Data: 2015-01-23 07:46:07

SALA GIOCHI - ordinanza di chiusura SINE DIE è illegittima

SALA GIOCHI - ordinanza di chiusura SINE DIE è illegittima

[color=red]L'Ente locale può sospendere l'attività del gestore per un massimo di trenta giorni da graduare in ordine alla gravità della violazione contestata. La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. II Ter del 21 gennaio 2015.[/color]

Il Giudice amministrativo, con la sentenza in esame, ha ritenuto fondato il ricorso proposto contro il provvedimento con cui e' stata disposta l'interdizione dell'attività di sala giochi, posto che l’atto impugnato non reca esaustive ragioni per l’adozione della misura contestata, se non il mero richiamo al presupposto (in fatto) dell’avvenuta sanzione per il possesso degli apparecchi senza autorizzazione o licenza ed alla norma di cui all’art. 110 TULPS.
[color=red] Tuttavia, questa disposizione, rileva il giudice, consente solo all’Ente locale la sospensione dell’attività del gestore per un massimo di trenta giorni (da graduare dunque in ordine alla gravità della violazione contestata), ma non di inibirne l’attività “sine die” come di fatto accade quando si commisura la chiusura all’avvenuto pagamento della sanzione comminata.[/color]

Invero, essendo quest’ultima contestata, la riapertura dell’esercizio dipenderebbe da un termine incerto nel tempo e si finirebbe con il perseguire una funzione latamente coattiva al fine di ottenere indirettamente il pagamento della sanzione.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/gennaio/1422311388361.html

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[color=red]TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II TER – sentenza 21 gennaio 2015 n. 1065[/color]

N. 01065/2015 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4968 del 2014, proposto da:

Società “Btm 2010” Sas in persona del suo legale rappresentante Mannucci Valerio, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Tronci, Angela Gemma, con domicilio eletto presso Angela Gemma in Roma, Via Sabotino, 22;

contro

Comune di Marino, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Faramondi, con domicilio eletto presso Mario Faramondi in Roma, Via Pompeo Trogo, 21;

per l’annullamento

del provvedimento prot. 1804 del 14.01.14 con cui e’ stata disposta l’interdizione dell’attività di sala giochi nei locali siti in piazza Europa n. 19 Marino.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, la ricorrente, che espone di essere titolare di autorizzazione all’attività di sala giochi che svolge nei locali dell’esercizio commerciale sito in Marino, Piazze Europa n. 19, impugna il provvedimento avente gli estremi in epigrafe con il quale il Comune di Marino ha disposto l’interdizione di tale attività “fino ad avvenuto adempimento di quanto disposto dalla Guardia di Finanza per la sanzione amministrativa pecuniaria comminata, … salvo ulteriore provvedimento sospensivo disposto dalla Questura di Roma per l’esercizio non autorizzato di scommesse in violazione dell’art. 88 del TULPS”.

[color=red]Riferisce che tale provvedimento scaturisce nel presupposto del verbale formato dal Nucleo Mobile della Guardia di Finanza – Gruppo di Frascati in data 28 agosto 2013, con il quale è stata constatata la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis), T.U.L.P.S., per avere la ricorrente installato, e consentito di utilizzare, n. 2 apparecchi da intrattenimento senza essere munito di autorizzazione ai sensi del precedente art. 88.[/color]

Censura l’atto impugnato per (I) violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione per mancata indicazione della prescrizione giustificativa dell’adozione del provvedimento di sospensione, (II) violazione e falsa applicazione dell’art. 110 TULPS ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in quanto tale disposizione consentirebbe all’ente locale la sospensione dell’attività per un massimo di trenta giorni, ma non la sua inibizione fino ad avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di sanzioni, peraltro contestate in separata sede, (III) e, nel merito, la non necessareità della licenza per l’installazione e l’utilizzazione degli apparecchi per l’intrattenimento quali quelli in uso.

Si è costituito il Comune di Marino che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza cautelare nr. 2183/2014 del 15 maggio 2014, è stata disposta la fissazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, del c.p.a.

Parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni con memoria depositata nei termini di rito rispetto alla data dell’udienza.

Alla pubblica udienza del 26 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato quanto al primo e secondo motivo, posto che l’atto impugnato non reca esaustive ragioni per l’adozione della misura contestata, se non il mero richiamo al presupposto (in fatto) dell’avvenuta sanzione per il possesso degli apparecchi senza autorizzazione o licenza ed alla norma di cui all’art. 110 TULPS.

[color=red]Tuttavia, questa disposizione, come puntualmente dedotto al secondo motivo di gravame, consente solo all’Ente locale la sospensione dell’attività del gestore per un massimo di trenta giorni (da graduare dunque in ordine alla gravità della violazione contestata), ma non di inibirne l’attività “sine die” come di fatto accade quando si commisura la chiusura all’avvenuto pagamento della sanzione comminata.[/color]

Invero, essendo quest’ultima contestata, la riapertura dell’esercizio dipenderebbe da un termine incerto nel tempo e si finirebbe con il perseguire una funzione latamente coattiva al fine di ottenere indirettamente il pagamento della sanzione.

Inammissibile è invece il terzo motivo di gravame, poiché la necessità o meno dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS per l’uso delle apparecchiature di intrattenimento è relativa al merito della controversia che dipende dall’Autorità di P.S. e dal provvedimento sanzionatorio, che è stato impugnato e contestato in altra sede, con conseguente estraneità della questione all’odierno thema decidendum.

[color=red]Va dunque precisato che la fondatezza del motivo di gravame comporta l’annullamento dell’atto impugnato in quanto non assegna un termine esplicito, compreso nel massimo di legge, per la sospensione, ma non autorizza di per sé il ricorrente a riprendere l’utilizzo delle due apparecchiature per cui è pendente la controversia, posto che l’accertamento delle condizioni e del presupposto di tale esercizio dipende dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e non dal Comune.[/color]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 21/01/2015

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