Agriturismo – L.R. 18/98 (art. 3 e 8 comma 3) – Verifica requisiti attività.
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura (LAORE) nell’esercizio del suo ruolo tecnico consultivo e propedeutico al rilascio di autorizzazione in materia di agriturismo, rilascia parere negativo all’avvio dell’esercizio di un’attività agrituristica in quanto “non sussistono i requisiti oggettivi per avviare l’attività connessa di agriturismo”(art. 8 comma 3 L.R.18/98).
In seguito a ciò, lo sportello SUAP (consociato), al quale è demandato oltre l’acquisizione documentale anche il controllo formale sugli atti acquisiti, comunica, agli Enti Terzi e all’imprenditore, un avvio di procedimento volto all’emanazione di provvedimento inibitorio per la pratica in oggetto (L.R.3/2008, art. 1, c. 28).
L’ufficio scrivente (ufficio AAPP – Comune), al quale compete il controllo di merito (verifica delle dichiarazioni e autocertificazioni) sull’avvio dell’ attività , accerta, tramite visura camerale, che fra tutte le attività elencate nel registro non figurano quelle relative all’attività di imprenditore agricolo, facendo ipotizzare che lo stesso imprenditore, pur in possesso di un fascicolo aziendale agricolo con iscrizione al CUAA, non sia iscritto al registro delle imprese Agricole .
E’ giusto che a seguito di questi elementi, l’Ufficio AA.PP. del Comune, emetta un provvedimento inibitorio all’avvio dell’attività per mancanza dei requisiti indispensabili(non iscrizione al registro delle imprese agricole e parere negativo da parte di Ente preposto al controllo), facendo a meno della comunicazione di avvio di procedimento, in quanto precedentemente comunicato all’imprenditore, dallo sportello SUAP consociato?
E’ corretto ipotizzare la non iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio, in qualità di imprenditore agricolo solo perché non risultano riportate nell’elenco delle attività iscritte, quelle relativa all’attività agricola pur avendo acquisito, nel caso in specie, un fascicolo aziendale agricolo con relativa iscrizione al CUAA a nome dell’interessato, oppure le due iscrizioni viaggiano su piani separati e a prescindere l’uno dell’altro?
Come si consiglia di procedere?
Non capisco perchè il SUAP abbia provveduto a trasmettere l'avvio del procedimento... Anche questa fase sarebbe spettata all'ufficio comunale competente.
Ad ogni modo, l'emanazione di un provvedimento inibitorio deve sempre essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (salvo casi di urgenza e pericolo per interessi sensibili, ma non mi pare questo il caso). La comunicazione inviata dal SUAP può essere ritenuta valida solo se riportava correttamente i dati del responsabile del procedimento, l'invito a trasmettere osservazioni e simili.
Non fonderei l'atto interdittivo sulla mancata indicazione dell'attività agricola sulla visura camerale (ben può essere che la ditta svolge l'attività ma non l'ha comunicato al Registro Imprese), è più che sufficiente il parere negativo di LAORE.