Data: 2015-01-27 10:40:33

Il legame fra esercizio storico e immobile giustifica il vincolo dal Comune

Il legame fra esercizio storico e immobile giustifica il vincolo dal Comune anche se i presupposti vengono meno

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Data: 2015-01-27 10:43:28

Re:Il legame fra esercizio storico e immobile giustifica il vincolo dal Comune

[color=red]Tar Toscana, sezione II, sentenza 19.01.2015, n. 105[/color]

N. 00105/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2008 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg. Massimo Sabatini e Delia Sabatini, rappresentati e difesi dagli avv. Calogero Narese, Piero Narese, Cristina Marsili Libelli, con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Firenze, Via dell'Oriuolo 20;
contro
Comune di Firenze in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Sansoni ed elettivamente domiciliato in Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza Signoria, presso la Direzione Avvocatura;
nei confronti di
Ristorante Sabatini S.r.l. e Societa' Fondiaria - SAI S.p.A., non costituite in giudizio
per l'annullamento
A) con l'atto introduttivo del giudizio:
- della delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 71 del 24.7.2008 recante il «Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione nel territorio del Comune di Firenze», pubblicata il 29.8.2008, limitatamente alle parti con cui sottopone l’immobile sito in Firenze, Via Panzani 41/43-R a vincolo di destinazione d’uso funzionale di somministrazione con previsione che tale vincolo permanga anche in caso di cessazione – a qualsiasi titolo – dell’attività di somministrazione e che, in tal caso, la nuova impresa di somministrazione potrà insediarsi nell’immobile solo nel rispetto di tutti i requisiti di cui al Titolo II del Piano della Funzione di somministrazione, quindi, salvo se altro, per l’annullamento dell’allegato C) sub. 3, n. 10 e – con riferimento alla loro riferibilità all’immobile di proprietà dei ricorrenti – per l’annullamento dell’allegato C, dell’art. 4, comma 1; dell’allegato C), art. 7; dell’allegato C), art. 28, commi 2 e 3; dell’allegato C), Titolo IV;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
B) con i motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2014:
- della delibera del Consiglio comunale di Firenze n. 10 del 26.3.2012 recante "Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" limitatamente alle parti in cui sottopone a vincolo l' immobile sito in Firenze, via Panzani 41/43-R di proprietà dei ricorrenti;
- di ogni atto presupposto e conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1) Agiscono in giudizio i sigg. Massimo Sabatini e Delia Sabatini, proprietari, ciascuno al 50% pro quota indivisa, dell'immobile sito in Firenze, via Panzani 41/43-R, dove ha sede il "Ristorante Sabatini", la cui proprietà fa capo alla società Ristorante Sabatini s.r.l., a cui gli odierni ricorrenti sono estranei.
Con il ricorso originario e con i motivi aggiunti successivamente depositati i sigg. Sabatini hanno impugnato il "Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione" del Comune di Firenze, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 24/7/2008, poi sostituito dal nuovo testo approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 26/3/2012. In entrambe le versioni del Piano il "Ristorante Sabatini" è incluso nell'allegato recante l'elenco degli "esercizi storici della somministrazione" (in numero di 28), oggetto di specifica tutela. In sostanza, i ricorrenti lamentano che tale tutela si traduca in vincoli gravanti esclusivamente sulla proprietà degli immobili che ospitano gli esercizi in questione, fino a determinare un sostanziale svuotamento del diritto di proprietà. Di qui la formulazione di una pluralità di censure di violazione di legge ed eccesso di potere e la prospettazione, in via subordinata, di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 bis della L.R. n. 28/2005, se ritenuto presupposto normativo vincolante dei provvedimenti impugnati.
2) Per resistere alle domande avversarie si è costituito in giudizio il Comune di Firenze che ha formulato eccezioni di rito e ha controdedotto nel merito.
3) Le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell'udienza del 20 novembre 2014, in cui la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.1) Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato all'Amministrazione resistente il 13/11/2008, è stato impugnato il "Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione" del Comune di Firenze, approvato dal C.C. con deliberazione n. 71 del 24/7/2008.
Con deliberazione n. 10 del 26/3/2012 il Consiglio comunale di Firenze ha approvato un nuovo Piano, che è stato depositato qui in giudizio il 17/4/2014 e che i ricorrenti hanno impugnato con i motivi aggiunti notificati all’Amministrazione il 13/6/2014.
