Data: 2011-10-18 15:51:25

vendite liquidazione

Ci viene comunicata, ai sensi della L.R. 6/2010 art. 114, l'inizio di una vendita di liquidazione per cessione d'azienda.
L'interessato si riserva di produrre, entro il termine del periodo di durata della vendita, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. Fin qui tutto ok, perchè è una facoltà concessa dalla Legge.
Mi domando, tuttavia, cosa dovremmo fare nel caso in cui l'esercente, invece di depositare l'atto di cessione d'azienda, comunichi, una volta cessata la liquidazione, che le trattative per il trasferimento dell'attività non siano andate a buon fine e che è sua intenzione continuare l'esercizio del commercio al dettaglio con la propria ditta.

La domanda non è casuale - il titolare dell'attività, che ha diversi negozi nella ns. provincia, ha già agito in questo modo con la collega di un Comune limitrofo.

Grazie

riferimento id:2422

Data: 2011-10-18 15:59:58

Re:vendite liquidazione


Ci viene comunicata, ai sensi della L.R. 6/2010 art. 114, l'inizio di una vendita di liquidazione per cessione d'azienda.
L'interessato si riserva di produrre, entro il termine del periodo di durata della vendita, l'atto registrato che attesti l'avvenuto trasferimento. Fin qui tutto ok, perchè è una facoltà concessa dalla Legge.
Mi domando, tuttavia, cosa dovremmo fare nel caso in cui l'esercente, invece di depositare l'atto di cessione d'azienda, comunichi, una volta cessata la liquidazione, che le trattative per il trasferimento dell'attività non siano andate a buon fine e che è sua intenzione continuare l'esercizio del commercio al dettaglio con la propria ditta.

La domanda non è casuale - il titolare dell'attività, che ha diversi negozi nella ns. provincia, ha già agito in questo modo con la collega di un Comune limitrofo.

Grazie
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Nessun problema. Lui potrà continuare ad esercitare senza chiudere e gli applicherete le SANZIONI PECUNIARIE per la violazione delle norme sulle vendite straordinarie.
In pratica con il doppio del minimo della sanzione se la cava (1000 euro).
MI RACCOMANDO, fateglielo il verbale!!!

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Legge regionale 2 febbraio 2010 - n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
Art. 118
(Sanzioni per le violazioni della disciplina delle vendite straordinarie)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.[/color]

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