Data: 2011-10-15 13:01:28

Chiusura anticipata del BAR - Tar Emilia Romagna sentenza n. 330 del 4/10/2011

Chiusura anticipata del BAR - Tar Emilia Romagna sentenza n. 330 del 4/10/2011



N. 00330/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuovo Bar Portici S.n.c., Rodica Cumpata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Soncini e Isabella Grassi, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Soncini in Parma, Stradello di P.Le Boito 1;
contro
Il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marina Cristini, con domicilio eletto presso l’avv. Marina Cristini in Parma, via Repubblica 1 - Avv.Ra Mun.Le;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare nonché previa misura cautelare monocratica di sospensione ai sensi dell’art. 56 d.lgs. 104/2010,
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Parma in data 26.04.2010, Rep. n. 352/OS, con cui viene ordinato alla società ricorrente la chiusura dell'attività commerciale “bar” alle ore 20,00,
nonché (motivi aggiunti) dell’ordinanza del Sindaco di Parma n. 58105 del 29.9.2010 che proroga la pregressa ordinanza di chiusura anticipata alle ore 20 “fino al 30 novembre 2010”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Visti i motivi aggiunti depositato in data 25.05.2010;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 12 ottobre 2010;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. 196/2010;
Viste le ordinanze collegiali nn. 102/2010 e 233/2010;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 34, comma 3, del d.lgs. 104/2010;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente società impugna l’ordinanza sindacale in data 26.04.2010, con la quale le è stato ordinato dal Sindaco di anticipare la chiusura dell’attività commerciale di “bar” svolta in via Saffi, alle ore 20,00 anziché alle ore 23,00, fino al 30 settembre 2010.
Il provvedimento è motivato con la circostanza che l’esercizio di bar sarebbe stato oggetto “di numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nell’area che lamentano schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, presenza di attività di prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti, presenza di persone ubriache”; oltre a ciò sarebbero state accertate diverse irregolarità amministrative quali, ad esempio, l’occupazione illecita di suolo pubblico.
Si costituiva in giudizio il Comune di Parma, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con decreto monocratico presidenziale in data 13.10.2010 veniva accolta l’istanza di misure cautelari urgenti a condizione della installazione di telecamere di videosorveglianza, sia all’interno del bar che all’esterno, come da proposta del 23 giugno 2010 fatta pervenire al Comune da parte ricorrente.
Il Tribunale, in sede collegiale, con l’ordinanza n. 233/2010 in data 09.11.2010, confermava l’esito del decreto presidenziale, negli stessi termini.
In data 25 maggio 2010 veniva presentato ricorso per motivi aggiunti avverso la medesima ordinanza del Sindaco del Comune di Parma, già impugnata con il ricorso principale, ampliando il thema decidendum con una ulteriore censura e chiedendo nuovamente la sospensione del provvedimento.
Con ordinanza collegiale del 25.05.2010 la Sezione respingeva l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti.
In data 12 ottobre 2010, la ricorrente depositava un ulteriore atto di motivi aggiunti, con il quale impugnava la successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Parma in data 29.09.2010, prot. n. 58105, che proroga la precedente ordinanza di chiusura anticipata del 26.04.2010 fino al 30.11.2010 (chiusura anticipata alle ore 20,00 anziché alle ore 23,00) e chiedeva il risarcimento del danno patiti e patiendi per effetto degli atti impugnati.
In vista dell’udienza pubblica del 13 luglio 2011 le parti depositavano ulteriori memorie in cui ribadivano le proprie rispettive prospettazioni e difese.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 13 luglio 2011, è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo, occorre rilevare che, essendo scaduto il termine disposto sia dalla prima che dalla seconda delle ordinanze sindacali emanate in data 26.04.2010 e 29.09.2010, residua l’interesse alla decisione del merito della controversia per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno, dal momento che entrambi i provvedimenti impugnati hanno cessato di spiegare i propri effetti.
Pertanto ai sensi dell’articolo 34 comma 3 del d.lgs. 104/2010 questo giudice ritiene di dover accertare l’illegittimità degli atti impugnati ai soli fini della domanda di risarcimento del danno; occorrerà, pertanto, vagliare la fondatezza degli argomenti e delle censure addotti dalla ricorrente.
