SOGGETTI AGGREGATORI - DPCM 11 e 145 novembre 2014
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[color=red]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2014
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri
informativi. (15A00329)
(GU n.15 del 20-1-2015)[/color]
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica
e' costituita dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane,
dalle regioni e dallo Stato e che i comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali», che prevede forme associative tra enti
locali per la gestione e l'esercizio associato di funzioni e servizi;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
Visto l'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che istituisce l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante
presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture;
Visto l'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale individua i soggetti aggregatori tra i possibili modelli di
acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i
comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione
indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visti gli articoli 37 e 38 della Direttiva 24/2014/UE del
Parlamento europeo del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativi alle
attivita' di centralizzazione delle committenze e alle centrali di
committenza, nonche' agli appalti congiunti e occasionali;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», che stabilisce che le citta' metropolitane sono enti
territoriali di area vasta e che, dal 1° gennaio 2015, le citta'
metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in
tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 44 lettera c), della citata
legge n. 56 del 2014, che prevede che le citta' metropolitane sono
dotate di funzioni loro proprie tra cui la possibilita' di
esercitare, di intesa con i comuni interessati, le funzioni di
predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 51 e seguenti, della medesima
legge n. 56 del 2014 che, in attesa della riforma del titolo V della
Costituzione e delle relative norme di attuazione, disciplina
l'organizzazione e le funzioni delle province;
Visto, altresi', il comma 88 dell'art. 1, della citata legge n. 56
del 2014, per il quale la provincia puo', d'intesa con i comuni,
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di
stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di
organizzazione di concorsi e procedure selettive;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
istituisce nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti,
operante presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l'elenco dei soggetti aggregatori di cui
fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna
regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 9, comma 2, primo periodo del citato decreto-legge n.
66 del 2014, il quale prevede che i soggetti diversi da quelli di cui
al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del
2014, che svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
richiedono all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti
aggregatori;
Visto, altresi', il secondo periodo del medesimo art. 9, comma 2,
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione al
predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di
stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi
con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
Visto il comma 3 dell'art. 9, del citato decreto-legge n. 66 del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo
dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso
decreto-legge sono individuate le categorie di beni e di servizi
nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto l'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014,
il quale stabilisce che le regioni costituiscono ovvero designano,
entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore
secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9 e che in ogni
caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul
territorio nazionale non puo' essere superiore a 35;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che sopprime
l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorita'
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
(ANAC), che e' rinominata Autorita' nazionale anticorruzione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei
requisiti necessari per l'iscrizione al predetto elenco dei soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1 del citato art. 9 del richiamato
decreto-legge n. 66 del 2014 secondo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 2 del medesimo art. 9;
Considerata la disponibilita' dei dati informativi concernenti i
contratti pubblici ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso
l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione di cui al citato art.
19 del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge
n. 114 del 2014;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto in attuazione dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, definisce i requisiti per l'
iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori di seguito denominato
«elenco», di cui all'art. 9, comma 1 del medesimo decreto-legge, dei
soggetti diversi da Consip S.p.A. e da una centrale di committenza
per ciascuna regione qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisizione dei
beni e servizi.
2. Resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A.
e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del
decreto-legge n. 66 del 2014.
3. Resta fermo, altresi', quanto previsto dall'art. 33, comma
3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 2
Requisiti per la richiesta di iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori
1. Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, se
in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti
soggetti o i soggetti da loro costituiti che svolgano attivita' di
centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 con carattere di stabilita', mediante
un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di
centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni
di beni e servizi dei relativi enti locali:
a) citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 e le
province;
b) associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi
gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la
gestione delle attivita' ai sensi del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono nei tre anni
solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato
lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni
e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia
comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000
euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro
per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto,
rileva ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013.
3. Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle
procedure di cui al comma 2, si tiene conto anche delle procedure
avviate:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti
locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e
delle province;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti
locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o accordi
tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione
delle attivita'.
Art. 3
Procedimento di richiesta di iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori
1. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, con
propria determinazione, le modalita' operative per la presentazione
delle richieste di iscrizione all'elenco.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della determinazione di cui
al comma 1, inviano all'ANAC la richiesta di iscrizione all'elenco.
