Data: 2011-10-18 18:12:13

Casinò, sale vlt, sindaci e questori

Casinò, sale vlt, sindaci e questori. Di Marilisa Bombi


(Jamma) L’apertura delle sale giochi, sia quelle di competenza del Comune che quelle di competenza del Questore, presuppongono problematiche estremamente diverse ai due livelli centrale e locale. Se, infatti, a livello centrale lo Stato cerca di incrementare le proprie risorse, dall’altro, qualcuno inizia ad interrogarsi sulle conseguenze del fenomeno del gioco con vincita in denaro il cui quadro di riferimento normativo, disegnato dal legislatore settant’anni fa, è oggi probabilmente inadeguato a regolamentare la nuova realtà.

Conseguenze da considerare
C’è chi li vuole e chi, invece, non ne vuole proprio sapere. Ciò che è certo è che la diffusione delle VLT ha fatto crescere le entrate delle Stato, al di là di ogni prevedibile ottimisticaaspettativa. Nel periodo gennaio - giugno 2011 (fonte AAMS) le entrate tributarie complessive relative ai giochi sono cresciute del 20,1%. Hanno contribuito alla significativa crescita delle entrate relative ai giochi in particolare i proventi del Lotto per 3.361 milioni di euro (+958 milioni di euro, pari a +39,9%) e quelli degli apparecchi e congegni di gioco per 1.947 milioni di euro (+230 milioni di euro, pari a +13,4%). Nel periodo gennaio - agosto (fonte AAMS) sono stati raccolti dal comparto del gioco 48.312 milioni di euro. Ma c’è chi, da Nord a Sud, inizia a guardare preoccupato al fenomeno di massa che sta impoverendo le tasche degli italiani per ingrossare quelle dello Stato. Insomma, qualcuno sta iniziando a chiedersi: ma i conti tornano? Perché a fronte delle entrate tributarie, aumenta il costo sociale (e sanitario) causato dalle patologie da dipendenza. L’unico, forse, a non essersene ancora accorto è il Ministero della salute che non ha ancora imposto, come è avvenuto per i tabacchi, l’obbligo di allertare i consumatori circa il fatto che il gioco con vincita in denaro crea dipendenza.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività
A prescindere dall’incredibile mastodontica farraginosità della disciplina gestita da AAMS sulla quale si sorvola, visti anche i numerosi approfondimenti su questa specifica questione, sta di fatto che le disposizioni cardine sulle quali si basa ancora oggi l’apertura di una sala giochi o di una sala scommesse, sono rispettivamente gli articoli 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero il testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Più specificatamente, l’autorizzazione prevista dall’articolo 86 è di competenza del comune, mentre quella prevista dall’articolo 88 è di competenza del Questore. Per l’installazione delle VLT, ovunque esse siano installate, peraltro, serve la specifica autorizzazione prescritta dall’articolo 88 T.U.L.P.S. [in tal senso la circolare del Ministero dell’interno del 23 giugno 2010 disponibile a questo indirizzo - (http://www.jamma.it/news.php?extend.25061)].

I presupposti soggettivi e quelli oggettivi
I requisiti soggettivi ed i presupposti oggettivi per l’ottenimento sia dell’autorizzazione prevista dall’articolo 86 che quella prevista dall’articolo 88 sono i medesimi. I requisiti soggettivi sono quelli individuati dagli articoli 11 e 92 del medesimo testo unico. I presupposti oggettivi, invece, sono indicati all’articolo 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., il quale dispone che “La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.”
Relativamente ai requisiti morali personali c’è da aggiungere, peraltro, che oggi chi opera nella filiera del gioco con vincita in denaro, deve dimostrare di possedere anche i requisiti prescritti dal decreto 9 settembre 2011 pubblicato in G.U. del 6 ottobre scorso che ha abrogato un precedente decreto emanato nei mesi scorsi.
Per quanto concerne invece i presupposti oggettivi, la questione è più complessa, perché con riferimento alle “ragioni di igiene” è necessario sistematizzare la disciplina che nel tempo ha disciplinato la fattispecie e che, all’epoca, era l’articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, oggi trasfuso all’interno dell’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001. In sostanza non può essere rilasciata l’autorizzazione all’apertura della sala giochi o della sala scommesse se l’immobile non è agibile per quella specifica destinazione d’uso.