Tenuto anche conto delle eccezioni formulate in proposito dalla difesa comunale, le prime questioni da affrontare riguardano: a) la necessità o meno per i ricorrenti di impugnare (con motivi aggiunti) il nuovo "Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione", approvato dal C.C. di Firenze con deliberazione n. 10 del 26/3/2012; b) in caso affermativo, la tempestività o meno dei motivi aggiunti notificati e depositati nel giugno 2014.
1.2) Alla questione di cui al punto precedente sub a) va data risposta positiva. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Piano approvato nel 2012 non costituisce atto meramente confermativo del Piano precedente (il che renderebbe non necessaria l'impugnazione dell'atto successivo, destinato comunque ad essere travolto in caso di annullamento dell'atto originario). In realtà il nuovo Piano sostituisce integralmente quello approvato nel 2008 ed è frutto di una complessiva rivalutazione della materia oggetto dell'atto in questione e della sua disciplina, che tra l'altro risulta solo in parte riproduttiva di quella precedente. Ne consegue la necessità di impugnare il provvedimento del 2012, ove si intenda far valere l'illegittimità di specifiche disposizioni ritenute lesive.
1.3) Nel caso in esame tale impugnazione è intervenuta a oltre due anni di distanza dall'approvazione dell'atto; in relazione a ciò la difesa comunale ha eccepito la tardività dei motivi aggiunti rispetto alla pubblicazione della deliberazione consiliare n. 10/2012.
Premesso che dal sito web del Comune di Firenze risulta che l’atto in questione è stato pubblicato il 4/4/2012, la questione va risolta facendo riferimento al principio giurisprudenziale secondo cui "il termine decadenziale per l'impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella della piena conoscenza con riferimento ai soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio" (così, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2014 n. 1863). Tale principio vale anche nel caso di atti di pianificazione (ad esempio in materia urbanistica) in relazione a disposizioni puntuali che riguardino situazioni e destinatari ben individuati o individuabili, dunque direttamente e immediatamente lesi da tali disposizioni. Ciò è quanto si verifica nella fattispecie qui considerata, posto che i destinatari delle specifiche disposizioni dettate a tutela degli "esercizi storici della somministrazione" contro cui i ricorrenti hanno agito in giudizio sono agevolmente identificabili nei proprietari delle unità immobiliari che ospitano gli esercizi predetti, tenuto anche conto del loro numero limitato (28) e non modificato nel tempo (il che facilitava l'opera di identificazione, ai fini della notifica individuale dell'atto in questione). Dunque i ricorrenti (che oltretutto avevano già impugnato la deliberazione precedente) avevano titolo a che fosse loro notificata la deliberazione consiliare n. 10/2012; non essendo ciò avvenuto, è dalla data di effettiva conoscenza della stessa che va fatto decorre il termine per impugnare l'atto; e rispetto al deposito in giudizio dello stesso il 17/4/2014 i motivi aggiunti risultano tempestivamente notificati.
2) La tempestiva impugnazione del Piano approvato nel 2012 rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'originaria impugnazione proposta con l'atto introduttivo del giudizio contro il Piano approvato nel 2008. Ciò in quanto l'eventuale annullamento delle disposizioni del nuovo Piano non farebbe "rivivere" quelle del piano precedente, ormai definitivamente superate, ma imporrebbe semmai al Comune di riesaminare la materia e di assumere nuove determinazioni alla luce delle indicazioni fornite nella sentenza. D'altra parte, non risulta neppure ravvisabile un interesse risarcitorio, tenuto conto che tra i ricorrenti e la proprietà del "Ristorante Sabatini" è in corso un rapporto contrattuale di locazione dell'immobile che ospita l'esercizio in questione della durata di 6 anni, con decorrenza dal 16/5/2009 e scadenza il 15/5/2015.
3) La trattazione del merito va dunque limitata ai motivi aggiunti depositati il 17/6/2014, in relazione ai quali va innanzitutto esaminata la prima censura, con cui è stata dedotta la violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990, perché il Comune di Firenze non ha fatto precedere l'approvazione del Piano del 2012 (almeno nella parte che riguarda specificamente gli esercizi storici) dalla comunicazione ai soggetti interessati dell’avvio del relativo procedimento.