1. Con il primo mezzo del ricorso principale viene censurata l’ordinanza sindacale in data 26.04.2010, Rep. n. 352/OS per difetto di motivazione, motivazione apparente, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneo presupposto di fatto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 54 T.U.E.L. e D.M. 5.8.08 le segnalazioni da part e dei cittadini residenti riguardano aree limitrofe rispetto al bar, ma non propriamente quest’ultimo; inoltre la concessione per il plateatico è sempre stata rinnovata, il che contraddice l’asserito riscontro di irregolarità da parte del Comune; l’area interessata dalle problematiche di ordine e quiete pubblica riguarda non solo la zona intorno al bar della ricorrente, ma un’area assai più vasta.
Il motivo è infondato, posto che l’ordinanza impugnata riporta in modo piuttosto dettagliato le motivazioni poste a fondamento della chiusura anticipata (sia pure temporanea) del bar: in particolare, si tratta del fatto che l’esercizio pubblico è diventato un punto di aggregazione di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo sfruttamento della prostituzione, a molestie e ad azioni violente legate all’abuso di alcool; vi sono inoltre, state numerose segnalazioni da parte di persone residenti nell’area limitrofa rispetto all’esercizio commerciale che hanno lamentato la presenza di persone ubriache, dedite a spaccio di sostanze stupefacenti, e tutto ciò è stato risulta incontrovertibilmente documentato nei verbali della Polizia Municipale. In aggiunta a ciò, si segnala un episodio di “violenta rapina”effettuata nei confronti di alcuni studenti che transitavano lungo la strada nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2010. Sono, pertanto, evidenti e adeguatamente esplicitate con dovizia di particolari le motivazioni che hanno condotto alla emanazione della ordinanza in parola. Né si riscontra alcun contraddittorietà tra il provvedimento e la concessione del plateatico rilasciata alla società che gestisce il bar il 31.03.2010, giacché la restrizione di orario non determina una chiusura tout court dell’attività che ben può essere esercitata anche a mezzo dell’occupazione del suolo pubblico durante le ore del giorno e fino alle 20,00, essendo peraltro connaturata agli episodi descritti nella parte motiva del provvedimento il fatto che questi si verifichino soprattutto nelle tarde ore serali. Nessuna contraddittorietà può, dunque, essere rinvenuta nel provvedimento impugnato.
2. Con il secondo mezzo si deduce la falsa applicazione dell’art. 54 del T.U.E.L. e decreto del Ministro dell’Interno 5.8.2008 artt. 1 e 2 e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto nel provvedimento impugnato non si desumono ragioni d’urgenza a cui è, invece, riconnesso dalla legge il potere di cui all’art. 54 d.lgs. 267/2000. Inoltre, il fatto che il bar fosse frequentato da presunti spacciatori o prostitute non implicherebbe che, all’interno dello stesso, venissero commessi reati e, soprattutto, che la situazione di degrado in cui versa il quartiere fosse risolvibile con la chiusura anticipata del bar. L’ordinanza, alla luce di tali considerazioni, sarebbe sproporzionata e irragionevole.
Il mezzo di ricorso è destituito di fondamento, in quanto l’art. 54 del T.U.E.L. (seppure la sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115 della Corte Costituzionale lo ha ritenuto illegittimo nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»), è da interpretarsi nel senso che il requisito dell’urgenza è riferito al pericolo in sé e non al fattore causale del rischio, per cui, anche quando il potere sindacale è esercitato per risolvere (o anche per iniziare ad affrontare), una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, anche se non nell’immediatezza temporale del fattore che ha provocato il rischio, tuttavia, il potere è esercitato entro i limiti della citata disposizione; la ratio, infatti, è di assicurare un elevato grado di tutela alla sicurezza urbana, il che implica che la chiusura anticipata non deve necessariamente essere assistita dalla riprova della responsabilità, in senso soggettivo, del gestore del bar nell’avere causato la situazione di pericolo e di insicurezza, ma è sufficiente che l’esercizio commerciale sia un luogo di abituale frequentazione e ritrovo, soprattutto nelle ore notturne, di soggetti dediti ad attività che arrecano disturbo alla pubblica quiete, alla pubblica sicurezza e incolumità.
