Data: 2015-01-22 07:03:33

SOGGETTI AGGREGATORI - DPCM 11 e 145 novembre 2014

SOGGETTI AGGREGATORI - DPCM 11 e 145 novembre 2014

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[color=red]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti  aggregatori,  ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli  oneri
informativi. (15A00329)
(GU n.15 del 20-1-2015)[/color]

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 114 della Costituzione, che prevede che la  Repubblica
e' costituita dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane,
dalle regioni e dallo Stato e che i comuni, le  province,  le  citta'
metropolitane e le regioni sono enti  autonomi  con  propri  statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali», che  prevede  forme  associative  tra  enti
locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi;
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,  in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che  le  stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
  Visto l'art. 33-ter del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che istituisce l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti  operante
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
  Visto l'art. 33, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24  aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale individua i soggetti aggregatori tra i possibili modelli  di
acquisizione di beni, servizi e lavori  di  cui  devono  avvalersi  i
comuni non capoluogo di provincia secondo i termini  di  applicazione
indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  Visti  gli  articoli  37  e  38  della  Direttiva  24/2014/UE  del
Parlamento europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi  alle
attivita' di centralizzazione delle committenze e  alle  centrali  di
committenza, nonche' agli appalti congiunti e occasionali;
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»,  che  stabilisce  che  le  citta'  metropolitane  sono  enti
territoriali di area vasta e che, dal  1°  gennaio  2015,  le  citta'
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 44 lettera c), della  citata
legge n. 56 del 2014, che prevede che le  citta'  metropolitane  sono
dotate  di  funzioni  loro  proprie  tra  cui  la  possibilita'  di
esercitare, di intesa  con  i  comuni  interessati,  le  funzioni  di
predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;
  Visto, altresi', l'art. 1, comma  51  e  seguenti,  della  medesima
legge n. 56 del 2014 che, in attesa della riforma del titolo V  della
Costituzione  e  delle  relative  norme  di  attuazione,  disciplina
l'organizzazione e le funzioni delle province;
  Visto, altresi', il comma 88 dell'art. 1, della citata legge n.  56
del 2014, per il quale la provincia  puo',  d'intesa  con  i  comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di  gara,  di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio  e  di
organizzazione di concorsi e procedure selettive;
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti,
operante presso l'Autorita' di vigilanza sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di  cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per  ciascuna
regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1,  comma  455,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto l'art. 9, comma 2, primo periodo del citato decreto-legge  n.
66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui
al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n.  66  del
2014, che svolgono attivita' di  centrale  di  committenza  ai  sensi
dell'art.  33  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
richiedono all'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
lavori, servizi e  forniture  l'iscrizione  all'elenco  dei  soggetti
aggregatori;
  Visto, altresi', il secondo periodo del medesimo art. 9,  comma  2,
del citato decreto-legge n. 66  del  2014,  che  stabilisce  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per  l'iscrizione  al
predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di
stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche'  i  valori  di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di  beni  e  servizi
con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi  ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
  Visto il comma 3 dell'art. 9, del citato decreto-legge  n.  66  del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di  analisi  del  Tavolo
dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle  risorse  messe  a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9,  dello  stesso
decreto-legge sono individuate le categorie  di  beni  e  di  servizi
nonche' le soglie  al  superamento  delle  quali  le  amministrazioni
statali, centrali e  periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto  aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure;
  Visto l'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66  del  2014,
il quale stabilisce che le regioni  costituiscono  ovvero  designano,
entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore
secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9 e che in  ogni
caso il numero complessivo  dei  soggetti  aggregatori  presenti  sul
territorio nazionale non puo' essere superiore a 35;
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  che  sopprime
l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e
forniture,  trasferendone  i  compiti  e  le  funzioni  all'Autorita'
nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la  trasparenza
(ANAC), che e' rinominata Autorita' nazionale anticorruzione;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  definizione  dei
requisiti necessari per l'iscrizione al predetto elenco dei  soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 9 del  richiamato
decreto-legge n. 66 del 2014  secondo  quanto  previsto  dal  secondo
periodo del comma 2 del medesimo art. 9;
  Considerata la disponibilita' dei dati  informativi  concernenti  i
contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma  4,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche  attraverso
l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione di cui al citato  art.
19 del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla  legge
n. 114 del 2014;
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Finalita'