Nel valutare la censura occorre verificare se la violazione denunciata abbia inciso negativamente, in modo apprezzabile, sul corretto svolgimento del procedimento, determinando un significativo deficit istruttorio e impedendo ai ricorrenti, in concreto, di fornire il proprio apporto critico. Così non è stato, tenuto conto che i sigg. Sabatini avevano già proposto contro il precedente Piano l'articolato ricorso che ha dato origine al presente giudizio e che i motivi aggiunti sono sostanzialmente riproduttivi delle censure originariamente formulate; si può dunque concludere che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha privato l'Amministrazione di un apporto istruttorio che avrebbe potuto modificare, in termini sostanziali, l'esito del procedimento; e ciò porta a ritenere infondata la censura in esame.
4.1) Prima di procedere all'esame delle altre censure è opportuno chiarire, da un lato, quali sono le disposizioni del Piano del 2012 oggetto di specifica impugnazione; e, dall'altro, nell'esercizio di quali poteri il Comune di Firenze ha introdotto nella disciplina di settore le norme in questione.
I motivi del ricorso investono gli artt. 25 e 5 del Piano.
L’art. 25 (inserito nel Titolo III "Esercizi storici della somministrazione") ha ad oggetto: "Mutamento di destinazione d'uso" e così dispone: "Le unità immobiliari che ospitano gli esercizi storici della somministrazione di cui all’articolo precedente non possono mutare la destinazione d’uso funzionale di somministrazione acquisita con l’approvazione del Piano se non previa delibera del Consiglio Comunale che ne accerti le mutate condizioni ambientali che hanno determinato tale vincolo. Solo la rimozione del vincolo fa riacquisire la possibilità di destinare tali locali ad una attività commerciale diversa dalla funzione di somministrazione ovvero ad altra funzione".
L’art. 5 (inserito nel Titolo I "La funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande") ha ad oggetto: "Insediamenti ed ampliamenti di esercizi di somministrazione" e subordina lo svolgimento dell'attività di somministrazione al possesso dei requisiti di cui al Titolo II in materia (tra l'altro) di parcheggi, spazi, sicurezza, accessibilità, servizi igienici ecc.
I ricorrenti lamentano innanzitutto l'illegittimità del vincolo imposto dall’art. 25; a cui si aggiunge la gravosità degli oneri economici conseguenti, in caso di cessazione o cessione dell'attività esercitata (e oggetto di tutela) e di insediamento di un nuovo gestore, alla necessità che il locale sia "messo a norma" in conformità con i requisiti a cui fa riferimento l’art. 5.
4.2) Come già evidenziato, agli "esercizi storici della somministrazione" è dedicato il Titolo III del Piano; tali esercizi sono quelli (28) inseriti nell'apposito elenco allegato al Piano stesso; quanto alla loro tutela, così dispone l’art. 24 comma 1: "Agli esercizi di somministrazione presenti nell’elenco degli esercizi di particolare interesse storico allegato al PRG vigente, è riconosciuto un valore tale da qualificare l’immagine della città. Tali esercizi sono sottoposti, ai sensi dell’art. 42 bis del Codice del Commercio, a un regime particolare di tutela per preservare la presenza di tale funzione in particolari contesti urbani di cui sono ormai storicamente elemento di identità e riconoscibilità, caratterizzando una piazza, una strada, un’area di particolare interesse ambientale e paesaggistico".
Il Comune di Firenze ha dunque introdotto il vincolo di cui all’art. 25 esercitando i poteri previsti dal citato art. 42-bis della L.R. n. 28/2005 e, in particolare, quelli di cui al comma 3, che così dispone: "Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della L.R. n. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio".
La norma regionale consente dunque al Comune di vincolare gli immobili a "una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione" "sulla base di criteri oggettivi…" e "anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio". Nel caso specifico il Comune di Firenze ha esercitato il potere in questione in relazione a 28 esercizi di somministrazione rilevandone il "particolare interesse storico" e "un valore tale da qualificare l'immagine della città"; di qui la sottoposizione "a un regime particolare di tutela per preservare la presenza di tale funzione in particolari contesti urbani di cui sono ormai storicamente elemento di identità e riconoscibilità, caratterizzando una piazza, una strada, un’area di particolare interesse ambientale e paesaggistico". In altre parole: la tutela è apprestata in favore degli esercizi di somministrazione così individuati e grava sugli immobili che ospitano tali esercizi storici attraverso l'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso finalizzato a stabilizzare e garantire la permanenza di quel dato esercizio in quel dato immobile. E ciò appare conforme alla previsione di cui al citato art. 42-bis comma 3 della L.R. n. 28/2005.
