Ciaio Simone.
Il titolare di un'autorizzazione per pubblico spettacolo (trattenimenti danzanti), potrebbe fare anche spettacoli osè (spogliarelli,ecc.).
Se la risposta è negativa, che tipo di autorizzazione dovrebbe richiedere?
Buona giornata.
Ciaio Simone.
Il titolare di un'autorizzazione per pubblico spettacolo (trattenimenti danzanti), potrebbe fare anche spettacoli osè (spogliarelli,ecc.).
Se la risposta è negativa, che tipo di autorizzazione dovrebbe richiedere?
Buona giornata.
[/quote]
Il problema NON TI SI PONE.
Con la "licenza" di pubblico spettacolo si possono fare tutti gli spettacoli NON VIETATI dalla legge (in particolare quella penale) che però non devi valutare preventivamente.
Ovviamente il titolare qualora svolga spettacoli CONTRA LEGEM, oltre alla specifica sanzione, potrà incorrere nella REVOCA della licenza per abuso del titolare
Art. 10 - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Lo spogliarello è ammesso? DIPENDE.
Vedi questi approfondimenti:
http://www.sulpm.net/sulpm/aggiornamenti_professionali/lapdance04dic.htm
http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=159
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/riccione-anni-50-censura-arte-mettila-parte-carabinieri-72424.htm
http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=1033
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1706
http://it.wikipedia.org/wiki/Atti_osceni
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Con la circolare numero 8 del 28 aprile 2008 L'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico) informa che, con decorrenza 1° aprile 2008, la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali non procederà più al rilascio del nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale, in quanto non più richiesto per abrogazione del Decreto del Capo del Governo del 14 febbraio 1938, numero 153.
In considerazione di ciò gli ispettori del lavoro saranno esentati dal richiedere detto documento durante gli accessi ispettivi per le attività teatrali.
La cessazione del suddetto procedimento è da ricondurre all’emanazione dei Decreti della Presidenza della Repubblica numero 173/2004 e numero 233/2007 (quest’ultimo entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008) recanti i regolamenti di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali che, tra l'altro, non hanno ricompreso, tra le attribuzioni della Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo, in maniera espressa né la normativa in oggetto, né il relativo procedimento autorizzatorio.
Ciò, di fatto, ha comportato il superamento e l’abrogazione della normativa corporativa di cui al Decreto del Capo del Governo numero 153/1938. Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2008 non sarà più rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il nulla osta di agibilità per l’esercizio dell’attività teatrale e, precisamente:
il nulla osta di agibilità per esercizio attività teatrale e/o musicale per compagnia dilettantistica a tempo indeterminato;
il nulla osta di agibilità per esercizio di attività compagnie teatrali e/o musicali professionistiche a tempo determinato;
il nulla osta di agibilità per attività di numeri isolati di arte varia..