Una tabaccheria intende installare al suo esterno un distributore automatico di bevande, tra cui inserirebbe anche, se fattibile, la birra.
Alla luce delle norme contro l'alcolismo, ed in particolare la prevenzione nei giovani (< di 16 anni), è fattibile?
Grazie
Una tabaccheria intende installare al suo esterno un distributore automatico di bevande, tra cui inserirebbe anche, se fattibile, la birra.
Alla luce delle norme contro l'alcolismo, ed in particolare la prevenzione nei giovani (< di 16 anni), è fattibile?
Grazie
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Ciao,
salvo che il divieto non sia previsto dalla normativa regionale (riporto in allegato ad esempio quella Toscana che vieta sia la vendita che la somministrazione di alcolici mediante distributori automatici) la vendita e somministrazione di alcolici mediante distributore automatico è consentita.
In Lombardia la legge regionale VIETA la sola somministrazione ma non anche la vendita (cessione senza attrezzature per il consumo sul posto).
Questo è il problema.
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Lombardia
L.R. 2-2-2010 n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2010, n. 5, suppl. ord. 5 febbraio 2010, n. 3.
Art. 73
Disposizioni per i distributori automatici.
1. L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all’articolo 69.
2. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
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Spunti PRO e CONTRO:
http://sostenibile.blogosfere.it/2011/10/alcol-e-minori-il-paradosso-dei-distributori-automatici.html
http://www.vignaclarablog.it/2011051214666/la-storta-sigilli-al-distributore-stakanovista/
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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.
Art. 49
Somministrazione mediante distributori automatici.
1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La somministrazione di cui al comma 1, se effettuata in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed appositamente attrezzati, è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di somministrazione.
3. È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
Art. 65
Distributori automatici.
1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'articolo 63.
2. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
3. È vietata la vendita mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Distinguere tra vendita e somministrazione è semplice... ma in caso di distributori automatici lo è meno...
Quando si ha vendita e quando somministrazione?
Se il distruibutore permette di acquistare un singolo bicchiere di birra si haasomministrazione, considerato che chi la acquista la berrà subito?
Viceversa se si vendono bottiglie di birra e non ci sono attrezzature per il consumo sul posto, si ha vendita?
Distinguere tra vendita e somministrazione è semplice... ma in caso di distributori automatici lo è meno...
Quando si ha vendita e quando somministrazione?
Se il distruibutore permette di acquistare un singolo bicchiere di birra si haasomministrazione, considerato che chi la acquista la berrà subito?
Viceversa se si vendono bottiglie di birra e non ci sono attrezzature per il consumo sul posto, si ha vendita?
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La differenza è una ASSURDITA' che però è richiamata in alcune leggi regionali (dove manca la legge regionale si applica la sola disciplina del Dlgs 114/1998 e tutti i distributori sono di sola vendita).
Ecco un mio approfondimento:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19746.0
Inoltre:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2416.0
Segnalo inoltre [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12817.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12817.0[/url].
Il tema di fondo sia nella vendita che nella somministrazione, e non solo nel caso degli apparecchi automatici, è quindi la responsabilità dell'esercente della verifica dell’età dell'acquirente.
Dunque in Toscana è vietata anche la vendita di alcolici mediante distributori automatici?
Anche se hanno dispositivi anologhi ai distributori di sigarette che permettono la vendita solo a maggiorenni?
In quali regioni invece, oltre alla Lombardia, la vendita è consentita?
Dunque in Toscana è vietata anche la vendita di alcolici mediante distributori automatici?
Anche se hanno dispositivi anologhi ai distributori di sigarette che permettono la vendita solo a maggiorenni?
In quali regioni invece, oltre alla Lombardia, la vendita è consentita?