  1. Il presente decreto in attuazione  dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  definisce  i  requisiti  per  l'
iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di seguito  denominato
«elenco», di cui all'art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge,  dei
soggetti diversi da Consip S.p.A. e da una  centrale  di  committenza
per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art.  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'acquisizione  dei
beni e servizi.
  2. Resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A.
e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove  costituita
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 66 del 2014.
  3. Resta fermo,  altresi',  quanto  previsto  dall'art.  33,  comma
3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
                              Art. 2


        Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco
                      dei soggetti aggregatori

  1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori,  se
in possesso dei requisiti di cui al successivo comma  2,  i  seguenti
soggetti o i soggetti da loro costituiti che  svolgano  attivita'  di
centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163  con  carattere  di  stabilita',  mediante
un'organizzazione  dedicata  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni
di beni e servizi dei relativi enti locali:
    a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge  7  aprile
2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e  le
province;
    b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali,  ivi  compresi
gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la
gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267.
  2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti  aggregatori,  i
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni
solari precedenti la richiesta, avere pubblicato  bandi  e/o  inviato
lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di  beni
e servizi di importo a base di gara  pari  o  superiore  alla  soglia
comunitaria, il cui valore complessivo sia  superiore  a  200.000.000
euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000  euro
per ciascun anno. In sede di prima attuazione del  presente  decreto,
rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
  3. Ai fini del possesso del  requisito  relativo  al  valore  delle
procedure di cui al comma 2, si tiene  conto  anche  delle  procedure
avviate:
    a) per i soggetti di cui al  comma  1,  lettera  a),  dagli  enti
locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e
delle province;
    b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti
locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio  o  accordi
tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione  per  la  gestione
delle attivita'.
                              Art. 3


        Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco
                      dei soggetti aggregatori

  1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce,  con
propria determinazione, le modalita' operative per  la  presentazione
delle richieste di iscrizione all'elenco.
  2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,  entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui
al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di  iscrizione  all'elenco.
Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1,  lettera  a)  la
richiesta di iscrizione all'elenco e' inviata, nel  caso  in  cui  la
stessa citta' metropolitana non sia ancora subentrata alla  provincia
corrispondente, dalla provincia medesima.
                              Art. 4


        Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco
                      dei soggetti aggregatori

  1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste  di  cui
al comma 2 dell'art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell'art. 5,  l'ANAC
procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.  2,
attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei  contratti
pubblici.
  2.  L'Autorita'  procede,  sentita  la  Conferenza  Unificata,
all'iscrizione  all'elenco  dei  soggetti  aggregatori  richiedenti
secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo
delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al  raggiungimento
del numero  massimo  complessivo  dei  soggetti  aggregatori  di  cui
all'art. 9, comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,
comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art.
9, comma 1, del medesimo decreto.
                              Art. 5


        Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori

  1. L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente,  ogni  tre
anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine,  i  soggetti
aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip e  dei  soggetti
aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i  quali  la
stessa  regione  provvede  a  comunicare  contestualmente  eventuali
modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e  non  iscritti
all'elenco, inviano, secondo le modalita' operative di  cui  all'art.
3,  comma  1,  la  relativa  richiesta  all'ANAC  che  procede
all'aggiornamento con le modalita' di cui all'art. 4.
  2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco,  l'ANAC  anche
su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori  di
cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge  n.  66  del  2014,
puo' formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2.
  Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
    Roma, 11 novembre 2014

                                        p. Il Presidente             
                                  del Consiglio dei ministri       
                                  Il sottosegretario di Stato       
                          alla Presidenza del Consiglio dei ministri
                                            Delrio                 
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Padovan

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di  controllo  atti  P.C.M.,  Ministeri  giustizia  e  affari
esteri, Reg.ne - Prev. n. 3339
                                                            Allegato

              ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI
                            E/O ELIMINATI
(Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
                      novembre 2012, n. 252)

Oneri introdotti
Denominazione  dell'onere:  Iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti
aggregatori.
    Riferimento normativo interno (articolo e  comma)  (1):  art.  9,
comma 2, secondo  periodo,  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
     

=====================================================================
|  Comunicazione o    |          |  Documentazione da    |      |
|    dichiarazione    |  Domanda  |      conservare      | Altro |
+======================+===========+========================+=======+
|        [ ]          |    X      |          [ ]          |  [ ]  |
+----------------------+-----------+------------------------+-------+

    Cosa cambia per il cittadino/impresa: Al  fine  dell'acquisizione
di beni e servizi, le cui categorie e soglie vengono individuate  con
apposito decreto, le amministrazioni statali centrali e  periferiche,
ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,  delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,  nonche'  le
regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni,  e
gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip  S.p.A.
o agli altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco  dei  soggetti
aggregatori, in quanto forniti dei requisiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  11  novembre  2014,  art.  2.
Possono ricorrere ai soggetti aggregatori di cui al  medesimo  elenco
anche i comuni non capoluogo di  provincia  cosi'  come  previsto  al
comma 3-bis, art. 33 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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    (1) Da inserire solo in caso di atti complessi.


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[color=red]
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014
Istituzione del tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n.  89,  unitamente  ai  relativi  elenchi  recanti  gli  oneri
informativi. (15A00330)
(GU n.15 del 20-1-2015)[/color]

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


                          di concerto con


                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,  in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che  le  stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
  Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, in  base  ai  quali  -  ai  fini  del  contenimento  e  della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi  -  le
regioni possono costituire centrali di acquisto anche  unitamente  ad
altre regioni, che operano quali centrali  di  committenza  ai  sensi
dell'art. 33 del Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti  regionali,  degli  enti
locali, degli enti del Servizio sanitario  nazionale  e  delle  altre
pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
  Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, in base al quale  le  centrali  regionali  e  la  Consip  S.p.A.
costituiscono un sistema a  rete,  perseguendo  l'armonizzazione  dei
piani  di  razionalizzazione  della  spesa  e  realizzando  sinergie
nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto  di  beni  e
servizi;
  Visto l'art. 33-ter della legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  che
istituisce presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica  delle  stazioni
appaltanti;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze  24  febbraio
2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per  lo
svolgimento delle attivita' previste  dall'art.  26  della  legge  23
dicembre  1999,  n.  488,  nonche'  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  27  febbraio  2013,  n.  67,  recante  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze,  a  norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135»  che    attribuisce    al    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,  la  cura
dei rapporti amministrativi con Consip in  materia  di  Programma  di
razionalizzazione degli  acquisti,  il  coordinamento  dell'attivita'
relativa  all'attuazione  del  progetto  di  razionalizzazione  degli
acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e
le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;
  Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica  delle  stazioni
appaltanti,  operante  presso  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di  lavori,  servizi  e  forniture,  e'  istituito
l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A.  e
una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora  costituita
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296;
  Visto, altresi', il comma 2, secondo periodo del  medesimo  art.  9
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il  quale  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  medesimo  decreto-legge,
previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i  requisiti
per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche' i  valori  di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di  beni  e  servizi
con riferimento ad ambiti anche territoriali, da  ritenersi  ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
  Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato  decreto-legge  n.  66  del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di  analisi  del  Tavolo
dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle  risorse  messe  a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9,  dello  stesso
decreto legge sono individuate le categorie  di  beni  e  di  servizi
nonche' le soglie  al  superamento  delle  quali  le  Amministrazioni
statali, centrali e  periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto  aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure;
  Visto, inoltre, il comma 2, terzo  periodo,  del  medesimo  art.  9
dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa
intesa con la Conferenza unificata, e' istituito  il  Tavolo  tecnico
dei soggetti aggregatori, coordinato  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e ne sono stabiliti  i  compiti,  le  attivita'  e  le
modalita' operative;
  Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge  n.  66  del
2014 in base al quale ai fini del perseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica attraverso  la  razionalizzazione  della  spesa  per
l'acquisto di beni e di  servizi,  le  regioni  costituiscono  ovvero
designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un  soggetto
aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo  art.  9.
In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori  presenti
sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35;
  Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90, i  quali  prevedono  la  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e  il
trasferimento dei  compiti  e  delle  funzioni  dalla  stessa  svolti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC);
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione  all'elenco
dei soggetti aggregatori  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli  di  aggregazione
degli acquisti di beni e servizi adottati dai  soggetti  aggregatori,
si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione  della  spesa
che rispondano alle rispettive esigenze e  priorita',  prevedendo  un
coordinamento tra i diversi soggetti e un'attivita' di armonizzazione
dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati
conseguibili, in termini  di  risparmi  di  spesa  e  minor  aggravio
amministrativo  per  i  singoli  enti,  nonche'  di  facilitare  la
condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilita'
dei modelli di eccellenza;
  Considerato che il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti  aggregatori  e'
tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi  della  spesa  al
fine di determinare le  categorie  di  beni  e  servizi,  nonche'  le
relative soglie utili all'emanazione del decreto del  Presidente  del
Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n.  66
del 2014;
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014;

