le farmacie operanti su territorio comunale hanno proposto all'amministrazione la sottoscrizione di una convenzione in base alla quale il servizio di guardia medica notturna verrebbe svolto, in luogo delle farmacie, da associazioni di volontariato operanti sul territorio.... non riesco a trovare, anche in tutta la normativa sulla "liberalizzazione", un appiglio normativo che lo consenta... potete aiutarmi?
riferimento id:24125La cosa sarebbe da approfondire. Se intendi la guardia farmaceutica (farmacia di turno) non vedo strade. La vendita dei farmaci è possibile solo dal farmacista. Altra cosa potrebbe essere quella del recapito farmaci, una sorta di servizio di trasporto farmaci dalla farmacia al cliente (vado ad acquistarlo per te)
riferimento id:24125
le farmacie operanti su territorio comunale hanno proposto all'amministrazione la sottoscrizione di una convenzione in base alla quale il servizio di guardia medica notturna verrebbe svolto, in luogo delle farmacie, da associazioni di volontariato operanti sul territorio.... non riesco a trovare, anche in tutta la normativa sulla "liberalizzazione", un appiglio normativo che lo consenta... potete aiutarmi?
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In Toscana la materia è disciplinata dalla legge regionale che non contempla esternalizzazioni
Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Art. 27
- Guardia farmaceutica: modalità di espletamento(44)
1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale deve essere garantito un servizio di guardia farmaceutica.
2. Il servizio di guardia farmaceutica deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:
a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l’agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;
b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;
c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l’accesso dell’utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista.
3. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) il farmacista è tenuto ad evadere le ricette dove il medico abbia esplicitato l’urgenza e ogni altra richiesta avente la caratteristica della improrogabilità.
Art. 28
-Turni e bacino di utenza del servizio di guardia farmaceutica(45)
1. L’ambito di applicazione di uno stesso turno, diurno, notturno e festivo può interessare territori di comuni limitrofi, anche di province diverse afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale, di esigenze e di espletamento del servizio.
2. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove sono ubicate le stesse non sia superiore a quindici chilometri. Il sindaco ha la facoltà di deroga al limite dei quindici chilometri a fronte di particolari condizioni favorevoli di viabilità.
3. In tutti i casi, ogni cinquantamila abitanti deve essere previsto almeno un punto di guardia farmaceutica.
Art. 29
- Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale
Abrogato. (46)
Art. 30
- Servizio di guardia farmaceutica notturna
1. Dall’orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.
2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all’uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere (47) dei competenti uffici della Azienda USL.
3. Lo svolgimento dei servizio di guardia notturna nei Comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio è assicurato da una farmacia con le seguenti modalità:
a) a chiamata con reperibilità nei Comuni fino a 12.500 abitanti;
b) a chiamata a battenti chiusi nei Comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;
c) a battenti aperti nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno può essere assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti.(25)
5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato con le modalità di cui all’ art. 27 , comma 3.
6. Nei Comuni e località ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalità del comma 2, può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.
7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell’Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda USL.
8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.
Art. 31
- Servizio di guardia delle farmacie rurali
1. Le farmacie rurali individuate ai sensi Sito esternodella legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei Comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di quindici chilometri.
2. La distanza di cui al comma 1 può essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilità e servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli.
3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalità di espletamento del servizio di cui all’ art. 27 , comma 2, lett. a).
4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1 assicurano il servizio garantendo la disponibilità agevole e tempestiva del farmacista.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000-02-25;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0