In un bar del nostro Comune, a seguito di richiesta dei vicini, si sono recati i Carabinieri che hanno accertato che all'interno si svolgeva attività di musica dal vivo e che la musica era alta; tale accertamento è stato acquisito agli atti dell'Ufficio Polizia Municipale. Il titolare dell'attività non ha presentato la valutazione di impatto acustico come previsto. Quale sanzione si può applicare? Esiste una sanzione per la mancata presentazione della valutazione o della dichiarazione sostitutiva? Grazie
riferimento id:24104Vedo che non è stato riscontrato il superamento del limite quindi non è possibile applicare la relativa sanzione.
Un ragionamento potrebbe essere:
il DPR 227/11, fra le altre cose, vuole semplificare le procedure per l’impatto acustico. Anche questa è una norma che, in pratica, riduce le possibilità di intervento, però...
riporto l’articolo 4, comma 1 del DPR 227/2011 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico
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Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B (ndr. fra cui gli esercizi di somministrazione), fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora [u]ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica[/u] o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. [u]Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2[/u].
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In sintesi, almeno la dichiarazione sostitutiva del NON superamento dei limiti era necessaria.
Questa mancanza è sanzionabile?
Art. 10 della legge 447/1995 – sanzioni amministrative
[i]3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.[/i]
In genere la legge 447/1995 viene usata per sanzionare il superamento dei limiti acustici. In questo caso non è dimostrabile il superamento ma è dimostrabile che c’era un evento con diffusori e che non è stata presentata dichiarazione sostituiva, quindi è stato violato il DPR 227/2011, una disposizione applicativa della legge 447/95.