Data: 2015-01-19 17:34:43

Piano Casa ed edifici convenzionati ex L10/77

Salve.

Un privato ha presentato all’Ufficio Tecnico Comunale una D.I.A. per la realizzazione di interventi rispettivamente di ampliamento e di recupero ai fini abitativi ammessi dalla L.R. 4/2009 e dalla Legge 21/2011 e  ss.mm.ii. (PIANO CASA SARDEGNA).
Si riportano nel dettaglio gli specifici articoli:

(...)
Art. 2 Interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente
1. È consentito, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l’adeguamento e l’incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni. Per volumetria esistente si intende quella realizzata alla data del 31 marzo 2009.
Art. 15 bis  – Riutilizzo dei piani seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei seminterrati localizzati nelle zone territoriali omogenee B (completamento residenziale), C (espansione residenziale) ed E (agricole) con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Il recupero a fini abitativi dei piani e locali di cui al presente articolo è comunque vietato nelle aree dichiarate, ai sensi del vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, di pericolosità elevata o molto elevata ovvero in aree di pericolosità da frana elevata o molto elevata.
3. Il recupero a fini abitativi dei seminterrati esistenti è consentito a condizione che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, un’altezza minima non inferiore a metri 2,40, previo ottenimento di idoneo titolo abilitativo e nel rispetto delle seguenti condizioni: a) aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica per un ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; b) adeguati livelli di illuminazione raggiungibili anche mediante sistemi artificiali.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di recupero ai fini abitativi dei piani pilotis e dei locali siti al piano terra a condizione che siano rispettate le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti l’agibilità previste dai vigenti regolamenti.
5. Gli interventi previsti nel presente articolo ricadenti nelle zone classificate B e C e quelli di cui all’articolo 15 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive modifiche ed integrazioni. Qualora sia dimostrata l’impossibilità dovuta alla mancanza di spazi idonei da destinare al soddisfacimento di tale obbligo, o nel caso di spazi da destinare allo scopo di superficie inferiore a 10 metri quadri gli interventi sono consentiti previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti sono destinati alla realizzazione di nuove aree da adibire a parcheggio.
(...)

Gli  interventi di cui alla D.I.A. presentata sono da realizzarsi su un fabbricato esistente, per la cui realizzazione  originaria, nel 1992, era stato stipulato un atto unilaterale d’obbligo, di durata di 25 anni. Tale sottoscrizione consentiva di usufruire dell’esonero del costo di costruzione di cui all’art. 3 della Legge 10/1977 ma, conseguentemente, vincolava tutte le aree, l’edificio, i manufatti e gli impianti alle destinazioni di cui alla concessione edilizia ed alle modalità di utilizzazione indicate nell’atto stesso nonché ad un limite di superficie residenziale
Alla luce di quanto sopra, ci si chiede se sia legittimo consentire la realizzazione dell’ampliamento e del recupero ai fini abitativi (sostanzialmente si tratta di un cambio di destinazione d’uso del piano terra adibito a garage) su un fabbricato che attualmente risulta assoggettato a vincoli di destinazione imposti dall’atto unilaterale ancora in essere. 

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