Data: 2015-01-23 12:00:39

Requisiti locali affittacamere

Il regolamento regionale 18/2001 all’art. 39, comma 1 prevede che “[i]I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali[/i]”.

Il nostro regolamento edilizio per gli alloggi residenziali prevede che “[i]Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura, una camera da letto di almeno 14 mq. ed un servizio igienico, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari stabiliti dal presente regolamento e dal D.M. 5 luglio 1975. I locali costituenti tale dotazioneminima dell’alloggio dovranno essere direttamente comunicanti tra di loro (anche con scale interne esclusive) ma non con scale condominiali o percorsi esterni[/i]”.

Alla luce di quanto sopra, è possibile esercitare attività di affittacamere professionale in un appartamento in cui non è presente la cucina?

riferimento id:24254

Data: 2015-01-23 14:44:43

Re:Requisiti locali affittacamere

La CUCINA serve perchè il tuo regolamento rinvia al DM 1975 che prevede l'obbligo della cucina (anche piccola, ma c'ha da esserci)

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[color=red][b]Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
(G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)[/b][/color]

Art. 1

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

riferimento id:24254

Data: 2015-01-29 09:37:51

Re:Requisiti locali affittacamere

Riporto altra risposta dataci allo stesso quesito, forse a qualche altro Comune che avesse un regolamento edilizio diverso dal nostro potrà servire  :)
"[i]L'esercizio dell'attività di affittacamere professionale non richiede che l'appartamento sia dotato di cucina.
Infatti l'art. 39 del Regolamento 23 aprile 2001, n. 18 della Regione Toscana stabilisce unicamente l'obbligo che gli appartamenti utilizzati siano dotati di un servizio igienico sanitario, e che siano assicurati alcuni servizi minimi compresi nel prezzo.
Il riferimento al possesso dei requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione riguarda i parametri di cubatura e di superficie minima[/i]".
:D

riferimento id:24254

Data: 2015-01-29 18:03:21

Re:Requisiti locali affittacamere

A parere mio, dato che non devi fornire cucina funzionante agli ospiti è sufficnete che l'appartamento abbia i metri quadri "potenziali" per una sua realizzazione. Sarebbe un onere ingiustificato obbligare un imprenditore (affittacamere professionale) a spendere soldi per comprare i fornelli ecc. che poi nessuno userebbe.
Se i mq totali per persona (14mq x i primi 4 + 10 x altri) e se c'è un soggiorno di almeno 14 mq eventualmente con i mq aggiunti per una potenziale cucina anche in "alcova" (vedi se il reg. edilizio lo prevede), allora direi che la situazione è ok.

Pensa al caso inverso. Ho un appartamento con tutti i requisiti e decido di farne un'affittacamere. Conseguentemente decido di togliere i fornelli, frigo, ecc dall'angolo cottura così da rendere più abitabile e arioso la zona soggiorno ad uso dei clienti. Farei una cosa illegittima?

Sul punto, però, occorre una presa di posizione da parte del comune così da rendere la faccenda sufficientemente oggettiva.

riferimento id:24254

Data: 2015-02-02 22:45:27

Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia

Buongiorno.
Avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti circa la normativa sui Contratti di Locazione Turistica nella Regione Puglia.

Sono proprietario di una civile abitazione sita nel Comune di Lecce (Regione Puglia), presso la quale ho la residenza e vorrei affittarla (tutta o parte di essa) mediante un normale Contratto di Locazione Turistica.
Premetto che non ho partita iva, quindi l'attività verra gestita in forma non imprenditoriale, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione di mezzi /persone nè somministrazione.

Pertanto, Le chiedo se potrei stipulare dei contratti di locazione turistica SENZA presentare la SCIA tramite Suap? Oppure dovrei rispettare la normativa dell'Affittacamere o Appartamenti per vacanze o unità abitativa ammobiliata ad uso tirustico e presentare regolare SCIA?

La ringrazio anticipatamente

Cordiali Saluti

Mario

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