Ho da poco aperto al centro storico di Roma un locale con laboratorio di gelateria. Sono in possesso della scia artigianale e della scia di vicinato in virtù delle quali vendo anche prodotti di pasticceria e affini, tra cui anche caffè e cappuccino. Poichè il locale esercita la sua attività nell'ambito della somministrazione non assistita, tali bevande sono erogate da una macchina automatica al servizio della clientela in un punto leggermente separato dal banco, utilizzando ovviamente appositi bicchieri di carta. E fin qui credo che non ci piova.
Con l'intento ovviamente di migliorare sempre più il servizio e volendo, allo stesso tempo, porre la massima attenzione nel percorrere un campo ad alto "pericolo di mine” pongo i seguenti quesiti:
Cambia qualcosa se la macchina automatica di cui sopra viene utilizzata dall'addetto magari collocandosela alle spalle, appoggiando quindi il caffè (coperto con il tappo) sul banco davanti al cliente?
Se sì che ne pensate delle macchine “semiautomatiche” che utilizzano le cialde o le capsule ma che il loro avvio non avviene schiacciando un bottone bensì utilizzando il classico braccio?
Vi ringrazio per ogni aiuto che vorrete darmi.
Gilberto Magrone
Come hai detto tu, stai camminando in campo minato. Ti posso dire che in base ai recenti principi giuridici che stanno alla base dell’esercizio delle attività produttive, sei legittimato ad esercitare l’attività nelle modalità che hai descritto. Ma è difficile affermare che ne sia convinto anche il vigile urbano che ti controllerà.
Le varie circolari ministeriali hanno sempre tratto la cosa nel senso:
-attrezzature come la spina e simili per la mescita delle bibite al bicchiere sono riservate agli esercizi di somministrazione;
- le macchine tipiche per il caffè da bar non possono essere usate per la somministrazione non assistita.
- è ritenuto ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione (qualcosa tali disposizioni devono pur aver introdotto rispetto allo stato giuridico pregresso) e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.
Difatti c’è una sentenza del TAR Parma che non ha ritenuto legittimo predisporre dei tavoli apparecchiati con tovaglie, piatti, posate, bicchieri come se fosse un ristorante vero e proprio.
Oggi, però come dicevo, vari decreti legge: DL 138/2011, DL 201/2011, DL 1/2012, DL 5/2012 (da approfondire) fanno sì che possano essere posti divieti all’esercizio di attività solo se giustificati da rilevati interessi pubblici e comunque, ogni restrizione deve essere interpretata ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale e comunque prevista dalla legge. In sintesi, nella genericità della legge (dato che non dispone divieti specifici) un regolamento comunale non può inventarseli. Se vendi caffè da asporto puoi anche somministrarlo in modo non assitito, non vedo discriminanti collegate al modo di produzione del caffè.
Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
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[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti
[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti
[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]
Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0
SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA è legittima anche per cioccolata calda in tazza
TAR TOSCANA, SEZ. II – sentenza 27 luglio 2016 n. 1284
In buona sostanza, dall’esame della legislazione nazionale e regionale sopra effettuato emerge un contesto complessivo in cui negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari sono consentiti la vendita ed il consumo immediato dei medesimi prodotti, (anche) utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma a condizione che non venga effettuato il servizio di somministrazione assistita; servizio di somministrazione assistita che deve essere ovviamente individuato, sulla base della legislazione regionale, nel servizio svolto in ambiti “appositamente attrezzat(i) per essere utilizzat(i) per la somministrazione…(come) l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi” (art. 41, 1° comma lett. b) della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28; praticamente nello stesso senso, si veda la più generica previsione dell’art. 1, 1° comma della 25 agosto 1991, n. 287).
http://buff.ly/2aiQWBB
[size=14pt][b]Somministrazione non assistita - liberalizzazione piena per l'ANTITRUST[/b][/size]
L'ANTITRUST prende chiara e puntuale posizione sulla legittimità della SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA e sulla illegittimità di interpretazioni restrittive anche se fondate sulle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico.
Scarica la risposta AGCM pubblicata il 5 dicembre 2016:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
Abbiamo affrontato la questione in numerose occasioni. Ecco una selezione dei nostri post:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+somministrazione+non+assistita&aqs=chrome..69i57j69i58.960j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Buona lettura
[size=18pt]Somministrazione NON ASSISTITA senza vincoli anche per Ministero - Ris. 372321[/size]
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b][/color]
[b]Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016 - Quesito in materia di consumo sul posto di prodotti di gastronomia all’interno degli esercizi di vicinato[/b]
http://buff.ly/2in1DJA
[color=red][b]AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO[/b][/color]
[b]AS1316 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI NEL SETTORE DELLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE CON CONSUMO SUL POSTO[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=37716.0
[b][size=18pt]Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
[/size][/b]
[b]Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
[/b]
https://buff.ly/2o9B8Zu
******************
[color=red][b]COMMERCIO: risoluzioni del MINISTERO pubblicate a febbraio 2018 (video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018)[/b][/color]
https://youtu.be/xSW-CzpoZ1Y
Il precedente videocommento: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqz_mJ9034&feature=youtu.be
[b][size=18pt]Somministrazione non assistita con posate di metallo e bicchieri di vetro
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[b]Arriva l'OK di CONFERMA del Ministero con la Risoluzione n. 59196 del 9 febbraio 2018
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https://buff.ly/2o9B8Zu
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[color=red][b]COMMERCIO: risoluzioni del MINISTERO pubblicate a febbraio 2018 (video commento del dott. Simone Chiarelli del 18 febbraio 2018)[/b][/color]
https://youtu.be/xSW-CzpoZ1Y
Il precedente videocommento: https://www.youtube.com/watch?v=5Kqz_mJ9034&feature=youtu.be