3. Il provvedimento è, inoltre, affetto da vizi procedimentali, quali la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, la violazione dell’art. 54, comma 4° ultima parte del T.U.E.L. E’ mancata la comunicazione di avvio del procedimento, senza che nel provvedimento siano state indicate le ragioni d’urgenza che giustificherebbero tale omissione; inoltre, l’ordinanza non è stata trasmessa previamente all’autorità prefettizia, come invece impone l’art. 54, comma 4 del T.U.E.L. Quanto alla mancata comunicazione al Prefetto, non sembra al Collegio che la mancata preventiva comunicazione possa determinare una illegittimità viziante del provvedimento, atteso che si tratta di un adempimento che ha la funzione di consentire all’autorità prefettizia di approntare gli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione; si tratterebbe, eventualmente, di una mera irregolarità.
Nel caso di specie, la comunicazione è stata successivamente inviata al Prefetto, dando pertanto attuazione, sia pure tardiva, alla disposizione di legge.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
4. Con il primo atto di motivi aggiunti notificato in data 25 maggio 2010, la ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione dell’art. 54 del T.U.E.L. e dell’art. 100 del R.D. 18.06.1931 n. 773.
Il motivo non coglie nel segno giacché la disposizione che si assume violata prevede che l’autorità di Pubblica Sicurezza possa sospendere o revocare, in caso di recidiva, la licenza di un esercizio nel quale siano intervenuti tumulti o gravi disordini e che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica o il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Nel caso di specie, l’intervento non è stato effettuato dal Questore, ma dal Sindaco del Comune di Parma che, tuttavia, non ha disposto la sospensione o la revoca dell’autorizzazione commerciale ma ha soltanto limitato l’orario di apertura serale del locale (dalle 23,00 alla 20,00), esercitando la potestà conferitagli dall’art. 54 del d.lgs. 267/2000 e non i poteri dell’autorità di Pubblica Sicurezza.
5. Quanto ai secondi motivi aggiunti, la ricorrente società ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Parma n. 58105 del 29.9.2010, che proroga la pregressa ordinanza di chiusura anticipata alle ore 20, “fino al 30 novembre 2010”.
Invero, tale ulteriore provvedimento sindacale è stato emanato a seguito dei provvedimenti monocratici e collegiali, sopra richiamati, di segno propulsivo di questo Tribunale, con i quali l’accoglimento della sospensiva era stato condizionato alla installazione di telecamere di sorveglianza sia interne che esterne al locale, come da proposta che proveniva dalla stessa ricorrente (comunicazione del 23.06.2010), al fine di rendere la situazione controllabile da parte delle Forze dell’Ordine.
Poiché, tuttavia, nei sopralluoghi del 20 e del 27 settembre 2010, le Forze dell’Ordine non hanno riscontrato che le telecamere fossero state installate e, comunque, fossero perfettamente funzionanti, il Sindaco ha nuovamente fatto uso del potere conferitogli dall’art. 54 d.lgs. 267/2000, prorogando l’orario di chiusura anticipata fino al 30.11.2000, in attesa del pieno funzionamento delle telecamere che avrebbero dovuto necessariamente operare in modo accessibile per le Forze dell’Ordine, onde consentire un efficiente controllo dell’ordine pubblico sia all’interno dell’esercizio commerciale “bar” che nella zona limitrofa.
Conseguentemente i motivi prospettati con il secondo atto di motivi aggiunti, devono essere respinti, in quanto reiterano le censure già addotte avverso la prima ordinanza sindacale.
6. La ricorrente, inoltre, ha presentato una domanda di risarcimento dei danni rivenienti dalla chiusura anticipata del locale.
La domanda deve essere respinta, alla luce sia della riconosciuta legittimità dei provvedimenti impugnati, con i quali l’amministrazione comunale ha inteso fare fronte a un grave problema di ordine e sicurezza pubbliche, sia alla luce del fatto che nessuna colpa può essere riscontrata nel comportamento dalla stessa tenuto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:2402
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it