’ufficio è un potere di portata generale che caratterizza tutta l’azione amministrativa, senza limitazione in ordine ai profili di imputazione soggettiva, salvi i limiti rappresentati dall’alterità dell’interesse pubblico alla rimozione rispetto a quello del mero ripristino della legalità, nonché dall’affidamento particolarmente qualificato ingeneratosi nel destinatario del provvedimento anche in ragione del tempo trascorso (Legge n. 241 del 1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. II, 28 febbraio 2014, n. 391).
Cons. Stato Sez. III, 12-11-2014, n. 5582
La c.d. "revoca" del silenzio-assenso serbato dalla P.A. sull'istanza del privato ben può esser motivata solo esponendo quelle considerazioni e valutazioni che, ove fossero state svolte al momento debito, avrebbero condotto al diniego. Al più, per il breve tempo intercorso tra i diversi eventi, si potrà riconoscere un certo aggravamento dell'onere di motivazione, limitatamente al profilo della comparazione degli interessi, ove mai sul silenzio-assenso si siano già formati affidamenti tutelabili (Legge n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna - Parma, n. 539/2006).
Cons. Stato Sez. VI, 01-10-2014, n. 4877
L'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo deve essere sorretto da autonome e attuali ragioni di pubblico interesse solo se incida su interessi che risultano consolidati, per il tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento annullato e per l' affidamento sulla sua legittimità ingenerato nei suoi destinatari, in quanto atto proveniente dalla Pubblica Amministrazione (L. n. 241/1990) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III-bis, n. 9985/2012).
[color=red]TROVIAMO ALTRO ORIENTAMENTO CHE RITIENE CHE NON CONTA IL PASSARE DEL TEMPO QUANDO SI TRATTA DI LESIONI AL TERRITORIO O ELARGIZIONI DI DENARO PUBBLICO COME IN QUESTA SENTENZA:
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Cons. Stato Sez. V, 27-08-2014, n. 4387
[b][color=blue]La motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale, che giustifichi la rimozione dell'atto illegittimo, si può considerare in re ipsa in alcuni casi in cui sia irrilevante il decorso del tempo, ad esempio quando l'atto illegittimo abbia leso il territorio (che subirebbe un perdurante vulnus nel caso di mancato esercizio del potere di autotutela), ovvero quando abbia disposto senza titolo un esborso con una concessione o una sovvenzione di denaro pubblico (L.n. 241/1990) (Conferma della sentenza del T.a.r. Abruzzo - L'Aquila, n. 20/2002).
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Questa sentenza è supportata anche da un orientamento giurisprudenziale COMUNITARIO:
[color=red]Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 18-12-2014, n. 599
[/color]L'articolo 53 ter, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di una base giuridica di diritto interno, detta disposizione fornisce un fondamento giuridico per una decisione delle autorità nazionali che modifica, a sfavore del beneficiario, l'importo di una sovvenzione accordata a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, nell'ambito della gestione concorrente tra la Commissione europea e gli Stati membri, e che ordina il recupero di una parte di detto importo nei confronti del beneficiario. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto del comportamento sia del beneficiario della sovvenzione che dell'amministrazione nazionale, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, così come interpretati nel diritto dell'Unione, siano stati rispettati con riferimento alla domanda di rimborso.
TUTTAVIA LA CASSAZIONE PRECISA:
Cass. civ. Sez. I, 04-04-2003, n. 5248 (rv. 561858)
In materia di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tanto l'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76), quanto l'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1983, n. 21 della Campania riconoscono la prevista sovvenzione anche nelle ipotesi in cui ricostruzione o riparazione di locali ed attrezzature o rinnovo di arredi siano stati effettuati anteriormente alla presentazione della relativa domanda, purché tali investimenti e spese, effettuati al fine della continuazione immediata dell'esercizio dell'impresa, siano connessi ai danni provocati dal terremoto e siano corredati da apposita perizia giurata; una volta che la P.A. abbia provveduto alla liquidazione e al pagamento del suddetto contributo, la posizione del privato assume la consistenza del diritto soggettivo in relazione alla conservazione della disponibilità della somma percepita, sicché il comportamento della Regione nell'esecuzione degli atti conseguenti non può essere esercitato "ad libitum", ma incontra il limite il cui rispetto è sindacabile dal giudice ordinario - derivante dall'osservanza del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica nei suoi rapporti con la P.A. (Nella specie, benché il privato avesse presentato, contestualmente alla ricezione della sovvenzione, la prescritta istanza di collaudo dei lavori e degli acquisti già effettuati, la Regione aveva proceduto all'esecuzione del collaudo dopo oltre nove anni, quando oramai lo stesso privato, beneficiario del contributo, aveva ceduto l'azienda ed il cessionario aveva apportato modificazioni alle opere e agli arredi oggetto della sovvenzione: modificazioni che, rilevate al momento del collaudo, ne avevano impedito l'esecuzione ed erano state poste a fondamento del provvedimento regionale di revoca del contributo).
QUINDI LA DECISIONE NON E' PER NIENTE SEMPLICE ED OCCORRE ANALIZZARE BENE IL RUOLO CHE HA AVUTO LA PA NELL'INGENERARE L'AFFIDAMENTO DEL PRIVATO.
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LEGGE 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990 )
Art. 21-quinquies
(Revoca del provvedimento)
1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso
di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento
dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario)), il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneita' del provvedimento revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha
l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.
Art. 21-nonies
(Annullamento d'ufficio).
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies ((, esclusi i casi di cui al medesimo
articolo 21-octies, comma 2,)) puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge. ((Rimangono ferme le responsabilita'
connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento
illegittimo)).
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole.
In realta il soggetto in questione, con l'atto che si intende revocare, è stato privato di un beneficio (finanziamento), infatti a distanza di 8 anni ci chiede di rivalutare il tutto e annullare l'atto ..Ciò che a me fa venire il dubbio è che sono passati troppi anni per revocare un atto del genere..
riferimento id:24365
In realta il soggetto in questione, con l'atto che si intende revocare, è stato privato di un beneficio (finanziamento), infatti a distanza di 8 anni ci chiede di rivalutare il tutto e annullare l'atto ..Ciò che a me fa venire il dubbio è che sono passati troppi anni per revocare un atto del genere..
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NO!!!
Direi che in questo caso NON vi sono i presupposti per intervenire.
In pratica si riattribuirebbe un beneficio economico negato a distanza di anni. Qui si pone anche il tema della PRESCRIZIONE. L'eventuale annullamento d'ufficio dell'atto infatti avrebbe effetto retroattivo ma il credito nato 8 anni fa sarebbe prescritto.
Direi che un atto del genere è MANNA per la procura regionale della Corte dei Conti!
sono anch'io dello stesso avviso..perche' anche in tal caso si puo parlare di prescrizione??? quali sono i riferimenti??
riferimento id:24365
sono anch'io dello stesso avviso..perche' anche in tal caso si puo parlare di prescrizione??? quali sono i riferimenti??
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Ti dicevo che il problema si complica. Se si ritene che i crediti erariali (e si ritiene questo un credito erariale) si prescrivano in 5 anni allora anche l'annullamento dl'ufficio determinerebbe la "rinascita" di un credito che, tuttavia, è prescritto.
Ma la questione oltre che complessa è davvero diabolica.
Meglio fermarsi su quanto detto in merito alla carenza dei presupposti per un procedimento di secondo grado.