                              Decreta:

                              Art. 1


                  Istituzione del Tavolo tecnico
                      dei soggetti aggregatori

  1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, per assicurare l'efficace  realizzazione  dell'attivita'
di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, e' istituito  il
«Tavolo tecnico dei  soggetti  aggregatori»,  di  seguito  denominato
«Tavolo tecnico»  coordinato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti,  attivita'
e modalita' operative.
  2. Il Tavolo,  e'  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
membro in rappresentanza di  ciascun  soggetto  aggregatore  iscritto
nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza
delle  regioni,  un  rappresentante  dell'ANCI  e  un  rappresentante
dell'UPI.  Al  Tavolo  partecipa,  inoltre,  un  rappresentante
dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  (ANAC)  con  funzioni  di
uditore.
  3. Le riunioni  del  Tavolo  si  intendono  validamente  costituite
qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni  del
Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In  caso  di  parita'
prevale il voto del presidente.
                              Art. 2


                    Attivita' del Tavolo tecnico
                      dei soggetti aggregatori

  1.  Il  Tavolo  tecnico  nell'ambito  delle    attivita'    di
razionalizzazione della spesa per  beni  e  servizi  delle  pubbliche
amministrazioni svolge attivita' nei seguenti ambiti:
  a) raccolta dei dati relativi alla  previsione  dei  fabbisogni  di
acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
  b) pianificazione integrata e  coordinata,  nonche'  armonizzazione
dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori,  nel
rispetto dei  diversi  modelli  di  centralizzazione  degli  acquisti
adottati comprensivo della individuazione delle categorie di  beni  e
servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali, si svolgono
le relative procedure di acquisto aggregato ai  sensi  del  comma  3,
dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
  c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto  delle
attivita' di centralizzazione ed aggregazione;
  d) monitoraggio delle attivita' e dei risultati dell'aggregazione e
centralizzazione degli acquisti, anche ai  fini  di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
  e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione  della  spesa
per  beni  e  servizi  dei  soggetti  aggregatori,  promozione  e
rafforzamento  dei  rapporti  di  collaborazione,  diffusione  buone
pratiche;
  f)  promozioni  di  azioni  volte  all'utilizzo  delle  piattaforme
informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;
  g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti  in  tema
di acquisti pubblici.
                              Art. 3


