Data: 2015-01-20 16:09:53

Installazione giochi spettacolo viaggiante

In una vasta area all’aperto di pertinenza di una struttura di proprietà comunale, debitamente recintata ed a cui si può accedere solo da due cancelli, si vorrebbero installare un certo numero di giochi facenti parte delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Al di là delle procedure (bando per l’assegnazione dell’area, ctv, ecc.), è possibile rilasciare un’autorizzazione come spettacolo viaggiante per una durata massima di 90 gg o il tutto si potrebbe configurare come parco di divertimenti?
:o ::) ??? :-\

riferimento id:24157

Data: 2015-01-20 16:40:54

Re:Installazione giochi spettacolo viaggiante

Diciamo che gruppi di attrazioni in luogo pubblico non recintato non hanno bisogno dell'80 TULPS ma solo di abilitazione 69 TULPS e applicazione del DM 18/05/2007 riguardanti le singole attrazioni. Da ciò deriva che non c'è bisogno di un'autorizzazione d'insieme per parco giochi.

Nel tuo caso, invece, anche se temporaneo, si determina la fattispecie del luogo recintato con accessi controllati dove l'avventore va per il trattenimento. In codesto caso occorre l'80 TULPS per la valutazione complessiva della sicurezza. Formalmente (anche se è poco rilevante) occorrerebbe anche una abilitazione ex art. 68 TULPS.

Ti riporto una nota ministeriale:

[i]Ministero dell’interno
Gabinetto del Ministro
Prot. 17082/114 Gab/Uff. III del 21 agosto 2012
Si fa riferimento al quesito posto da codesta Prefettura in merito d alcuni profili applicativi delle disposizioni di cui all’art. 80 del TULPS, nonché agli artt. 141bis e 142 del relativo regolamento di esecuzione, con particolare riguardo alle verifiche di competenza delle Commissioni di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo sui “parchi di divertimento” costituti da piccoli gruppi di attrazioni, allestiti in aree pubbliche il cui accesso è libero e non soggetto da alcun pagamento.
Al riguardo, poiché sull’argomento in questione sono pervenuti quesiti di altre Prefetture, amministrazioni locali ed associazioni di categoria, che hanno denunciato perduranti e diffuse incertezze interpretative sui punti significativi della disciplina vigente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile hanno avviato d’intesa, ognuno per i profili di rispettiva competenza, un esame approfondito e complessivo della problematica, a fine di fornire indicazioni utili alla definizione di un orientamento univoco.
Sarà cura di questo Gabinetto riferire prontamente in merito agli esiti del citato approfondimento, tuttora in corso.
Ciò premesso, per quanto concerne la specifica questione posta, all’attenzione da codesta Prefettura, i citati Dipartimenti ritengono che i gruppi di poche attrazioni installate in giardini comunali e in spazi aperti non delimitati (con recinzione permanente o anche con transenne e sistemi analoghi) ed accessibili a tutti, con capienza limitata a poche decine di utenti, nonché, senza alcuna organizzazione di servizi comuni, non possano essere ricompresi nella figura del “parco di divertimento”.
Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, come affermato da codesta Prefettura, con cui i citati Dipartimenti concordano, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all’art. 69 TULPS, ora rilasciata a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18 maggio 2007.
[/i]

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