Data: 2015-01-27 15:36:09

Trattamento acque meteoriche su parcheggio

Buonasera a tutti. Dovrei progettare un piccolo parcheggio scoperto di mq 175 per 5-6
posti auto nel Comune di Firenze. Tale parcheggio sarà realizzato con masselli autobloccanti inerbiti
su letto di sabbia e sarà quindi di tipo drenante ma dovrò anche prevedere un
sistema di allontamento delle acque meteoriche in eccesso. Volevo sapere
cortesemente:
- se è necessario un trattamento delle acque di prima pioggia con successivo
invio alla pubblica fognatura (anche se così facendo la pavimentazione ovviamente perderà le caratteristiche di permeabilità);
- se anche per le acque di dilavamento in eccesso, che dovranno essere inviate
alla pubblica fognatura, è previsto un pre-trattamento.
Grazie

riferimento id:24311

Data: 2015-01-27 21:34:33

Re:Trattamento acque meteoriche su parcheggio

La normativa è complessa. Ai sensi della LR 20/06 e relativo DPGR n. 46R/2008, s[i]i considerano acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) le acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali[/i].

Ai sensi dell’art. 8, comma 8 della LR 20/06 8. [i]Le AMPP (di prima pioggia) sono assimilate ad AMDNC quando non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all' articolo 13 , ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, lettera e);
b) da altre superfici impermeabili, diverse da quelle di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgano le attività, individuate dal regolamento di cui all' articolo 13 , ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, lettera e).[/i]

Il  successivo art. 9 dispone:
[i]1. Lo scarico di AMDNC in pubblica fognatura mista e nella condotta bianca delle fognature separate è ammesso e non necessita di autorizzazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità della rete fognaria dal punto di vista idraulico con la portata immessa nella medesima;
b) caratteristiche tali da non compromettere l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione a servizio della fognatura ricevente;
c) comunicazione preventiva al gestore del servizio idrico integrato da effettuarsi solo per i nuovi stabilimenti.
2. È vietato lo scarico di AMDNC nella condotta nera delle fognature separate.
3. I comuni agevolano ed incentivano la realizzazione di impianti di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti non contaminate, anche con specifiche disposizioni dei propri strumenti regolamentari od urbanistici.[/i]

In sintesi trattandosi di AMDNC puoi convogliarle e recapitarle in pubblica fognatura o non convogliarle. Se la superficie è permeabile non si pone il problema del convogliamento. In nessun caso sono soggette al piano di gestione d cui all’art. 43 de regolamento.


Il regolamento prevede
[i]Art. 42 - Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale
1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere all’AIT di prescrivere  al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:
a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale.
2. L’AIT, nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell’effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell’ attività produttiva;
b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all’impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato.
[/i]

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