Ciao,
Una farmacia ha già a suo tempo comunicato, presso il comune in cui ha sede l'attività, l'apertura di un esercizio di vicinato alimentare e non, con aggiunta la tabella speciale farmaci. Con la stessa ha anche presentato naturalmente la comunicazione sanitaria per la vendita del settore alimentare (pappe e altri alimenti per l'infanzia).
Ora vorrebbe iniziare l'esercizio congiunto negli stessi locali, del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti parafarmaceutici (pappe, ottica, erboristeria, ortopedia, termometri ecc).
E' necessario ripresentare anche la comunicazione art.6 anche se i prodotti alimentari che saranno venduti all'ingrosso, saranno gli stessi di quelli venduti al dettaglio?
Ci sono attenzioni particolari per la vendita dei prodotti di ortopedia, ottica, erboristeria?
grazie
Se è un esercizio di vicinato può vendere ciò che vuole a nulla rileva che siano prodotti indicati nella vecchia tabella speciale delle farmacie. In sede di esercizio di vicinato è discriminante solo “alimentare” e “non alimentare”. Se l’esercente, come nel tuo caso, ha i requisiti professionali non ci sono problemi per la vendita al dettaglio di alimenti in qualsiasi forma (pappe, frutta, integratori, ecc.)
Riguardo alla vendita al dettaglio di occhiali, ortopedici ed erboristeria, se la vendita consiste in prodotti già confezionati o pronti allora non è necessario nessun requisito professionale.
Per gli occhiali vedi il DM 23/07/98: occhiali su misura solo l’ottico ma occhiali “confezionati” con l’indicazione della correzione può venderli chiunque. Lo stesso per l’ortopedia.
Per l’erboristeria, se vengono vendute preparazioni alimentari già confezionate da terzi allora è la stessa cosa, non occorre la laurea di erborista.
L’esercizio congiunto del commercio al dettaglio e all’ingrosso è sempre ammesso, fatte salve eventuali incompatibilità di carattere igienico sanitario da valutare solo in loco in modo specifico. Se ti riferisci (art. 6) alla notifica sanitaria, la risposta è che è meglio ripresentarla dato che la ASL potrebbe interpretare (credo a ragione) come modifica sostanziale all’attività (i flussi e lo stoccaggio saranno molti diversi).
Ciao,
solo due specifiche
1) la farmacia ha aperto un vicinato senza la parte alimentare (solo non alimentare) e attivando la tabella speciale farmacia (es. vicinato 100mq di vendita di cui 80mq di prodotti appartenenti alla tabella speciale).
Vende però anche pappe ed altri alimenti per l'infanzia e per celiaci e non ha presentato l'art. 6 reg. CE.
Ora che provediamo con l'apertura dell'ingrosso (con la dichiarazione di esercizio congiunto) conviene presentarlo e dire che sono svolte entrambe le attività..sia al dettaglio che all'ingrosso...giusto? Avrebbe sbagliato l'esercente a considerarlo compreso nella tabella speciale e non fare la comunicazione art. 6, vero?
2) ...perché lo stoccaggio tra i prodotti venduti all'ingrosso ed al dettaglio sarà molto diverso? solo per logistica e migliore organizzazione?
Grazie :)
Ripeto che non ha senso parlare di tabella speciale. Da quello che ho capito, un tizio che fa il farmacista in una farmacia del comune ha aperto, nel solito comune, una bottega al dettaglio dove vende vari prodotti.
Dato che vende anche alimenti deve presentare la notifica sanitaria. Il tizio è già sanzionabile ai sensi del d.lgs. n. 193/2007.
Le linee guida applicative dell'852/04 dicono che sono escluse dalla presentazione della notifica solo le farmacie in senso stretto.
grazie...il vicinato è attivo nella stessa sede della farmacia.
Come planimetria da allegare alla comunicazione art. 6 reg. CE 852/2004 basta indicare l'area di vendita e scrivere che sarà quella in cui sono esposti i prodotti che verranno venduti sia al dettaglio che all'ingrosso?
Grazie
ah, ok. Sì basta relazione in modo univoco chi fa che cosa, in che modo, dove e con quali attrezzature. Una planimetria e una semplice relazione decsrittiva sono più che sufficienti.
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