Per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a) la
richiesta di iscrizione all'elenco e' inviata, nel caso in cui la
stessa citta' metropolitana non sia ancora subentrata alla provincia
corrispondente, dalla provincia medesima.
Art. 4
Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori
1. Scaduto il termine per la presentazione delle richieste di cui
al comma 2 dell'art. 3, ovvero di cui al comma 1 dell'art. 5, l'ANAC
procede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
attraverso l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
2. L'Autorita' procede, sentita la Conferenza Unificata,
all'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori richiedenti
secondo un ordine decrescente basato sul piu' alto valore complessivo
delle procedure avviate ai sensi dell'art. 2, fino al raggiungimento
del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori di cui
all'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 66 del 2014,
comprensivo dei soggetti facenti parte dell'elenco ai sensi dell'art.
9, comma 1, del medesimo decreto.
Art. 5
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori
1. L'ANAC entro il 30 settembre 2017 e, successivamente, ogni tre
anni, procede all'aggiornamento dell'elenco. A tal fine, i soggetti
aggregatori gia' iscritti - con esclusione di Consip e dei soggetti
aggregatori individuati dalle regioni di riferimento per i quali la
stessa regione provvede a comunicare contestualmente eventuali
modifiche - che intendano mantenere l'iscrizione all'elenco, ovvero i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e non iscritti
all'elenco, inviano, secondo le modalita' operative di cui all'art.
3, comma 1, la relativa richiesta all'ANAC che procede
all'aggiornamento con le modalita' di cui all'art. 4.
2. Ai fini dell'aggiornamento triennale dell'elenco, l'ANAC anche
su proposta motivata del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di
cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 2014,
puo' formulare proposte di modifica dei requisiti di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2014
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padovan
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari
esteri, Reg.ne - Prev. n. 3339
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI
E/O ELIMINATI
(Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252)
Oneri introdotti
Denominazione dell'onere: Iscrizione nell'elenco dei soggetti
aggregatori.
Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): art. 9,
comma 2, secondo periodo, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare | Altro |
+======================+===========+========================+=======+
| [ ] | X | [ ] | [ ] |
+----------------------+-----------+------------------------+-------+
Cosa cambia per il cittadino/impresa: Al fine dell'acquisizione
di beni e servizi, le cui categorie e soglie vengono individuate con
apposito decreto, le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le
regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni, e
gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A.
o agli altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco dei soggetti
aggregatori, in quanto forniti dei requisiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, art. 2.
Possono ricorrere ai soggetti aggregatori di cui al medesimo elenco
anche i comuni non capoluogo di provincia cosi' come previsto al
comma 3-bis, art. 33 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014
Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri
informativi. (15A00330)
(GU n.15 del 20-1-2015)[/color]
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in
particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni
appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi
e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in base ai quali - ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - le
regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad
altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti
locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre
pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, in base al quale le centrali regionali e la Consip S.p.A.
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei
piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie
nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e
servizi;
Visto l'art. 33-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che
istituisce presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 febbraio
2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per lo
svolgimento delle attivita' previste dall'art. 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nonche' il decreto del Presidente del
Consiglio 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135» che attribuisce al Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura
dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di
razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attivita'
relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e
le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;
Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito
l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e
una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita
ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto, altresi', il comma 2, secondo periodo del medesimo art. 9
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge,
previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti
per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi
con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali
ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del
2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo
dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a
disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso
decreto legge sono individuate le categorie di beni e di servizi
nonche' le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni
statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto, inoltre, il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 9
dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa
intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le
modalita' operative;
Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del
2014 in base al quale ai fini del perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero
designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto
aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9.
In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti
sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35;
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, i quali prevedono la soppressione dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il
trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza (ANAC);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco
dei soggetti aggregatori ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione
degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori,
si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa
che rispondano alle rispettive esigenze e priorita', prevedendo un
coordinamento tra i diversi soggetti e un'attivita' di armonizzazione
dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati
conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio
amministrativo per i singoli enti, nonche' di facilitare la
condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilita'
dei modelli di eccellenza;
Considerato che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e'
tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi della spesa al
fine di determinare le categorie di beni e servizi, nonche' le
relative soglie utili all'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 66
del 2014;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16
ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1
Istituzione del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori
1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, per assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, e' istituito il
«Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato
«Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell'economia e delle
finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attivita'
e modalita' operative.
