Ho avuto un confronto con le associazioni di categoria a proposito di questo, seguitemi per favore cercherò di essere più chiaro possibile...
[b]La Legge quadro, L. 21/1992 è stata modificata dall' art. 29 comma 1 quater del D.L. 207/2008 (che riporto a seguire)[/b]
[i]"1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’ articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
b) dopo l’ articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l’osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all’ articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione»;
d) all’ articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercìto il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa. I comuni in cui non è esercìto il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un ‘foglio di servizio’ completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;
e) dopo l’ articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l’inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla seconda inosservanza
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 6 alla quarta inosservanza»"[/i]
[b]Queste modifiche sono state però "sospese nell'efficacia" dall' art. 7 bis del D.L. 5/2009 fino al 30/06/2009
Questa sospensione è stata poi prorogata, dall' art. 23 comma 2 D.L. 78/2009 fino al 31/12/2009
poi di nuovo prorogata, dall'art. 5 comma 3 D.L. 194/2009 fino al 31/12/2010
[/b]
[u]NON HO ALTRE NOTIZIE di ulteriori proroghe della sospensione dell'efficacia di queste norme... e voi?[/u]
Le associazioni di categoria con cui ho parlato [b]sostengono invece che vi sia un'ulteriore proroga[/b] la quale sarebbe stata disposta da art. 2 comma 3 D.L. 40/2010 il quale dice:
[i]"3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre [u]2014[/u], urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi."
[/i]
Questo articolo è stato poi modificato nel termine che ho sottolineato dall' art. 8 del D.L. 192/2014 il quale ha sostituito "31 dicembre 2014" con "31 dicembre 2015".
CONCLUSIONE:
DALLA LETTURA MI RISULTA CHE: LA LEGGE 21/1992 SIA IN VIGORE ED EFFICACE IN TUTTE LE SUE PARTI COMPRESE LE MODIFICHE APPORTATE DALL' ART. 29 COMMA 1-QUATER DEL D.L. 207/2008
MENTRE...
L'ART.2 COMMA 3 DEL D.L. 40/2010 (COSI' COME "PROROGATO" DALL'ART. 8 DEL D.L. 192/2014" NON PROROGA LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'ART. 29 COMMA 1-QUATER D.L.207/2008 (LA QUALE E' FINITA IL 31 MARZO 2010) MA DA' UNA SCADENZA PER RIDETERMINARE LA DISCIPLINA E EMANARE DEI DECRETI ATTUATIVI DI CRITERI PER DARE LE AUTORIZZAZIONI.
E' CORRETTO SECONDO VOI IL MIO RAGIONAMENTO? GRAZIE MILLE.
14° proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni normative in materia di NCC
[color=red]DL 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (GU n.302 del 31-12-2014)
[/color]Art. 8 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
Come ogni anno allego l'elenco aggiornato delle proroghe
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23813.0
Fino ad un certo punto veniva prorogato direttamente il termine per l'entrata in vigore della modifica, poi è stato previsto che la modifica fosse attuata tramite un futuro decreto. Il decreto non è mai stato adottato e il legislatore, ogni vola, proroga il temine per la sua adozione.
La cosa ha poratato molta confuzione, qua puoi leggere una relazione parlamentare sul valore della proroga dell'adozione della norma attuativa:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=21876.0