La mobilità non rientra nei limiti di spesa per il turn over
[color=red]Dopo l'entrata in vigore dell'art. 14, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, anche per gli Enti virtuosi, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, per converso, però, per l'Amministrazione cessionaria, non trattandosi di nuova assunzione non comporta alcuna diminuzione della disponibilità di spesa da destinare alle nuove assunzioni.[/color]
Corte dei conti-sezione controllo Lombardia, 19 dicembre 2014, n. 378
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