Data: 2015-01-20 12:15:50

Prelievo e trasporto carburanti in recipienti mobili

  :(Ho ricevuto come Suap un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al prelievo e trasporto carburanti in recipienti mobili.

Non sono riuscito a trovare la normativa di riferimento Regionale del Lazio che discplina detta fattispecie, mentre nelle altre Regioni
esiste disciplina specifica. :

Mi serve di conoscere con CON URGENZA quale normativa nella Regione Lazio disciplina la predetta fattispecie e, in caso di mancanza della
disciplina regionale, se vige disciplina  statale in tal senso da poter applicare.

Cordali saluti
Maurizio Bevilacqua

riferimento id:24143

Data: 2015-01-20 20:40:20

Re:Prelievo e trasporto carburanti in recipienti mobili

Alcune regioni come la Toscana, hanno disposto:
[i]1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia.
2. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione
[/i]

La regione Lazio, vedi LR 8/2001 e successive modifiche non disciplina la fattispecie. La LR 8/2001 disciplina solo la fattispecie del distibutore ad uso privato
[i]Art. 21
Disciplina degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 32/1998 e successive modificazioni, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell'impresa produttiva di beni e servizi titolare dell'autorizzazione stessa, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli altri impianti di distribuzione, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13, nonché di quelli di cui alla Sezione II del presente Capo.

2. La distribuzione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, negli impianti di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione.[/i]

La normativa statale (eccetto che per la rpevenzione incendi) non disciplina la fattispecie.

Posso concludere che nella regione Lazio il rifornimento di carburante in contenitori e non nel serbatoio dell'auto non è sottoppsto a procedure (sono fatte sale le regole tecniche e di prevenzione incendi sul trasporto)

riferimento id:24143

Data: 2015-01-21 08:41:42

Re:Prelievo e trasporto carburanti in recipienti mobili

Come avevo pensato, GRAZIE della risposta

riferimento id:24143

Data: 2015-11-27 16:39:43

Re:Prelievo e trasporto carburanti in recipienti mobili

Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
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[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti

[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti

[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]

Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0

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