Ho una ditta individuale che esercita commercio non alimentare dal 2010.
Scopro ora che a settembre 2013 un'altra ditta ha avviato il commercio nella stessa u.l., e lo ha chiuso dopo 3 mesi.
Non ho alcuna comunicazione di cessazione della prima ditta, e non risulta cessata neanche in CCIAA
Devo fare qualche accertamento?
Senza entrare nel caso specifico (mancata comunicazione di cessazione ecc. ex LR 28/05) il procedimento sanzionatorio ha una prescrizione fissata in 5 anni.
In particolare, puoi venire a conoscenza oggi di un illecito amministrativo commesso fino a 5 anni fa. Da quando ne hai conoscenza hai 90 gg di tempo per notificare il verbale e iniziare il procedimento sanzionatorio.
Se inizi il procedimento iniziano di nuovo a decorrere i termini per la riscossione della somma.
Vedi tu se procedere o archiviare
Cosa si intende per "venire a conoscenza del fatto"?
mi spiego: se nell'ambito dell'istruttoria di una pratica mi rendo conto di una violazione commessa, devo chiedere un accertamento ufficiale della PM e dalla data di detto accertamento decorrono i 90 gg oppure iniziano a decorrere dalla data della mia istruttoria (difficile da definire una data esatta)?
Nel primo caso c'è un termine per trasmettere alla PM la richiesta di accertamento?
Grazie
La materia non è semplice e bisogna basarsi sulla giurisprudenza.
Dalla giurisprudenza si evince che il termine per la contestazione dell’illecito (comma 2 dell’art. 14 della legge 689/1981) decorre dall’accertamento e non dalla commissione della violazione.
Il principio si riscontra negli articoli 13 e 14 della legge 689, per i quali gli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono compiere atti istruttori per l'accertamento delle violazioni e che il termine di 90 gg per la contestazione decorre dall'accertamento.
Secondo la giurisprudenza, non essendo previsto un termine di durata dell’accertamento, la decorrenza del termine di contestazione varia a seconda del caso e inizia a decorrere da quando l’accertatore ha tutti gli elementi di valutazione che gli permettono d’irrogare la sanzione. Quindi i tempi dell’accertamento possono variare nel tempo purché siano ragionevoli.
Nel tuo caso trovo ragionevole che il tuo ufficio informi gli organi accertatori (PM). Il personale raccoglie i dati, giudica i fatti e, se del caso, irroga la sanzione procedendo alla notifica entro 90 gg (ragionevolmente direi che i 90 gg decorrono da quando dai notizia. Il tuo ufficio provvederà alla eventuale ordinanza di ingiunzione.
Puoi fare la segnalazione il prima possibile ma senza indicarti un termine preciso.
Ho una ditta individuale che esercita commercio non alimentare dal 2010.
Scopro ora che a settembre 2013 un'altra ditta ha avviato il commercio nella stessa u.l., e lo ha chiuso dopo 3 mesi.
Non ho alcuna comunicazione di cessazione della prima ditta, e non risulta cessata neanche in CCIAA
Devo fare qualche accertamento?
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Ciao,
mi inserisco ribadendo quanto detto da Mario e precisando:
1) TU non sei organo accertatore e quindi ogni INFORMAZIONE UTILE la devi inviare al competente organo (di regola la Polizia Locale, altrimenti ASL, CCIAA, ecc...). In questo caso manda una nota alla Polizia Locale
2) gli illeciti amministrativi sono istantanei (es. passo con il rosso) o PERMANENTI (es. ometto di fare qualcosa, costruisco abusivamente ecc....)
3) per gli illeciti permanenti il termine breve (90 giorni) per la contestazione scatta da quando si "scopre" l'illecito, cioè quando si ha consapevolezza che esso esiste come tale (nel tuo caso da quando verifichi che l'attività ha cessato senza comunicazione)
4) se il fatto scoperto è nel termine di prescrizione (5 anni dalla commissione) allora manda l'informativa e la polizia farà verbale .....
OVVIAMENTE occorre anche domandarsi (perchè te lo potrà domandare il giudice).
Ma lei non si era accorta che quando ha aperto Caio nell'unità locale era presumibile che Tizio non esercitasse più?
In linea generale non vi sono ostacoli a fare il verbale anche DOPO ALCUNI MESI (ed anche anni), ma ti consiglio di usare il BUON SENSO anche in relazione all'entità e gravità della violazione.
L'omessa comunicazione di cessazione è forse l'illecito meno rilevante nel commercio. Tizio smette di esercitare e quindi di danni ne potrà fare pochi!!!
In questi casi SUGGERISCO di segnalare l'eventuale omessa comunicazione SOLO SE sono decorse poche settimane, max 1 anno .... altrimenti anche lo scopo della sanzione viene del tutto meno!