2. Il Tavolo, e' composto da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un
membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto
nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza
delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante
dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di
uditore.
3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite
qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del
Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto del presidente.
Art. 2
Attivita' del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori
1. Il Tavolo tecnico nell'ambito delle attivita' di
razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche
amministrazioni svolge attivita' nei seguenti ambiti:
a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di
acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
b) pianificazione integrata e coordinata, nonche' armonizzazione
dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel
rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti
adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e
servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali, si svolgono
le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3,
dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle
attivita' di centralizzazione ed aggregazione;
d) monitoraggio delle attivita' e dei risultati dell'aggregazione e
centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto
dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa
per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e
rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone
pratiche;
f) promozioni di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme
informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;
g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema
di acquisti pubblici.
Art. 3
Articolazione del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori
1. Nell'ambito del Tavolo tecnico e' istituito un comitato guida
(di seguito denominato comitato) composto da un membro in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - DAG, con
funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza
di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti
soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei
soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni
componente e' previsto un membro supplente.
2. I membri del comitato in rappresentanza dei soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, ad eccezione del membro in rappresentanza di Consip S.p.A.,
vengono eletti a maggioranza nella prima riunione del Tavolo tecnico
di ciascun anno, rispettivamente dai soggetti aggregatori di cui ai
commi 1, con esclusione di Consip, e dai soggetti aggregatori di cui
al comma 2 del decreto-legge citato n. 66 del 2014.
3. I membri del comitato di cui al comma 2, con esclusione di
Consip S.p.A., dovranno avvicendarsi con cadenza annuale, al fine di
garantire pari condizioni di partecipazione a tutti i soggetti
aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.
4. Al fine di supportare il comitato nell'esercizio delle sue
funzioni, sara' istituita una segreteria tecnica. La segreteria
tecnica e' composta da 10 figure professionali individuate nelle
strutture del Ministero dell'economia e delle finanze tramite
procedure di selezione interna e nella struttura di Consip S.p.A.
senza oneri aggiuntivi per le strutture di appartenenza e senza
compensi o rimborsi spese di alcun genere a carico del Tavolo
tecnico.
5. Al fine di svolgere attivita' di supporto tecnico potranno
essere attivati, nell'ambito del Tavolo tecnico, dei gruppi di lavoro
su specifiche tematiche.
6. Le riunioni del Tavolo tecnico potranno avvenire anche
attraverso modalita' audio o audio-video conferenza. Ai componenti
del Tavolo tecnico, del comitato, della segreteria tecnica e dei
gruppi di lavoro non spettano, per la partecipazione alle riunioni
del Tavolo tecnico medesimo e per l'espletamento delle attivita' da
esse derivanti, gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di
alcun genere. Tutte le attivita' assolte dai diversi soggetti
partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni e
dei compiti del Tavolo tecnico sono da questi svolte in forma
totalmente gratuita.
Art. 4
Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori
1. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di
pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei
soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo
tecnico, queste ultime con periodicita' almeno bimestrale e comunque
quando, per il tramite del comitato, ne faccia richiesta un
partecipante.
2. Il comitato, tenuto conto delle indicazioni eventualmente
ricevute da parte del tavolo tecnico, individua l' indirizzo di
gestione delle attivita', attiva i gruppi di lavoro di cui al
successivo comma 5, e pone in essere ogni azione necessaria ad
assicurare la regolare attuazione di quanto previsto dal presente
decreto.
3. Per la valida costituzione del comitato, e' necessaria la
presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida sono
assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parita' di voti,
prevale il voto del presidente.
4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida e,
per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge compiti di
segreteria e redige i verbali delle riunioni.
5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati dal comitato guida,
svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso comitato tenuto conto
delle diverse attivita' e competenze.
Art. 5
Pianificazione e armonizzazione delle iniziative
di acquisto dei soggetti aggregatori
1. Al fine di avviare le attivita' di pianificazione e
armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori,
entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua
l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2.
