Le nuove norme di Regione Lombardia che prevedono la fascia di sicurezza non solo alle apparecchiature di nuova installazione ma anche a quelle già presenti, risultano già applicabili? Nel caso in cui il titolare di un'attività decida di rescindere il contratto in essere con un concessionario e di sottoscriverne un nuovo con altro concessionario dovrà rispettare la distanza dei 500 mq.?
Grazie!
Che mi risulti la giunta regionale ha approvato solo la proposta di legge...
Quindi per ora non è norma applicabile.
A mio avviso ad oggi è ammissibile purché ci sia continuità nell'attività
Forse mi sbaglio, ma l'argomento trattato non è quello relativo alla D.g.r. 24 gennaio 2014 - n. X/1274 ?
riferimento id:24182La Dgr che citi è in vigore da un anno a questa parte, ma non si applica al cambio gestore o allo scadere delle concessioni in essere.
Tanto è vero che la stessa regione ha di recente (16/01/2015) approvato una nuova proposta di legge, che in quanto proposta ovviamente non è ancora legge...
[i]NUOVE NORME - Con le nuove norme si precisa che la fascia di sicurezza si riferisce non solo alle apparecchiature di nuova installazione, già di fatto bloccate dalla Legge, ma anche a quelle già presenti, che, al termine dei contratti di concessione in essere, se presenti all'interno delle fasce di sicurezza, verranno a loro volta disinstallate e non potranno più funzionare[/i]
Vedi qui: [url=http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213710381954&childpagename=Regione%2FDetail&pagename=RGNWrapper]http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213710381954&childpagename=Regione%2FDetail&pagename=RGNWrapper[/url]
Testo PDL che modifica la l.r. per la prevenzione del gioco patologico [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24289.msg45790#msg45790]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24289.msg45790#msg45790[/url]
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