[b][color=red]REGIONE TOSCANA - DELIBERAZIONE 12 gennaio 2015, n. 21[/color][/b]
Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 211 e 213 del d.lgs. 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010).
[color=red][b]SEGNALO QUESTI PASSAGGI FONDAMENTALI![/b][/color]
Poiché lo stesso DPR 160/2010 fa salve e rinvia alle “altre normative di settore”, la titolarità del
procedimento autorizzativo di cui all’art. 208 del d.lgs. 151/2006 rimane in capo alla Regione (per
gli impianti di cui all’art. 28 comma 4 della l.r. 61/2014), la quale provvede alla convocazione della
conferenza di servizi prevista dal medesimo articolo 208 ed all’adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento.
Pertanto, anche in coerenza con i chiarimenti contenuti nella nota del Ministero dello Sviluppo
Economico del 3 maggio 2011 (MSN 0000810), la domanda di autorizzazione, per gli impianti di
cui all’art. 28 comma 4 della l.r. 61/2014, è presentata al SUAP, secondo quanto previsto dal DPR
160/2010. Il SUAP provvede a trasmettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i relativi allegati
alla Regione che, verificata la completezza documentale, procede alla convocazione della
conferenza di servizi di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006.
La Regione provvede altresì all’adozione del provvedimento finale - valutate le specifiche
risultanze della suddetta conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede - e lo inoltra per via telematica al SUAP, il quale, entro il termine di centocinquanta
giorni di cui al comma 8 dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, lo trasmette al soggetto richiedente.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui l’autorizzazione per la realizzazione ed esercizio degli
impianti di cui all’art. 28, comma 4, della l.r. 61/2014 sia rilasciata ai sensi della parte II, titolo III
bis, del d.lgsl. 152/2006, come del resto già specificato (per i procedimenti di competenza
provinciale) dall’art. 72 bis della l.r. 10/2010.
Sulle domande di autorizzazione già trasmesse alla Regione, alla data di entrata in vigore del
presente atto, la Regione, previa comunicazione al SUAP territorialmente competente, procede agli
adempimenti procedurali previsti dal d.lgs. 152/2006. Al SUAP è comunque inoltrato per via
telematica il provvedimento finale, per la successiva trasmissione al soggetto richiedente
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