Salve,
chiedo conferma, come risulta da una costante giurisprudenza amministrativa, che il contributo previsto dal terzo comma dell'art.189 LR 65/2014 (ex art.125, 3°c. LR 1/2005), debba essere calcolato (nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione d'uso) come differenza tra quanto previsto per la categoria originaria e il contributo corrispondente alla nuova destinazione urbanistica, con riferimento al momento della intervenuta variazione. In pratica si tratterebbe di un "supplemento" di contributo urbanistico, ottenuto conguagliando quanto precedentemente versato (CDS 4326 2013).
Esistono anche linee di indirizzo regionali relative a detti calcoli? Avrei individuato la circolare allegata alla DGR 767 del 11.07.2000,che però, non risultando presente sul BURT (non è visualizzabile), non ho potuto consultare e non so quindi se trattava anche l'argomento specifico.
In caso di variazione di destinazione da artigianale a commercio all'ingrosso effettuata [b]in assenza di opere[/b], [u]avvenuta entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori[/u] ,le previsioni di cui all'art.191 comma 7: [b]"Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia"[/b], sono applicabili anche alle variazioni di destinazione urbanistica di cui al 3° comma dell'art.189 LR 65/2014?
Grazie per la risposta