Data: 2015-01-20 08:37:36

VOLI ONLINE - obbligo di indicazione del prezzo finale CGUE 573/13

VOLI ONLINE - obbligo di indicazione del prezzo finale CGUE 573/13

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-573/13
[color=red]Per ogni volo in partenza da un aeroporto dell’Unione di cui sia esposta la tariffa, un sistema di prenotazione elettronica deve precisare dall’inizio il prezzo finale[/color]

L’Unione federale tedesca delle centrali ed associazioni dei consumatori ha contestato dinanzi ai
giudici tedeschi le modalità di presentazione delle tariffe passeggeri nel sistema di prenotazione
elettronica della Air Berlin quale vigente nel novembre 2008.
Una volta selezionati la data e l’aeroporto di partenza e di arrivo, il sistema di prenotazione
presentava in una tavola riassuntiva i possibili collegamenti 1
. Il prezzo finale 2
per persona era
indicato non per ogni collegamento esposto, bensì unicamente per il collegamento preselezionato
dalla Air Berlin ovvero per il collegamento sul quale il cliente successivamente cliccava.
A parere dell’Unione federale, tale pratica non rispetta i requisiti imposti dal diritto dell’Unione
quanto alla trasparenza dei prezzi dei servizi aerei 3
. L’azione inibitoria proposta dall’Unione
federale nei confronti della Air Berlin è stata accolta nei due primi gradi di giudizio. La Air Berlin ha
quindi adito il Bundesgerichtshof (Corte federale suprema, Germania). Detto giudice chiede ora
alla Corte di interpretare la normativa dell’Unione 4
relativa alle tariffe dei servizi aerei in partenza
da un aeroporto dell’Unione 5
.
Con la sentenza odierna, la Corte afferma che, nell’ambito di un sistema di prenotazione
elettronica come quello oggetto della controversia, il prezzo finale da pagare deve essere
precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima
indicazione. Ciò vale non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì per ogni
servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Tale interpretazione risulta tanto dal tenore quanto dalla ratio e dall’obiettivo della normativa
dell’Unione, volta a garantire che i clienti possano operare un raffronto effettivo dei prezzi dei
servizi aerei praticati dai vari vettori.



1 La tavola indicava gli orari di partenza e di arrivo.
2 Il prezzo finale è composto dalla tariffa del relativo volo, dalle tasse e dai diritti, dal supplemento dovuto per il
cherosene e dalle spese di gestione.
3 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme
comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293, pag. 3).
4 In particolare, il prezzo finale da pagare deve essere precisato sempre e deve includere la tariffa passeggeri o la tariffa
merci applicabile nonché tutte le tasse, i diritti, i supplementi e gli oneri applicabili, inevitabili e prevedibili alla data di
pubblicazione (articolo 23, paragrafo 1, del regolamento).
5 Più in particolare, la normativa si applica agli aeroporti situati sul territorio di uno Stato membro cui si applica il Trattato.
Il regolamento incoraggia tuttavia i vettori aerei dell’Unione a indicare parimenti il prezzo finale dei propri servizi aerei in
partenza da paesi terzi e con destinazione nell’Unione.

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-01/cp150004it.pdf
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-573/13


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