Data: 2015-01-22 13:53:55

Titoli preferenza bando ncc autovetture

Nel nostro Regolamento Comunale NCC autovetture (approvato nel 2008 a livello circondariale e quindi uguale pere tutti e cinque i comuni della Val di Cornia), tra i criteri di valutazione e titoli di preferenza in cui sono indicarti i punteggi assegnati ai vari titoli posseduti dal richiedente, c’è “[i]residenza nel Comune di San Vincenzo o in altro comune della Val di Cornia da almeno 3 anni punti 6[/i]”.
E’ tuttora applicabile questo criterio o cozza con qualche normativa nazionale e/o europea??? (con il d. lgs. 59/2010 no perché non si applica alle attività di noleggio)

riferimento id:24221

Data: 2015-01-22 18:10:29

Re:Titoli preferenza bando ncc autovetture


Nel nostro Regolamento Comunale NCC autovetture (approvato nel 2008 a livello circondariale e quindi uguale pere tutti e cinque i comuni della Val di Cornia), tra i criteri di valutazione e titoli di preferenza in cui sono indicarti i punteggi assegnati ai vari titoli posseduti dal richiedente, c’è “[i]residenza nel Comune di San Vincenzo o in altro comune della Val di Cornia da almeno 3 anni punti 6[/i]”.
E’ tuttora applicabile questo criterio o cozza con qualche normativa nazionale e/o europea??? (con il d. lgs. 59/2010 no perché non si applica alle attività di noleggio)
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Io mi sono già espresso in senso IPER-NEGATIVO:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11029.0

Vedi anche qui sotto:

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La previsione impugnata contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge della Regione Molise 13 novembre 2012, n. 25, si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini italiani residenti in altre Regioni e viola altresì il principio di parità di trattamento. Questa in sintesi la motivazione che ha condotto la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione. In particolare legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) - definiti gli autoservizi pubblici non di linea come «quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta» (art. 1, comma 1) -, stabilisce che «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: «a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale» (art. 1, comma 2). Cio' specificato, l'art. 6 della medesima legge prevede, in particolare, che «Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea» (comma 1); che «Il ruolo e' istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo» (comma 4); e che «L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente» (comma 5). In espressa attuazione di tali disposizioni statali, la Regione Molise ha appunto emanato la legge reg. n. 25 del 2012, con la quale - istituito «il "ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (art. 4, comma 1); e ribadito che «L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attivita' di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della legge n. 21/1992» (art. 4, comma 5) - individua e regolamenta i requisiti per detta iscrizione (art. 6). E, proprio in riferimento ad essi, la norma censurata prevede che «I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: [...] b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale». Tale misura protezionistica alla luce della giurisprudenza costituzionale incide sulla liberta' di stabilimento, così' vulnerando l'evocato parametro costituzionale, che impone l'esercizio della potesta' legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i quali - trattandosi di servizi nel settore trasporti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, essendo quindi soggetti alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, alinea e lettera d) della medesima direttiva - e' espressamente previsto il divieto di subordinare «l'accesso ad una attivita' di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa', sull'ubicazione della sede legale, in particolare: [...] b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, lettera b, della citata direttiva n. 2006/123/CE). Conclude, quindi la Corte rilevando come risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti gia' da tempo localizzati nel territorio regionale, con cio' violando anche il principio di parita' di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di liberta' di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). La conformazione della quale e', altresi', delineata nel punto 65 del Considerando della menzionata direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui - poiche' «la liberta' di stabilimento e' basata, in particolare, sul principio della parita' di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato» - «L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell'attivita'».

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/2013 in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 20.11.2013

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Data: 2015-05-18 06:53:46

Re:Titoli preferenza bando ncc autovetture

Ncc: rischia l'abuso d'ufficio il sindaco che rilascia troppe autorizzazioni

Cassazione sentenza 20153/2015

http://buff.ly/1EdHpAZ

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