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Approfondimenti:
http://www.fipe.it/files/legislativo/dottrina/GUIDA_PRATICA_ALCOl.pdf
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/eddb3fba5996dbffc1256de500352a8b/84476f7f3ba16604c125756a0033cb3d/$FILE/1-7_09.htm
Regione Abruzzo
L.R. 16 luglio 2008, n. 11
Bevande alcoliche - I Comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche:
a) può essere permanente o temporaneo;
b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata area del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S.;
c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.
È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Emilia Romagna
L.R. 26 luglio 2003, n. 14
Bevande alcoliche - Il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con distributori automatici.
Regione Friuli - Venezia Giulia
L.R. 5 dicembre 2005, n. 29
Bevande alcoliche – E’ consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle fiere. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Lazio
L.R. 29 novembre 2006, n. 21
Bevande alcoliche - In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico. È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Liguria
L.R. 3 gennaio 2007, n. 1
Bevande alcoliche - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Lombardia
L.R. 24 dicembre 2003, n. 30
Bevande alcoliche - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Marche
L.R. 9 dicembre 2005, n. 30
Bevande alcoliche - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Piemonte
L.R. 29 dicembre 2006, n. 38
Bevande alcoliche - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Sardegna
L.R. 18 maggio 2006, n. 5
Bevande alcoliche - È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
Regione Toscana
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28
Bevande alcoliche - La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. È vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (l’art. 65 ne vieta anche la vendita).
Regione Valle D’Aosta
L.R. 3 gennaio 2006, n. 1
Bevande alcoliche - La giunta regionale… individua: … b) le disposizioni generali concernenti gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, nonché le disposizioni volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche.
Regione Veneto
L.R. 21 settembre 2007, n. 29
Bevande alcoliche - In tutti gli esercizi commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresi i circoli privati, gli agriturismo e qualunque altro esercizio nel quale si effettuano la vendita ed il consumo sul posto di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché sulle aree private aperte al pubblico e sulle superfici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) sono vietati la vendita, anche per asporto ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 1 alle ore 6 antimeridiane, salvo deroga dei comuni sulla base della presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale e ad esclusione del 1 gennaio.
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. In relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e di ordine e sicurezza pubblica, il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
http://www.ascom.imperia.it/it/categorie-turismo-fipe/d.l.-balduzzi-somministrazione-e-vendita-alcolici/?view
Sempre in tema di distributori automatici, in relazione alle leggi regionali che disciplinano il divieto di somministrazione di bevande alcoliche attraverso tali apparecchi, come ad esempio la L.R. Veneto n. 29/2007 e L.R. Emilia-Romagna n. 14/2003, si ritiene che tale divieto sia stato superato dal D.L. Balduzzi, dato che quest’ultimo è andato a modificare una norma del codice penale, di sicura competenza statale ed alla quale le Regioni devono adeguarsi.
Pertanto, è ormai possibile somministrare o vendere alcolici attraverso i distributori automatici, fermi restando i limiti di orario (divieto dalle 24 alle 7), i rispettivi divieti ai minori di 16 o 18 anni ed il collegato necessario onere di rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti o della presenza sul posto di personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.
Non concordo.
Un conto è la disciplina delle CONSEGUENZE PENALI della violazione di un divieto. Altra cosa è l'estensione del divieto.
In pratica nelle Regioni dove è vietata la somministrazione di alcolici tale divieto rimane fermo e sanzionato:
1) in via penale nei casi dell'art. 689
2) in via amministrativa nei restanti casi
Nelle altre Regioni resta fermo i divieto dell'art. 689 mentre è possibile la somministrazione con le modalità idonee al riconoscimento dell'età del cliente.
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CODICE PENALE - 689. Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente.
L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno [c.p. 691] (1).
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (2).
Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi (3).
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata [c.p. 64].
La condanna importa la sospensione dall'esercizio [c.p. 35] (4).
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(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
(2) Comma inserito dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
(3) Comma inserito dall'art. 7, comma 3-ter, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189.
(4) La competenza per la contravvenzione prevista dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.