                  Articolazione del Tavolo tecnico
                      dei soggetti aggregatori

  1. Nell'ambito del Tavolo tecnico e' istituito  un  comitato  guida
(di  seguito  denominato  comitato)  composto  da  un  membro  in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - DAG, con
funzioni  di  presidente,  da  un  membro  in  rappresentanza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza
di Consip  S.p.A.,  da  un  membro  in  rappresentanza  dei  restanti
soggetti aggregatori di  cui  al  comma  1  dell'art.  9  del  citato
decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro  in  rappresentanza  dei
soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per  ogni
componente e' previsto un membro supplente.
  2. I membri del comitato in rappresentanza dei soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66, ad eccezione del membro in rappresentanza  di  Consip  S.p.A.,
vengono eletti a maggioranza nella prima riunione del Tavolo  tecnico
di ciascun anno, rispettivamente dai soggetti aggregatori di  cui  ai
commi 1, con esclusione di Consip, e dai soggetti aggregatori di  cui
al comma 2 del decreto-legge citato n. 66 del 2014.
  3. I membri del comitato di cui  al  comma  2,  con  esclusione  di
Consip S.p.A., dovranno avvicendarsi con cadenza annuale, al fine  di
garantire pari  condizioni  di  partecipazione  a  tutti  i  soggetti
aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.
  4. Al fine di  supportare  il  comitato  nell'esercizio  delle  sue
funzioni, sara'  istituita  una  segreteria  tecnica.  La  segreteria
tecnica e' composta da  10  figure  professionali  individuate  nelle
strutture  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  tramite
procedure di selezione interna e nella  struttura  di  Consip  S.p.A.
senza oneri aggiuntivi per  le  strutture  di  appartenenza  e  senza
compensi o rimborsi  spese  di  alcun  genere  a  carico  del  Tavolo
tecnico.
  5. Al fine di  svolgere  attivita'  di  supporto  tecnico  potranno
essere attivati, nell'ambito del Tavolo tecnico, dei gruppi di lavoro
su specifiche tematiche.
  6.  Le  riunioni  del  Tavolo  tecnico  potranno  avvenire  anche
attraverso modalita' audio o audio-video  conferenza.  Ai  componenti
del Tavolo tecnico, del comitato,  della  segreteria  tecnica  e  dei
gruppi di lavoro non spettano, per la  partecipazione  alle  riunioni
del Tavolo tecnico medesimo e per l'espletamento delle  attivita'  da
esse derivanti, gettoni di presenza, compensi  o  rimborsi  spese  di
alcun  genere.  Tutte  le  attivita'  assolte  dai  diversi  soggetti
partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni  e
dei compiti del  Tavolo  tecnico  sono  da  questi  svolte  in  forma
totalmente gratuita.
                              Art. 4


          Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico
                      dei soggetti aggregatori

  1. Il rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
coordina  il  Tavolo  tecnico,  indica  i  principi  generali  di
pianificazione ed armonizzazione delle  iniziative  di  acquisto  dei
soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e  del  Tavolo
tecnico, queste ultime con periodicita' almeno bimestrale e  comunque
quando,  per  il  tramite  del  comitato,  ne  faccia  richiesta  un
partecipante.
  2.  Il  comitato,  tenuto  conto  delle  indicazioni  eventualmente
ricevute da parte del  tavolo  tecnico,  individua  l'  indirizzo  di
gestione delle attivita',  attiva  i  gruppi  di  lavoro  di  cui  al
successivo comma 5, e  pone  in  essere  ogni  azione  necessaria  ad
assicurare la regolare attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
decreto.
  3. Per la  valida  costituzione  del  comitato,  e'  necessaria  la
presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida  sono
assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di  parita'  di  voti,
prevale il voto del presidente.
  4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida  e,
per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge  compiti  di
segreteria e redige i verbali delle riunioni.
  5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati  dal  comitato  guida,
svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso  comitato  tenuto  conto
delle diverse attivita' e competenze.
                              Art. 5


          Pianificazione e armonizzazione delle iniziative
                di acquisto dei soggetti aggregatori

