Presso il suap del mio Comune in provincia di RC è pervenuta una SCIA/Autorizzazione per l'inizio attività distribuzione carburanti che si trova all'interno del porto turistico-peschereccio.
Il compendio portuale è attualmente gestito da una società mista titolare di concessione demaniale denominata Porto delle Grazie srl e così composta: ItaliaNavigando SpA 51%, Comune di.................. 20%, socio privato A 24%, socio privato B 5%. Sin dalla sua costruzione all'interno del compendio portuale si trova un bunker carburante con annessa una piccola area sulla quale insiste un locale di ricovero per i servizi di carburante (27mq), nonchè lo spazio aperto per ospitare l'attrezzatura per il pump-out. Inoltre n. 3 colonnine per l'erogazione dei carburanti poste sul molo.
Naturalmente il rifornimento può avvenire solo per le imbarcazioni.
Uno dei soci (il socio privato A) è un imprenditore titolare di un distributore di carburante stradale. Ad esso con concessione demaniale è stato concesso il bunker carburante con la piccola area annessa ed il locale di ricovero e le colonnine di erogazione del carburante. Per l'impianto è stato già rilsciato, dal dipartimento Vigili del Fuoco, in data 26.08.2014 (ai sensi dell'art. 4 DPR 151/2011) il certificato prevenzione incendi per l'attività di distributori fissi di carburanti per autotrazione.
La ditta (socio privato A) ha presentato al SUAP SCIA/Autorizzazione allegando il modello DUAP, la concessione demaniale e il certificato prevenzione incendi.
L'impianto deve essere sottoposto ad ulteriori collaudi (ai sensi dell'articolo 48 Regolamento Codice Navigazione) prima del rilascio dell'autorizzazione?
Esiste un modello di autorizzazione per questi casi?
Ringrazio sin da ora chi risponderà. E' il primo caso del genere che affronto ed ho paura di sbagliare.
Come chiarito dal ministero (nota del 28/11/2001), l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, è subordinata al rilascio di un’autorizzazione comunale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Inoltre, trattandosi di attività che si svolgono all’interno di aree portuali, per installare nuovi impianti è necessario anche l’ottenimento di una concessione demaniale.
La disciplina di riferimento per il rilascio di tale concessione è contenuta nel R.D. 30 marzo 1942, n.
327 (“Codice della navigazione”) e nel relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328,
mentre l’applicazione delle disposizioni rilevanti spetta alle autorità portuali (ove esistenti) ovvero alle
autorità marittime, ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84 recante disposizioni sul riordino della legislazione
in materia portuale. Ai fini di un effettivo e proficuo sviluppo della concorrenza tra le imprese attive nella
medesima area portuale, l’articolo 18 della L. n. 84/1994 stabilisce, al comma 7, che in ciascun porto
l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può, salvo casi specifici, essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, né svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.
L’esercizio della concessione, peraltro, è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo,
spettante all’autorità marittima, la quale deve vigilare sull’osservanza delle disposizioni e condizioni cui
risulta sottoposta la concessione. Ai sensi dell’articolo 47 del Codice della navigazione, inoltre, è prevista una dettagliata disciplina dei casi di decadenza dalla concessione.
Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45bis del Codice della navigazione e 1,
comma 6, del D. Lgs. n. 32/1998, il titolare della concessione può anche affidare ad altri soggetti la gestione
degli impianti di distribuzione di carburante localizzati in un porto, previa autorizzazione dell'autorità
competente, si rileva che frequentemente uno stesso soggetto, come in alcuni casi oggetto delle denunce
ricevute, pur avendo ottenuto una sola concessione all’interno di un porto, gestisce effettivamente più punti di distribuzione.
Aggiungo che con l'entrata in vigore del DPR 160/2010 (normativa SUAP – vedi art. 10) è la procedura di collaudo nella forma tradizionale dovrebbe essere soppressa (quella svolta con commissione). La nuova normativa prevede che il collaudo lo faccia direttamente il professionista dell'impresa (e questo vale anche per il collaudo quindicennale).
Detto questo, è probabile che le amministrazioni coinvolte non accettino questa procedura.
In sintesi, a valle delle questioni inerenti le concessioni e la disponibilità dei luoghi e dando per assodato il titolo edilizio, puoi fare un’autorizzazione unica contenente la prevenzione incendi. Spesso i distributori a cielo aperto possono entrare nel campo di applicazione dell’autorizzazione agli scarichi per acque reflue dilavanti contaminate (sul punto puoi approfondire con un tecnico o se convochi la commissione).