Buongiorno, sono state presentate due SCIA per avvio attività di esercizio di vicinato nel novembre 2014. Ad oggi nessuna delle due è stata materialmente avviata, ne è stata presentata comunicazione per eventuale sospensione delle medesime. Domanda: dobbiamo chiedere eventuali spiegazioni. Saluti
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Buongiorno, sono state presentate due SCIA per avvio attività di esercizio di vicinato nel novembre 2014. Ad oggi nessuna delle due è stata materialmente avviata, ne è stata presentata comunicazione per eventuale sospensione delle medesime. Domanda: dobbiamo chiedere eventuali spiegazioni. Saluti
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Solo se sei un curioso impiccione!!!!!!!!!!!! ;) ;) ;) ;) ;)
La SCIA abilita a svolgere l'attività ma NON OBBLIGA quindi l'interessato può anche decidere di non svolgere alcuna attività e iniziare effettivamente dopo molti mesi, anni o MAI!!!
A parte gli scherzi niente ti vieta di chiedere se e come mai non hanno avviato, così come lo puoi verificare da solo con visura camerale, sopralluogo dei vigili, verifica all'ufficio tributi ... facendoti un giro in paese!
Scusate l'intromissione, ma l'art. 107 comma 2 della L.R.T. n. 28/2005 non dice che la SCIA cessa di produrre effetti giuridici se l'attività non viene avviata entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA stessa? salvo proroga su motivata istanza, naturalmente.
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Scusate l'intromissione, ma l'art. 107 comma 2 della L.R.T. n. 28/2005 non dice che la SCIA cessa di produrre effetti giuridici se l'attività non viene avviata entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA stessa? salvo proroga su motivata istanza, naturalmente.
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Hai fatto bene a precisarlo ... avevo dato la risposta dando per scontato il riferimento alla sola normativa nazionale.
Per la Toscana vale la disposizione citata che comunque NON MUTA LA SITUAZIONE in quanto anche se decorrono i 180 giorni non ci sono sanzioni ma il solo onere per l'interessato, prima di iniziare, di ripresentare la scia.
Art. 107
- Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione(69)
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività (139), la segnalazione certificata di inizio attività (139) cessa di produrre effetti giuridici.