  1.  Al  fine  di  avviare  le  attivita'  di  pianificazione  e
armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori,
entro il 30 settembre di  ogni  anno,  il  comitato  guida  individua
l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2.
  2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni  anno,
trasmette alla  segreteria  tecnica  una  programmazione  di  massima
riferita  all'anno  successivo  redatto  sulla  base  di  un  modello
condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure
di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, dovra' contenere  i  dati  e  le  informazioni
utili a descrivere le attivita'.
  3. Ciascun soggetto aggregatore,  contestualmente,  trasmette  alla
segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di
spesa  degli  enti  per  i  quali  svolge  la  funzione  di  soggetto
aggregatore, individuati sulla base dei  dati  di  spesa  rilevata  a
consuntivo  nell'ultimo  anno,  dei  contratti  in  essere  e  delle
previsioni  di  spesa  per  l'anno  successivo,  redatto,  qualora
disponibile, coerentemente con  il  nomenclatore  unico  dei  beni  e
servizi di cui al successivo art. 6.
  4. La raccolta dei dati  a  supporto  delle  attivita'  di  cui  ai
precedenti commi 1,  2  e  3  potra'  avvenire  anche  attraverso  la
consultazione  delle  banche  dati  esistenti  presso  i  soggetti
competenti.
  5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al
Tavolo tecnico la proposta di Piano  integrato  delle  iniziative  di
acquisto aggregato (di seguito piano  integrato),  comprensivo  della
individuazione delle categorie  di  beni  e  servizi,  nonche'  delle
soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le  relative
procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta  dovra'  contenere
il cronoprogramma di tutte le iniziative  di  acquisto  aggregato,  i
soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa  affrontata,  le
modalita' di espletamento delle iniziative,  i  risparmi  stimati  e,
relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma  3
dell'art. 9 del  citato  decreto-legge  n.  66  del  2014,  gli  enti
aggregati coinvolti.
  6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva,  a
maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui
al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una
relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle  procedure
di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche'
le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato  decreto-legge  n.
66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini della predisposizione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma  3  dell'art.  9  da  adottarsi
entro il 31 dicembre di ogni anno.
  7. Il piano integrato potra' essere oggetto di revisione nel  corso
dell'anno anche  in  ragione  di  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
                              Art. 6


        Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi

  1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono  adottati  ed  adeguatamente
diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con
gli standard internazionali gia' definiti, a supporto dell'attuazione
di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai  dati
e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al
fine di costruire un «nomenclatore  unico  dei  beni  e  servizi»  in
termini di codifiche dei  beni  e  servizi  acquistati  dai  soggetti
aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente  la  spesa
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto  salvo  quanto  gia'
definito normativamente.
                              Art. 7


Monitoraggio delle attivita'  e  dei  risultati  dell'aggregazione  e
                  centralizzazione degli acquisti

  1.  Nell'ambito  delle  azioni  volte  ad  implementare    la
razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per
beni e servizi, il Tavolo  tecnico  realizza  forme  di  monitoraggio
sullo stato di realizzazione ed attuazione del  piano  integrato,  al
fine di valutarne la relativa efficacia anche  attraverso  l'utilizzo
di un sistema di indicatori sintetici di risultato.
  2. Il comitato propone al  Tavolo  tecnico,  che  li  approva,  gli
indicatori e i relativi valori obiettivo e definisce le  modalita'  e
la tempistica relativa al monitoraggio degli stessi.
  3. Con  cadenza  trimestrale,  ciascuno  dei  soggetti  aggregatori
predispone e rende visibili sul portale di cui al successivo art.  8,
i resoconti delle attivita' di monitoraggio e controllo  inerenti  lo
stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto  aggregato
e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.
                              Art. 8


                  Portale dei soggetti aggregatori

  1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e  valorizzazione
delle competenze e delle esperienze,  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  mette  a  disposizione  sul  proprio    portale
«www.acquistinretepa.it»  la  sezione  dedicata  al  Tavolo  tecnico
finalizzata  alla  gestione  dei  flussi  informativi,  dei  dati
provenienti dai soggetti aggregatori e della reportistica  contenente
anche i risultati del monitoraggio di cui all'art. 7.
  2. Ciascun soggetto aggregatore e' tenuto ad alimentare, secondo le
specifiche tecniche  definite  nell'ambito  del  Comitato  guida,  la
sezione di cui al precedente comma  1  con  le  diverse  informazioni
afferenti le iniziative di acquisto  aggregato  realizzate  dai  vari
soggetti, in modo tale da favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa,
la  comparazione  dei  dati  e  la  replicabilita'  di  modelli  di
eccellenza.
  3. Al fine di favorirne l'accesso  e  la  piena  condivisione,  sul
portale dei soggetti aggregatori saranno pubblicati, oltre all'elenco
completo e aggiornato dei soggetti  stessi,  il  documento  di  piano
integrato e l'elenco di tutti  i  contratti  stipulati  dai  soggetti
aggregatori.
                              Art. 9


Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione  della  spesa  per
              beni e servizi dei soggetti aggregatori

  1.  Al  fine  di  fornire  supporto  tecnico  ai  programmi  di
razionalizzazione  della  spesa  per  beni  e  servizi  dei  soggetti
aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attivita' quali:
  a)  analisi  della  spesa  non  oggetto  dei  programmi  di
razionalizzazione  dei  soggetti  aggregatori  e  potenzialmente
affrontabile da tali programmi, anche tramite l'avvio  di  iniziative
pilota;
  a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi,  comparazione
e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di rendere disponibili ai
soggetti aggregatori benchmark e  indicatori  di  appropriatezza  dei
consumi;
  b) promozione di percorsi formativi  finalizzati,  tra  l'altro  al
potenziamento delle competenze dei buyer pubblici.
                              Art. 10


              Revisione dei requisiti per l'iscrizione
                all'elenco dei soggetti aggregatori

  1. Il Tavolo tecnico, sentita l'ANAC, puo'  formulare  proposte  al
Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione  del  presente
decreto e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
concernente i requisiti  per  l'iscrizione  all'elenco  dei  soggetti
aggregatori, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato 11 novembre  2014,  di
cui all'art. 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
                              Art. 11


                          Anticorruzione

  1. Nell'ambito delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella  pubblica
amministrazione previste dalla legge 6  novembre  2012,  n.  190,  il
Tavolo tecnico collabora con l'Autorita' nazionale anticorruzione  al
fine  di  promuovere  e  definire  norme  e  metodologie  comuni  di
prevenzione della corruzione  nel  settore  degli  appalti  pubblici,
nonche'  nell'adempimento  delle    altre    funzioni    attribuite
all'Autorita' da successive normative.
                              Art. 12


                    Diffusione di buone pratiche

  1. Fatte salve le ulteriori forme di  collaborazione  istituzionale
esistenti nell'ambito dei soggetti  aggregatori,  il  Tavolo  tecnico
promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di  collaborazione
e cooperazione mediante azioni quali:
  a) diffusione  e  condivisione  di  buone  pratiche  ed  esperienze
significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate
dai soggetti aggregatori;
  b)  identificazione  di  misure  e  strumenti  di  gestione  delle
procedure di acquisto al fine della semplificazione dei  processi  di
e-procurement;
  c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di  ampliare  e
massimizzare  le  potenzialita'  connesse  all'accesso  aperto  e
all'integrazione delle informazioni disponibili;
  d)  creazione  di  una  banca  dati  contenente  standard  di
documentazione di procedure di acquisto per beni  e  servizi  per  la
definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di
beni e servizi.
                              Art. 13


              Utilizzo delle piattaforme di acquisto

  1. Al fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme informatiche di
acquisto da parte dei soggetti  aggregatori,  il  Tavolo  tecnico,  a
seguito  dei  necessari  approfondimenti  tecnico-operativi,  adotta
strategie condivise circa l'utilizzo in modalita' Application Service
Provider (ASP) delle piattaforme informatiche di acquisto, nonche' il
riuso e riadattamento delle piattaforme esistenti.
                              Art. 14


