In quanto ente terzo preposto a svolgere le funzioni amministrative in materia di adv, dopo aver ricevuto dal suap competente per territorio una comunicazione di variazione societaria di un'adv esistente, dopo aver verificato la veridicità delle dichiarazioni ed il rispetto dei requisiti previsti nella normativa regionale, occorre concludere la pratica con un atto?E se si di che tipo ed indirizzato solo al suap o anche al titolare dell'adv?
Grazie.
In quanto ente terzo preposto a svolgere le funzioni amministrative in materia di adv, dopo aver ricevuto dal suap competente per territorio una comunicazione di variazione societaria di un'adv esistente, dopo aver verificato la veridicità delle dichiarazioni ed il rispetto dei requisiti previsti nella normativa regionale, occorre concludere la pratica con un atto?E se si di che tipo ed indirizzato solo al suap o anche al titolare dell'adv?
Grazie.
[/quote]
1) non occorre alcun atto. La verifica di una comunicazione/SCIA è atto di vigilanza che non rileva all'esterno (se positivo)
2) ergo non va comunicato niente nè al SUAP nè all'interessato.
Ovviamente, NON VA COMUNICATO nel senso che non è obbligatorio ma niente vieta di effettuare una comunicazione che avvisi dell'esito favorevole delle verifiche. In questo caso va trasmessa SOLO AL SUAP che la invierà alla cciaa e la metterà agli atti.