Data: 2015-01-19 12:59:59

noleggio con conducente

Buongiorno, ho il seguente caso urgente: un soggetto  vincitore del bando di concorso per l'assegnazione di un'autorizzazione di noleggio con conducente, non risulta provvisto di una rimessa nel territorio del comune che dovrebbe procedere al rilascio del titolo. Il 2° classificato del bando di concorso intende presentare ricorso avverso l'assegnazione dell'autorizzazione, in quanto ritiene che le modifiche introdotte con l'art. 29, comma 1 quater del D.L. 207/2008 siano in vigore e operative.
Volevo chiedere se vi sono aggiornamenti su questa spinosa questione, ovvero se le proroghe all'entrata in vigore delle modifiche alla L. 21/92 siano scadute al 31 dicembre 2014 e come regolarsi con il caso sopra citato.
Grazie.

riferimento id:24107

Data: 2015-01-19 20:50:11

Re:noleggio con conducente

Sulla questione c'è stata una vera e propria contesa. Difficoltà interpretative e giusrisprudenza non univoca hanno fatto sì che molti operatori e amministrazioni pubbliche siano arrivati a rapporti molto tesi.

Quan puoi vedere come sia intervenuta un'uletriore proroga al 31/12/2015:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23813.0

Il problema interpretativo nasce dal fatto che viene prorogato il termine nel quale deve essere adottato un decreto attuativo delle modifiche che hai citato. La domanda è: finché non ci sarà il decreto attuativo sono da considerarsi applicabili?
Nel corso degli anni è stato, da prima, prorogato prioprio il termine dell'entrata in vigore delle modifiche, ma poi, abbandonato quello (quindi formalmente in vigore) è stato prorogato il termine per l'adozione del decreto attuativo.

Dalle relazioni parlamentari si capisce come stanno le cose:
[i]Relazione parlamentare alla proroga 2014

DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (SACCOMANNI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2013

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Comma 4. La disposizione proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine (già prorogato al 31 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 1, commi 388 e 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per l’emanazione del decreto con cui, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L’adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale. In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l’introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni. Peraltro, anche la IX Commissione della Camera è intervenuta più volte con numerosi pareri. Già in sede di conversione del primo decreto-legge n. 207 del 2008 (il citato «mille-proroghe» che ha visto l’inserimento dell’articolo 29, comma 1-quater) la predetta Commissione aveva espresso parere favorevole al disegno di legge di conversione dello stesso, a condizione che venisse soppresso il comma 1-quater dell’articolo 29. La stessa, successivamente, ribadiva, con pareri espressi sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 5 e n. 78 del 2009 (che disponevano la sospensione dell’efficacia delle citate disposizioni), che le norme introdotte in materia di attività di noleggio con conducente presentano notevoli profili problematici in relazione al rispetto dei princìpi di libero esercizio dell’impresa, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza e che la loro applicazione ostacolerebbe gravemente lo sviluppo delle imprese che prestano tale attività, e raccomandava una profonda revisione di tali nuove disposizioni. Allo stato, è pendente presso la Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pronuncia giudiziale ex articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea avente ad oggetto proprio l’esame sulla compatibilità [/i](ndr. purtroppo la Corte di giustizia non si è pronunciata) [i]di alcune disposizioni della legge quadro in materia di servizi pubblici non di linea, come modificata dall’arti-colo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, con le norme del Trattato. [b]La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1- quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte[/b].[/i]

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