5) Si può ora passare ad esaminare le ulteriori censure formulate nei motivi aggiunti; la seconda riguarda il difetto di istruttoria e l'erronea valutazione dei presupposti di fatto da cui sarebbe affetto il Piano impugnato.
I ricorrenti sostengono che le disposizioni (Titolo III) che specificamente riguardano gli esercizi storici impongono un vincolo su beni che non hanno nulla di storico e dunque non sono in grado di raggiungere l'obiettivo che dichiarano di prefiggersi. In particolare, nulla è rimasto dell’originario "Ristorante Sabatini", aperto nel 1930 e radicalmente ristrutturato negli anni ‘60, così come sono stati totalmente modificati nel tempo la disposizione e l'utilizzo degli ambienti interni.
In realtà gli stessi ricorrenti ammettono che di storico sono rimasti le componenti immateriali costituite dal nome (l'insegna) e dalla fama del ristorante in questione, che è "storico" proprio in quanto fa parte del ristretto numero di esercizi fiorentini di ristorazione la cui notorietà è consolidata e diffusa, affonda le radici nella prima metà del secolo scorso e si inserisce dunque, come elemento qualificante, nella tradizione dell'attività cittadina di somministrazione.
In questo quadro la scelta di assicurare particolare tutela all'esercizio in questione poggia su solide basi e non è affetta dai vizi denunciati con il motivo in esame.
6) Con il terzo dei motivi aggiunti si censura lo sviamento di potere, la contraddittorietà, l'irragionevolezza, l'ingiustizia manifesta, il difetto di istruttoria, l'erronea valutazione dei presupposti di fatto, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché la violazione del principio di proporzionalità.
Si sostiene che il vincolo imposto è del tutto inidoneo a raggiungere gli obiettivi perseguiti perché incide sull'immobile e non sull'esercizio ritenuto storico. In particolare, si evidenzia che il Comune non ha differenziato i casi in cui gli esercizi di somministrazione sono ubicati in locali della medesima proprietà da quelli in cui la proprietà dell'immobile è diversa dalla proprietà del ristorante (ed è questa la fattispecie oggetto del presente giudizio). In questa seconda ipotesi l'attività di somministrazione resta libera (anche di trasferirsi o, addirittura, di cessare), mentre il vincolo grava unicamente sulla proprietà dell'immobile, del tutto soggetto alle scelte altrui e perfino vincolato al mantenimento della destinazione d'uso pur in caso di trasferimento o cessazione dell'esercizio storico. Ciò concreta, tra l'altro, la violazione degli indirizzi enunciati dalla III Commissione consiliare del Comune di Firenze nella relazione del 7/3/2005 avente ad oggetto "Esercizi storici: componente essenziale della città, tra tutela e promozione", in cui sono previsti l'iscrizione volontaria degli esercenti in un apposito albo degli esercizi storici della città di Firenze, forme di incentivazione volte alla promozione e valorizzazione degli edifici in questione (anche in favore della proprietà degli immobili), limiti temporali ai vincoli.
Le tesi dei ricorrenti non sono condivisibili.
Si è già detto al precedente punto 4.2) che la disciplina di cui all’art. 25 del Piano è espressione del potere attribuito ai Comuni dall’art. 42-bis comma 3 della L.R. n. 28/2005: potere che, nel caso specifico, risulta esercitato sulla base di idonei presupposti (si veda il riferimento al "particolare interesse storico" degli esercizi in questione, a cui è riconosciuto "un valore tale da qualificare l'immagine della città", che giustifica la scelta di sottoporli "a un regime particolare di tutela…"). E’ la norma regionale che prevede di realizzare tale tutela attraverso un regime vincolistico a carico degli immobili che ospitano tali esercizi; e ciò è quanto ha fatto il Comune di Firenze, senza che sia possibile differenziare le situazioni a seconda che la proprietà dell'esercizio e dell'immobile sia unica o distinta. In sostanza, nel rapporto tra esercizio storico e immobile il secondo è servente rispetto al primo, che è l'oggetto diretto della tutela. Una scelta di tal genere risulta conforme alla legge regionale, idonea a raggiungere l'obiettivo di tutela prefissato (assicurando stabilità alla permanenza dell'esercizio storico nella sua storica sede) e neppure irragionevolmente penalizzante per la proprietà dell'immobile, tenuto conto che per l'esercizio in questione l'ubicazione nella sua storica sede costituisce un valore aggiunto particolarmente rilevante, in quanto componente essenziale della sua "storicità": valore aggiunto che comporta una corrispondente remunerazione per la proprietà immobiliare.
