Data: 2015-01-14 10:50:55

procedura assegnazione autorizzazioni autonoleggio con conducente

In base alla legge 21/1992, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
Premesso ciò, se nell’ambito della procedura pubblica indetta dal Comuneper l’assegnazione delle licenze, pervengono domande presentate in qualità di rappresentanti di srl, sas, come ci si deve comportare? E’ consentita l’assegnazione della licenza ad una società srl, sas, ecc?
Pongo, inoltre, un altro quesito:
il regolamento del mio comune, e dunque anche il bando, ha previsto quale titolo preferenziale, l’esperienza lavorativa conseguita con l’attività di conducente presso un impresa di autonoleggio con conducente, in qualità di dipendente o collaboratore anche familiare. Il bando, pertanto, non prevede, per ovvie ragioni, il titolo preferenziale per l’attività prestata , in proprio, quale titolare di licenza; la ratio è quella di volere favorire chi non è già titolare di altre licenze. Come ci si deve comportare nel caso di certificazione di esperienze lavorative in qualità di “socio lavoratore artigiano”? E’ più corretto considerarla come attività esercitata in proprio, o come collaboratore?
Ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente.

riferimento id:24023

Data: 2015-01-14 18:32:08

Re:procedura assegnazione autorizzazioni autonoleggio con conducente

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riferimento id:24023

Data: 2015-01-15 06:59:17

Re:procedura assegnazione autorizzazioni autonoleggio con conducente

Ad uso di tutti, riporto una risposta che avevamo dato già su questo forum che trovi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=20497.0

Relativamente allo status del richiedente, l’interpretazione dominante, avvalorata anche da una sentenza del Consiglio di Stato (vedi la n. 1583/2008), vuole che quello sia una persona fisica. Ciò perché il comma 1 dell’art. 8 della legge 21/92 dispone:
[i]1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
Il Consiglio di Sato citato afferma: si deve ritenere che alle persone giuridiche non sia consentito conseguire autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente; e ciò in quanto l'art. 8, comma 1, della L. n. 21/1992 considera, in tal senso, solo i "singoli" escludendo le società di capitali.[/i]

Per completezza di informazioni si veda anche l’art. 7 della legge 21/92:
[i]
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 [/i](ndr. l'attività di NCC)
[i]2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[/i]

Quindi, dato che per l’NCC la legge prevede anche la possibilità di essere genericamente imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di NCC, è quantomeno possibile che la persona fisica si intesti l’autorizzazione e poi la conferisca alla società di persone o di capitali. Rammentiamo che il rilascio è in capo al “singolo” ma poi questo la può gestire in forma “singola o associata”.
In merito si veda il TAR Veneto n. 90/2013 che, in via indiretta, affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali (una SRL):
...premesso:
[i]che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);[/i]

In sintesi, basta che nel regolamento comunale (o anche nel bando) sia disciplinata la fattispecie affinché anche un soggetto appartenente ad una società di capitali possa intestarsi una licenza ncc e poi, magari, la conferisca alla società.

Riguardo all'altro quesito direi che, formalmente, il socio non è un dipendente ma è un imprenditore artigiano.

riferimento id:24023
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