2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno,
trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima
riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello
condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure
di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, dovra' contenere i dati e le informazioni
utili a descrivere le attivita'.
3. Ciascun soggetto aggregatore, contestualmente, trasmette alla
segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di
spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto
aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a
consuntivo nell'ultimo anno, dei contratti in essere e delle
previsioni di spesa per l'anno successivo, redatto, qualora
disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e
servizi di cui al successivo art. 6.
4. La raccolta dei dati a supporto delle attivita' di cui ai
precedenti commi 1, 2 e 3 potra' avvenire anche attraverso la
consultazione delle banche dati esistenti presso i soggetti
competenti.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al
Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di
acquisto aggregato (di seguito piano integrato), comprensivo della
individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche' delle
soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative
procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta dovra' contenere
il cronoprogramma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i
soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa affrontata, le
modalita' di espletamento delle iniziative, i risparmi stimati e,
relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3
dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, gli enti
aggregati coinvolti.
6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a
maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui
al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una
relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure
di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche'
le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n.
66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai
fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi
entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Il piano integrato potra' essere oggetto di revisione nel corso
dell'anno anche in ragione di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
Art. 6
Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi
1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente
diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con
gli standard internazionali gia' definiti, a supporto dell'attuazione
di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai dati
e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al
fine di costruire un «nomenclatore unico dei beni e servizi» in
termini di codifiche dei beni e servizi acquistati dai soggetti
aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente la spesa
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto gia'
definito normativamente.
Art. 7
Monitoraggio delle attivita' e dei risultati dell'aggregazione e
centralizzazione degli acquisti
1. Nell'ambito delle azioni volte ad implementare la
razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per
beni e servizi, il Tavolo tecnico realizza forme di monitoraggio
sullo stato di realizzazione ed attuazione del piano integrato, al
fine di valutarne la relativa efficacia anche attraverso l'utilizzo
di un sistema di indicatori sintetici di risultato.
2. Il comitato propone al Tavolo tecnico, che li approva, gli
indicatori e i relativi valori obiettivo e definisce le modalita' e
la tempistica relativa al monitoraggio degli stessi.
3. Con cadenza trimestrale, ciascuno dei soggetti aggregatori
predispone e rende visibili sul portale di cui al successivo art. 8,
i resoconti delle attivita' di monitoraggio e controllo inerenti lo
stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato
e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.
Art. 8
Portale dei soggetti aggregatori
1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e valorizzazione
delle competenze e delle esperienze, il Ministero dell'economia e
delle finanze mette a disposizione sul proprio portale
«www.acquistinretepa.it» la sezione dedicata al Tavolo tecnico
finalizzata alla gestione dei flussi informativi, dei dati
provenienti dai soggetti aggregatori e della reportistica contenente
anche i risultati del monitoraggio di cui all'art. 7.
2. Ciascun soggetto aggregatore e' tenuto ad alimentare, secondo le
specifiche tecniche definite nell'ambito del Comitato guida, la
sezione di cui al precedente comma 1 con le diverse informazioni
afferenti le iniziative di acquisto aggregato realizzate dai vari
soggetti, in modo tale da favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa,
la comparazione dei dati e la replicabilita' di modelli di
eccellenza.
3. Al fine di favorirne l'accesso e la piena condivisione, sul
portale dei soggetti aggregatori saranno pubblicati, oltre all'elenco
completo e aggiornato dei soggetti stessi, il documento di piano
integrato e l'elenco di tutti i contratti stipulati dai soggetti
aggregatori.
Art. 9
Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per
beni e servizi dei soggetti aggregatori
1. Al fine di fornire supporto tecnico ai programmi di
razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti
aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attivita' quali:
a) analisi della spesa non oggetto dei programmi di
razionalizzazione dei soggetti aggregatori e potenzialmente
affrontabile da tali programmi, anche tramite l'avvio di iniziative
pilota;
a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi, comparazione
e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di rendere disponibili ai
soggetti aggregatori benchmark e indicatori di appropriatezza dei
consumi;
b) promozione di percorsi formativi finalizzati, tra l'altro al
potenziamento delle competenze dei buyer pubblici.
