Data: 2015-01-22 11:37:34

Vendita prodotti artigianali in altri locali

Dr. Chiarelli buongiorno.
Le volevo chiedere un suo gentile parere riguardo alla situazione che Le vado a prospettare.
Tizio che è titolare di un forno di panificazione con sede in località X ha avviato una nuova attività in località Y distante circa 10 Km.
Detta attività è stata aperta in un fondo a destinazione d’uso artigianale, è composto da un laboratorio, da un locale di vendita e dal servizio igienico ed ha riservato mq. 4, sul totale di 37, a superficie di vendita destinata a commerciale nel rispetto delle vigenti disposizioni.
La mia richiesta è di sapere se l’interessato possa vendere il pane, schiacce, pizze, ecc. da lui prodotti nel locale X, nel locale ubicato in località Y. pur avendo presentato SCIA per apertura esercizio di vicinato settore alimentare.
Secondo quanto indicato dalla legge quadro sull’artigianato, nonché da una lettura del parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 205476 del 12.12.2013, non credo che possa effettuare la vendita di detti prodotti in un locale che non sia quello di produzione o attiguo.
Non solo, ma qui è una prassi oramai consolidata e credo anche da altri parti, i tre titolari dei forni di panificazione, la mattina presto, caricano il pane ed altro nei loro mezzi, dentro a ceste, sacchi, e vanno a venderlo nel territorio comunale, negozi, famiglie che abitano nei poderi e/o in altre piccole borgate e frazioni; sinceramente non abbiamo mai chiesto chiarimenti, né preso provvedimenti di alcun genere, ma…………….?

Ringraziandola anticipatamente per una sua risposta, porgo i più cordiali saluti.

riferimento id:24217

Data: 2015-01-22 16:53:41

Re:Vendita prodotti artigianali in altri locali

La situazione descritta è pienamente legittima.
La normativa (e la circolare citata descrive proprio questo) prevede che il produttore industriale o artigianale possa vendere i propri prodotti senza entrare nel campo di applicazione della normativa sul commercio al dettaglio. Le condizioni, però sono due: la merce deve essere prodotta dall’azienda e la vendita deve avvenire nei locali di produzione o tutt’al più attigui.

Rammenta che per commercio si intende l’attività di chi compra un prodotto realizzato da altri e lo rivende al consumatore.

Se viene meno una di queste condizioni il produttore può comunque effettuare la vendita al dettaglio ma potrà farlo con le procedure commerciali. Quindi, anche se un artigiano vende merce propria ma lo fa in un locale distante dal luogo di produzione allora, per quel locale vi è la necessità dell’abilitazione commerciale (es. esercizio di vinato). Una volta fatta la SCIA per esercizio di vicinato la situazione è ok.

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