Data: 2015-01-26 10:44:35

Ricettività nido d'infanzia privato

  Buon giorno, nel nostro Comune è presente un nido d'infanzia privato, autorizzato e accreditato con ricettività fino ad un massimo di 50 bambini. Ora la titolare dell'autorizzazione vorrebbe ampliare i locali dell'attività e conseguentemente anche il numero dei bambini frequentanti. Ho visto che, in base al comma 1 dell'art. 25 "Ricettività e dimensionamente" del DPGR 30-7-3013 N. 41/ Regolamento del T.U in materia di educazione, istruzione, etc,  la ricettività massimo del nido d'infanzia è fissata in sessanta posti. In base al comma 3 del medesimo art. 25 però è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento.
  Considerando che il nido in questione possegga i requisiti per la ricettività massima, ovvero n. 60 bambini, parrebbe che invece gli iscritti possano raggiungere il numero di 72.
  Dovendo rilasciare l'autorizzazione il Comune farà perciò riferimento ad una ricettività di 60, consentendo però l'iscrizione di 72. In questo caso la titolare dell'attività potrebbe trovarsi anche 72 bambini presenti contestualmente e frequentanti oppure dovrebbe comunque attenersi alla presenza e frequenza massima contestuale di 60, pur avendone 72 iscritti?

Grazie della risposta

Caterina

riferimento id:24279

Data: 2015-01-26 15:43:19

Re:Ricettività nido d'infanzia privato

Faccio una sintesi ad uso di tutti.

I nidi sono strutturati in unità funzionali per ciascun gruppo o sezione di bambini fra un minimo di 7 e un massimo di 25 bambini. Le unità funzionali sono comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo ed
il riposo da poter utilizzare anche in modo multifunzionale e per la cura e la pulizia personale, nonché per il bagno ed il cambio dei bambini (quelli già autorizzati prima del DPGR 41R/2013 possono essere esentati dal disporre del bagno e della zona di cambio dei bambini per ogni unità funzionale). Le ricettività minima e massima complessive del nido d’infanzia sono fissate rispettivamente in 7 e 60 posti.

Fra le altre cose, la norma prevede che:
[i]- in considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
- qualora l’articolazione e la divisione degli spazi dell’edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini i[u]l comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l’estensione[/u][/i]

Fermo restando il contingente massimo di 60 bambini (che rappresenta un dato certo sul quale fare i calcoli), la ratio della normativa è quella di consentire, specificandolo sull’autorizzazione dopo aver verificato i mq aggiuntivi, che il nido abbia, se può garantire gli standard per tutti per tutti, la possibilità di iscrivere fino a un + 20 % di bambini. Nel caso di capienza massima il tot in più può arrivare fino a 12 bambini.
Il gestore, nel caso che gli iscritti (72 nel nostro esempio) siano tutti presenti contemporaneamente deve comunque poter garantire gli standard previsti per ogni bambino.

Dello stesso tenore la disposizione dell’art. 27  che prevede che il rapporto numerico tra educatori e bambini sia riferito a non meno dell’80 per cento dei bambini complessivamente iscritti al nido d’infanzia.
Come da direttive regionali, [i]per un nido con capienza determinata sulla base dei m2 nella misura di 50 bambini, con ricettività estesa del 20% a 60 bambini, nel caso in cui gli iscritti complessivi siano pari a 60 il calcolo del numero degli educatori dovrà essere effettuato sul numero di 48 bambini: 60 – 12 (20% di 60) = 48[/i]


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