Art. 10
Revisione dei requisiti per l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori
1. Il Tavolo tecnico, sentita l'ANAC, puo' formulare proposte al
Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione del presente
decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti
aggregatori, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato 11 novembre 2014, di
cui all'art. 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Art. 11
Anticorruzione
1. Nell'ambito delle disposizioni in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il
Tavolo tecnico collabora con l'Autorita' nazionale anticorruzione al
fine di promuovere e definire norme e metodologie comuni di
prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici,
nonche' nell'adempimento delle altre funzioni attribuite
all'Autorita' da successive normative.
Art. 12
Diffusione di buone pratiche
1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale
esistenti nell'ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico
promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione
e cooperazione mediante azioni quali:
a) diffusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze
significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate
dai soggetti aggregatori;
b) identificazione di misure e strumenti di gestione delle
procedure di acquisto al fine della semplificazione dei processi di
e-procurement;
c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di ampliare e
massimizzare le potenzialita' connesse all'accesso aperto e
all'integrazione delle informazioni disponibili;
d) creazione di una banca dati contenente standard di
documentazione di procedure di acquisto per beni e servizi per la
definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di
beni e servizi.
Art. 13
Utilizzo delle piattaforme di acquisto
1. Al fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme informatiche di
acquisto da parte dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico, a
seguito dei necessari approfondimenti tecnico-operativi, adotta
strategie condivise circa l'utilizzo in modalita' Application Service
Provider (ASP) delle piattaforme informatiche di acquisto, nonche' il
riuso e riadattamento delle piattaforme esistenti.
Art. 14
Rapporti con soggetti terzi
1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto di competenza, con i
soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici
mettendo a disposizione analisi, contributi e studi su temi di volta
in volta individuati.
2. Il Tavolo tecnico promuove incontri e collaborazioni, con
funzioni consultive, con associazioni di categoria, universita', e
altri enti istituzionali, al fine di facilitare la realizzazione dei
programmi di razionalizzazione della spesa dei diversi soggetti
aggregatori.
3. La partecipazione alle iniziative di cui al comma 2 deve
svolgersi senza oneri aggiuntivi per il Tavolo tecnico.
Art. 15
Disciplina transitoria
1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli
articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione delle categorie merceologiche e delle relative
soglie di obbligatorieta' da inserire nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge n. 66 del 2014;
b) definizione del modello sulla base del quale redigere i singoli
piani delle iniziative di acquisto aggregato;
c) individuazione degli indicatori, le modalita' e la tempistica di
rilevazione degli stessi, di cui all'art. 7, comma 2.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 novembre 2014
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padovan
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari
esteri, Reg.ne - Prev. n. 3307
Allegato
ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
INTRODOTTI E/O ELIMINATI
(ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)
Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere: obblighi di trasmissione di dati alla
segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.
Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1) : art. 5,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare | Altro |
+======================+===========+========================+=======+
| X | [ ] | [ ] | [ ] |
+----------------------+-----------+------------------------+-------+
Cosa cambia per il cittadino/impresa: ciascun soggetto
aggregatore, entro il 15 ottobre di ciascun anno, trasmette alla
segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, una programmazione di
massima riferita all'anno successivo, nonche' i dati e le
informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali
svolge la funzione di soggetto aggregatore.
Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere: obblighi di predisporre e rendere
visibile sul portale dei soggetti aggregatori i resoconti concernenti
lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto
aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore
nonche' le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto
aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del
comitato guida.
Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articoli 7,
comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare | Altro |
+======================+===========+========================+=======+
| X | [ ] | [ ] | [ ] |
+----------------------+-----------+------------------------+-------+
Cosa cambia per il cittadino/impresa: ogni tre mesi, ciascun
soggetto aggregatore predispone e rende visibili sul portale dei
soggetti aggregatori, i resoconti delle attivita' di monitoraggio e
controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative
di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto
aggregatore, nonche' le diverse informazioni afferenti le iniziative
di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite
nell'ambito del comitato guida, al fine di favorire l'analisi dei
fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilita' dei
modelli di eccellenza.
(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.