La discrezionalità amministrativa
A prescindere dalla complessa problematica connessa alla discrezionalità amministrativa che non rientra nella finalità di queste brevi note, il giudice amministrativo si è più volte occupato. Si cita, una per tutte, la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 21/2011 con la quale si è affermato che non può essere negato il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una sala giochi soltanto perché la Polizia Locale si è espressa negativamente con riferimento alla viabilità. Ciò in quanto il dirigente delle attività produttive deve considerare e ponderare tutti gli interessi contrapposti [in tal senso il contributo di PL.COM (si veda il n. 4 del 28 gennaio 2011)].
Peraltro, non vanno trascurate le iniziative attuate a livello nazionale. Genova come Padova. Dal Questore una lezione su come frenare l'apertura delle sale VLT. Così titolava, nei giorni scorsi, una delle notizie poste nella home page del sito specializzato nel gioco Jamma. Più nel dettaglio, la nota rilevava che “il Questore di Genova Massimo Maria Mazza ha sospeso la procedura amministrativa per il rilascio della licenza articolo 88 del T.U.L.P.S. concessa per l'apertura di una sala VLT nel capoluogo ligure. Polizia e A.S.L. hanno verificato a che punto fossero i lavori di ristrutturazione dei locali e, visto che i lavori sono fermi, la licenza è stata sospesa in attesa di accertamenti amministrativi relativi all'idoneità. Una decisione che, a dire il vero, molti ritengono sia stato influenzata dalla polemica scattata alcuni giorni fa proprio in merito alla apertura di queste sale.
La direzione Commercio e sviluppo economico del Comune sta preparando una bozza per rivedere il regolamento comunale e fissare maglie più strette per l'idoneità. Ma è Padova che potrebbe "passare" a Genova l'asso per vincere questa partita dopo che per mesi è stato sostenuto che non si può fare nulla per mettere un freno alla proliferazione dei mini-casinò: l'ex Questore della città veneta Luigi Savina, ora a Cagliari, con un provvedimento ha respinto per due anni, dal 2010, le richieste di rilascio di concessioni e autorizzazioni. È una decisione che era stata condivisa in sede di comitato di ordine e sicurezza pubblica, a cui avevano preso parte oltre alle forze di polizia anche il sindaco e il presidente della Provincia. Era emerso che avevano una ricaduta negativa in alcune zone più degradate della città e in quelle in cui era più sentita la percezione di insicurezza. Il Comune di Padova - ha spiegato l'assessore alla polizia municipale Marco Carrai - aveva approvato un regolamento che vietava l'apertura di sale vicino a chiese e scuole, riuscendo in qualche modo a trovare un punto di equilibrio. Ma con le aperture dei mini-casinò sono cambiate le regole e ha perso i poteri perché le nuove sale d'azzardo sono sottoposte alle autorizzazioni del Questore.”

Le prescrizioni urbanistiche
Il Comune nell'esercizio della propria competenza in tema di gestione del territorio, e quindi con lo strumento della disciplina dei cambi di destinazione d’uso, può individuare quali destinazioni d'uso non sono ammesse in particolari zone urbanistiche del territorio, quali quelle residenziali. Il Consiglio di Stato, con decisione dell'8 giugno 2010 n. 3589, ha ritenute legittime le prescrizioni poste dal Comune di Desenzano del Garda di ritenere inammissibili nella zona omogenea "B" le discoteche, sale giochi e sale Bingo. La ragione specifica della loro incompatibilità con la residenza è individuata nel forte richiamo e concentrazione d’utenza per attività che si svolgono prevalentemente negli orari notturni in zone non idonee e non attrezzate per tali funzioni extra residenziali. La sentenza integrale è disponibile nel sito istituzionale a questo indirizzo (http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2003/200308802/Provvedimenti/
201003589_11.XML).
Ma questo è soltanto l’uovo di Colombo.


http://www.jamma.it/news.php?extend.29620.2

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