Data: 2015-01-18 13:03:24

Fochino e spettacoli pirotecnici. Ripristinate la commissioni tecniche .........

[color=red]Fochino e spettacoli pirotecnici. Ripristinate la commissioni tecniche territoriali sui materiali esplodenti.[/color]

Ad agosto 2014 il Governo ha adottato il DL n. 119/2014 rubricato “disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno”. Il provvedimento è nato, soprattutto, sulla spinta data dai fatti delittuosi accaduti durante la finale di coppa Italia (calcistica) fra Fiorentina e Napoli del maggio 2014.
Nonostante i presupposti di straordinarietà e urgenza, Il DL n. 119/2014, come convertito con legge n. 146/2014, ha rappresentato anche l’occasione per ripristinare parte di ciò che un altro decreto legge, il DL n. 95/2012 (la spending review), aveva tolto. L’art. 9, infatti, dispone:

Art. 9.  Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti

1.  Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.

2.  Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 , che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Nella relazione parlamentare sulla conversione si legge:
[...] Si tratta, in sostanza, della ricostituzione di organi collegiali già esistenti sia a livello centrale che provinciale (L. 110/1975, artt. 6 e 49 del TULPS) prima del decreto-legge 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica, il cui art. 12, comma 20, con alcune eccezioni, ha trasferito le competenze dei citati organismi ai relativi uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operavano.
La previsione di tali Commissioni, secondo la relazione al provvedimento in esame, si rende necessaria “per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all’adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso” [...]

Con il DM 19/11/2014 (composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti), attuativo del DL 119/2014, è stata sancita la piena operatività delle commissioni. Limitatamente alle commissioni territoriali è stato previsto (art. 2):
1.  La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriere prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:
a)  da un ufficiale dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare;
b)  dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplodenti;
d)  da un funzionario della Polizia di Stato.

Limitatamente all'attività consultiva di materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, sul richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

2.  Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardano depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve esser quello delle miniere.

3.  Per l'accertamento per la capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa.

4.  Per l'accertamento per i requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

5.  Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

6.  Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.

7.  Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

8.  I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

9.  In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

10.  Ogni commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.

Rammentiamo, relativamente ai procedimenti abilitativi per spettacoli pirotecnici, che le commissioni tecniche territoriali rappresentano un organo consultivo il cui ricorso è facoltativo.


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