Il legame tra esercizio storico e immobile non è però necessariamente eterno, essendo soggetto alle vicende della vita e del mercato. Non si può escludere che l'esercizio in questione cessi la sua attività o si trasferisca altrove. In questo caso il legame con l'immobile viene meno e, con esso, viene meno la ragione del vincolo imposto su quest'ultimo. In altre parole: se il vincolo di cui si discute è stato imposto sull'immobile a tutela di quel determinato esercizio storico, la circostanza che quell'esercizio non sia più ospitato in quell'immobile fa venir meno la giustificazione del vincolo. L'ipotesi è presa in considerazione dall’art. 25, che non esclude il mutamento della destinazione d'uso funzionale, ma lo subordina ad una deliberazione del Consiglio comunale, che "accerti le mutate condizioni ambientali" che hanno determinato l'imposizione del vincolo; ciò non è illogico, se si considera che l'inserimento dell'esercizio in questione nel ristretto novero dei 28 "esercizi storici della somministrazione" di Firenze è stato, a sua volta, disposto con deliberazione consiliare (n. 10/2012); è peraltro evidente che il Consiglio comunale non potrà non tener conto, quale elemento determinante per le sue future scelte, della modificazione sostanziale della situazione di fatto che aveva legittimato l'imposizione del vincolo. E ciò vale anche nell'ipotesi, suggestivamente prospettata dai ricorrenti, che il "Ristorante Sabatini" si trasformi in un fast-food o in un ristorante cinese; si tratta di un'ipotesi in realtà decisamente improbabile, ma - ove si verificasse - anche in questo caso i proprietari dell'immobile che ospita l'esercizio potranno chiedere al Comune di adottare un'apposita deliberazione che riconosca la cessazione della natura "storica" dell'esercizio in questione, con tutte le relative conseguenze per quanto riguarda l'applicazione della disciplina di cui al Titolo III del Piano qui impugnato.
7) I motivi aggiunti sub IV) e sub V) possono essere trattati congiuntamente, configurando violazioni dell’art. 42 della Costituzione sotto diversi profili.
Si tratta di censure infondate perché muovono dall'erroneo presupposto che la disciplina oggetto di causa imponga un vincolo permanente sull'immobile di cui si discute, destinato ad essere mantenuto anche in caso di cessazione o trasferimento dell'esercizio storico attualmente ivi ospitato; ciò imporrebbe di "mettere a norma" l'edificio, per consentire l'ingresso di un nuovo gestore, in conformità con quanto disposto dall’art. 5 del Piano, con oneri economici insostenibili per la proprietà; e comporterebbe una sostanziale espropriazione in danno di quest'ultima, senza indennizzo.
Lo scenario descritto dai ricorrenti non è realistico. Si è già detto al punto precedente che la cessazione, il trasferimento, la radicale trasformazione dell'esercizio storico sotto l'insegna "Ristorante Sabatini" comporterebbe il venir meno del presupposto di fatto che ha giustificato l'imposizione del vincolo e che ciò imporrebbe all'Amministrazione comunale di rivalutare la situazione (come se si fosse in presenza di una "zona bianca"), anche nella prospettiva di un possibile mutamento della destinazione d'uso funzionale. Se così è, risulta smentita la natura permanente ed espropriativa del vincolo stesso; mentre l'applicazione dell’art. 5 del Piano non concreta comunque alcuna discriminazione o ingiustizia in danno dei ricorrenti, posto che la norma in questione si applica in via generale a tutti gli esercizi di somministrazione (e non certo solo agli esercizi storici).
8) Resta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis della L.R. n. 28/2005, prospettata in via subordinata, con riferimento agli artt. 42, 3 e 97 Cost.
Premesso che la questione è solo accennata nell'ultima parte dei motivi aggiunti, la stessa risulta manifestamente infondata alla luce delle considerazioni precedentemente formulate, che evidenziano come il vincolo imposto sulla proprietà dei ricorrenti risulti giustificato, non eccessivamente penalizzante né discriminatorio, suscettibile di essere rimosso al venir meno dei presupposti che hanno giustificato la sua imposizione.
9) In relazione a quanto sopra il giudizio va definito dichiarando improcedibile il ricorso originario e respingendo i motivi aggiunti successivamente proposti.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso originariamente proposto e respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio del 20 novembre e del 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere
Carlo Testori, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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