[font=verdana]Stante la continua presentazione delle denuncie di infortunio sul lavoro ai Sindaci dei piccoli Comuni, in quanto autorità locali di pubblica sicurezza, con la presente Vi riproponiamo un quesito già inviato il 23 aprile del decorso anno 2014, al quale tuttavia non venne data alcuna risposta, con la speranza che possiate fornici ora qualche delucidazione utile in una prospettiva di semplificazione amministrativa e snellimento burocratico.
In sostanza si chiede se a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. n. 1124/1965 dal c.d. “Decreto del Fare”, vige ancora l’obbligo per i datori di lavoro di inviare le denunce di infortunio anche alle autorità locali di pubblica sicurezza, nei piccoli Comuni rappresentate dai Sindaci, e quali sono eventualmente i compiti e adempimenti in merito da parte dei Comuni.
Vi ringraziamo anticipatamente.
Il quesito in era il seguente:[/font]
[font=courier]<<L’art. 32 del “decreto del fare” (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) abrogando l’art. 54 del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124, sembrerebbe aver fatto venir meno l’obbligo a carico del datore di lavoro di denunciare all’[u][b]autorità locale di pubblica sicurezza[/b][/u] ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni. Resta però l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di denunciare entro 48 ore dall’evento l’infortunio all’Inail, adempimento che dal 1° luglio 2013 avviene esclusivamente con modalità telematica sulla base del d.p.c.m. 22 luglio 2011.
Il decreto del fare interviene anche sull’art. 54 del suddetto D.P.R. n. 1124/1965, sostituendo il primo coma, la cui nuova formulazione prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2014: [size=10pt][i][font=times new roman]“l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, alle [i][b]autorità di pubblica sicurezza[/b][/i], ………………… alle [i][b]direzioni territoriali del lavoro[/b][/i], ………………………, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni”[/font][/i][/size], per cui sembrerebbe di capire che attualmente la Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro, e le autorità di pubblica sicurezza, sarebbero tenute ad accedere direttamente all’archivio del sistema informativo dell’Inail per l’acquisizione dei dati relativi alle denunce di infortunio che li riguardano al fine degli adempimenti di competenza.
Considerato che nei piccoli Comuni dove non sono presenti le Questure o i Commissariati di P.S., le autorità locali di pubblica sicurezza sono rappresentate dai rispettivi Sindaci, e che le denunce di infortunio presentate al Comune prima delle accennate modifiche normative venivano trasmesse dai Comuni alle Direzioni Provinciali del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro, si chiede se alla luce delle nuove disposizioni sia effettivamente venuto meno l’obbligo di trasmissione delle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza da parte dei datori di lavoro, e quali adempimenti siano eventualmente rimasti a carico del Comune data la nuova formulazione del suddetto art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965, in quanto a causa della mancanza di chiarezza continuano a pervenire con regolarità denunce di infortunio da parte di associazioni di categoria per i datori di lavoro loro associati, da parte di enti pubblici, scuole, ecc.>>.[/font]
Le denunce di infortunio all'autorità locale di p.s. competente per il comune in cui è avvenuto l'infortunio, in attesa che esca il regolamento per il SINP, sono ancora obbligatorie.
Infatti con l’art.32 comma 6 del DL 21.06.2013, n.69 il Legislatore ha inteso prevedere l’abrogazione dell’intero art.54 del DPR 1124/1965, ma solo “a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art.8, comma 4, del Dlgs 81/2008”.
Tenuto conto che detto decreto non è stato per quanto noto ancora emanato (credo sia ancora fermo in qualche cassetto), né di conseguenza sono decorsi i suddetti termini, a parere personale, contrariamente a quanto enfatizzato su molti siti internet anche da alcune associazioni di categoria, gli oneri previsti dall’art.54 sono tuttora vigenti.
L'autorità locale è ancora tenuta a tenere l'elenco di quelli ricevuti ma a mio avviso non è più tenuta alla trasmissione di quelle superiori a 30 gg alla DPL (ex art.56 del dpr prima delle modifiche apportate) .