                    Rapporti con soggetti terzi

  1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto  di  competenza,  con  i
soggetti  istituzionali  competenti  in  tema  di  acquisti  pubblici
mettendo a disposizione analisi, contributi e studi su temi di  volta
in volta individuati.
  2. Il  Tavolo  tecnico  promuove  incontri  e  collaborazioni,  con
funzioni consultive, con associazioni di  categoria,  universita',  e
altri enti istituzionali, al fine di facilitare la realizzazione  dei
programmi di  razionalizzazione  della  spesa  dei  diversi  soggetti
aggregatori.
  3. La partecipazione  alle  iniziative  di  cui  al  comma  2  deve
svolgersi senza oneri aggiuntivi per il Tavolo tecnico.
                              Art. 15


                      Disciplina transitoria

  1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli
articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:
  a) individuazione delle categorie merceologiche  e  delle  relative
soglie di obbligatorieta' da inserire nei decreti del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  3  dell'art.  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014;
  b) definizione del modello sulla base del quale redigere i  singoli
piani delle iniziative di acquisto aggregato;
  c) individuazione degli indicatori, le modalita' e la tempistica di
rilevazione degli stessi, di cui all'art. 7, comma 2.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 14 novembre 2014

                                        p. Il Presidente             
                                  del Consiglio dei ministri       
                                  Il sottosegretario di Stato       
                          alla Presidenza del Consiglio dei ministri
                                            Delrio                 
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Padovan

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di  controllo  atti  P.C.M.,  Ministeri  giustizia  e  affari
esteri, Reg.ne - Prev. n. 3307
                                                            Allegato

                  ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
                      INTRODOTTI E/O ELIMINATI


                (ai sensi del decreto del Presidente
        del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

Oneri introdotti.
    Denominazione dell'onere: obblighi di trasmissione di  dati  alla
segreteria tecnica  del  comitato  guida  istituito  nell'ambito  del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.
    Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1)  :  art.  5,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 14 novembre 2014, istitutivo  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori.
     

=====================================================================
|  Comunicazione o    |          |  Documentazione da    |      |
|    dichiarazione    |  Domanda  |      conservare      | Altro |
+======================+===========+========================+=======+
|          X          |    [ ]    |          [ ]          |  [ ]  |
+----------------------+-----------+------------------------+-------+

    Cosa  cambia  per  il  cittadino/impresa:  ciascun  soggetto
aggregatore, entro il 15 ottobre  di  ciascun  anno,  trasmette  alla
segreteria tecnica  del  comitato  guida  istituito  nell'ambito  del
Tavolo  tecnico  dei  soggetti  aggregatori,  una  programmazione  di
massima  riferita  all'anno  successivo,  nonche'  i  dati  e  le
informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per  i  quali
svolge la funzione di soggetto aggregatore.
Oneri introdotti.
    Denominazione  dell'onere:  obblighi  di  predisporre  e  rendere
visibile sul portale dei soggetti aggregatori i resoconti concernenti
lo stato  di  attuazione  dei  piani  delle  iniziative  di  acquisto
aggregato e i risultati conseguiti da  ciascun  soggetto  aggregatore
nonche' le diverse informazioni afferenti le iniziative  di  acquisto
aggregato, secondo le specifiche tecniche  definite  nell'ambito  del
comitato guida.
    Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articoli 7,
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 14 novembre 2014,  istitutivo  del  Tavolo  tecnico  dei
soggetti aggregatori.
     

=====================================================================
|  Comunicazione o    |          |  Documentazione da    |      |
|    dichiarazione    |  Domanda  |      conservare      | Altro |
+======================+===========+========================+=======+
|          X          |    [ ]    |          [ ]          |  [ ]  |
+----------------------+-----------+------------------------+-------+

    Cosa cambia per il  cittadino/impresa:  ogni  tre  mesi,  ciascun
soggetto aggregatore predispone e  rende  visibili  sul  portale  dei
soggetti aggregatori, i resoconti delle attivita' di  monitoraggio  e
controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle  iniziative
di acquisto aggregato e i risultati conseguiti  da  ciascun  soggetto
aggregatore, nonche' le diverse informazioni afferenti le  iniziative
di  acquisto  aggregato,  secondo  le  specifiche  tecniche  definite
nell'ambito del comitato guida, al fine  di  favorire  l'analisi  dei
fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilita' dei
modelli di eccellenza.

(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.

riferimento id:24204
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